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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1994

Cassazione n. 46510/2021

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la seguente ORDI;k.

NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/05/1994 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]-:)-\•.) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Imperia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZTRTI) la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, comma 2, 61 n. 5, 582 cod. pen., previa applicazione delle concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, per quanto concerne la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Si deduce che nel caso di specie, non vi è prova dell'esistenza, oltre all'età avanzata della persona offesa, di fenomeni di decadimento o indebolimento delle facoltà mentali della vittima o di altre condizioni personali tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà, richiamando un precedente di legittimità in tal senso (Sez. 2, n. 39023 del 17/09/2008).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti.Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione in esame, ove, peraltro genericamente, ci si duole dell'insussistenza di elementi di prova dai quali desumere la circostanza aggravante contestata e ritenuta in sentenza sulla base di argomenti non prospettati in sede di richiesta dell'applicazione di pena concordata.

Né, stante il richiamo contenuto nella motivazione, agli atti del fascicolo del pubblico ministero (atti di polizia giudiziaria, documentazione fotografica e verbale di denuncia della persona offesa) è consentito senz'altro concludere, ex art. 129 cod. proc. pen., per la dedotta insussistenza di elementi che, anche secondo il precedente di legittimità richiamato, necessiterebbero per la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDI;k. NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/05/1994 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]-:)-\•.) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Imperia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZTRTI) la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, comma 2, 61 n. 5, 582 cod. pen., previa applicazione delle concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, per quanto concerne la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Si deduce che nel caso di specie, non vi è prova dell'esistenza, oltre all'età avanzata della persona offesa, di fenomeni di decadimento o indebolimento delle facoltà mentali della vittima o di altre condizioni personali tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà, richiamando un precedente di legittimità in tal senso (Sez. 2, n. 39023 del 17/09/2008). 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti.Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione in esame, ove, peraltro genericamente, ci si duole dell'insussistenza di elementi di prova dai quali desumere la circostanza aggravante contestata e ritenuta in sentenza sulla base di argomenti non prospettati in sede di richiesta dell'applicazione di pena concordata. Né, stante il richiamo contenuto nella motivazione, agli atti del fascicolo del pubblico ministero (atti di polizia giudiziaria, documentazione fotografica e verbale di denuncia della persona offesa) è consentito senz'altro concludere, ex art. 129 cod. proc. pen., per la dedotta insussistenza di elementi che, anche secondo il precedente di legittimità richiamato, necessiterebbero per la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa. 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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