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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11761/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. per mancanza di prove e incompletezza delle indagini, sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 e 3 in cui si affronta il tema, asseritannente trascurato, dell'iscrizione all'albo dei praticanti procuratori o degli avvocati stabiliti, dando atto della completezza della risposta fornita dal CNF nonché di un processo già definito per analogo reato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il PP idente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSrFATO [OSCURATO:PERSONA] 7A • 3 O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. per mancanza di prove e incompletezza delle indagini, sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 e 3 in cui si affronta il tema, asseritannente trascurato, dell'iscrizione all'albo dei praticanti procuratori o degli avvocati stabiliti, dando atto della completezza della risposta fornita dal CNF nonché di un processo già definito per analogo reato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il PP idente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSrFATO [OSCURATO:PERSONA] 7A • 3 O
Sentenza Cassazione n. 11761/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris