CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39097/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, assente e contraddittoria in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato, in quanto propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale, che ha esplicato compiutamente le ragioni del suo convincimento poste a fondamento della ritenuta sussistenza del reato de quo, sottolineando in base a quali diversi elementi debba ritenersi integrato anche l'elemento psicologico doloso richiesto per l'integrazione della fattispecie criminosa de quo (come emerge in particolare dalla pag. 2 della impugnata sentenza), non potendosi, invece, ritenere che si tratti di un mero inadempimento civilistico; che con il medesimo motivo di ricorso, pur essendosi formalmente lamentato un vizio di motivazione, si è prospettata, invero, un'insufficienza del materiale probatorio e una pretermessa valutazione degli elementi da ritenersi fondativi della penale responsabilità dell'odierno ricorrente, tendendo così a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali in un senso stimato più plausibile, mentre deve ribadirsi il principio secondo cui la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, non mass. sul punto); che, nel caso di specie, in conclusione, non è riscontrabile alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dovendosi ribadire l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che il ricorrente tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2