CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01UEW5Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto i motivi dedotti nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. valorizzando il mancato riscontro delle allegazioni difensive sulle ragioni dell'allontanamento dal domicilio (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) e quindi esprimendo un giudizio sulla insussistenza della lieve entità del fatto che la difesa dell'imputato aveva configurato sulle concrete modalità della condotta Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02