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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 37476/2022

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ORDINANZA sul ricorso 37411/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 12 Torino; - intimato - avverso la sentenza n. 2111/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA];

1. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore del condominio di via Roasio n.12, a Torino, fino all'anno 2014. to,a,• 2.-Egli sostiene di aver anticipato la somma di 4.335,11 C proprio a favore del condominio durante, per l'appunto, gli anni di gestione condominiale, e di avere inutilmente richiesto al condominio la restituzione di tali somme. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha dunque ottenuto dal Giudice di Pace di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per la restituzione di quanto da lui anticipato in proprio.

Il condominio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo che l'amministratore non aveva tenuto una regolare contabilità, nel senso che non era previsto un registro di contabilità, e non aveva aperto il conto corrente condominiale, con conseguente irregolare gestione contabile, e con conseguente impossibilità per i condomini di avere visione dei movimenti in entrata e in uscita eseguiti dall'amministratore; che il credito del Robert non era dunque provato ed infine che non poteva considerarsi come prova un preteso riconoscimento di debito che invece non aveva affatto quella natura.

In tal senso il Condominio ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da distrazione di somme. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rigettato l'opposizione ritenendo provato il credito, sia in ragione della risultanza contabile, che in regione del riconoscimento effettuato dal successivo amministratore del condominio.

Ha rigettai43Itresì la - domanda riconvenzionale.

Tuttavia, su appello del condominio, il Tribunale di Torino ha riformato la decisione di primo grado ed ha osservato che il Robert non aveva affatto provato specificamente gli esborsi fatti dal proprio conto, di cui chiedeva la ripetizione, e che, anzi, l'assenza di un conto corrente del condominio impediva per l'appunto di verificare con esattezza i movimenti effettuati dall'amministratore. il Tribunale infine ha negato che il successivo amministratore, o comunque il condominio, possano aver effettuato un riconoscimento di debito come invece sostenuto dal ricorrente. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza con due motivi di ricorso mentre il condominio non si è costituito.

Considerato che 5.- Il primo motivo denuncia omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa.

Secondo il ricorrente il Tribunale ha ritenuto non provato il credito in quanto l'amministratore non aveva indicato espressamente, e conseguentemente allegato, i relativi documenti, ossia quali fossero le spese singolarmente da lui effettuate nell'interesse del condominio e di cui aveva diritto alla restituzione.

Invece, ritiene il ricorrente, che risultava chiaramente dagli atti di causa che questa allegazione era stata effettuata attraverso il deposito dei documenti, in particolare dal 14 in poi, che dimostravano come il pagamento era stato effettuato personalmente dall'amministratore: tutti i documenti non espressamente contestati dal condominio.

Il motivo è infondato.

Il giudizio del Tribunale circa la mancanza di prova dell'esborso personale da parte del dell'amministratore di condominio è basato su una precisa constatazione: che mancando un conto corrente del condominio, mancando dunque una chiara contabilità, non poteva dirsi con esattezza se i pagamenti effettuati dall'amministratore derivassero da fondi propri di quest'ultimo oppure da fondi del condominio, ed aveva osservato che tale prova non poteva ricavarsi dal mero saldo contabile che indicava maggiori uscite rispetto alle entrate, proprio perché non en stato dimostrato che quelle uscite erano frutto dell'impiego di fondi personali da parte dell'amministratore, né una prova simile poteva ricavarsi da un asserito riconoscimento di debito che invece andava negato in quanto il nuovo amministratore aveva fatto espressa riserva di verificare le risultanze contabili: espressa riserva che dunque era incompatibile con un esplicito riconoscimento del debito verso il vecchio amministratore.

In sostanza, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che gli esborsi erano stati effettuati dall'amministratore stesso, e dunque non ha trascurato il fatto da costui allegato, ma piuttosto ha ritenuto che tale fatto non era idoneo a provare la pretesa del creditore in quanto non era chiaro se quegli esborsi fossero stati effettuati con soldi personali dell'amministratore anziché con quelli del condominio, in mancanza di una contabilità che distinguesse i fondi dell'uno da quelli dell'altro.6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 115 del codice di procedura civile.

Sostiene in particolare il ricorrente che la sua pretesa, ossia il fatto di aver effettuato pagamenti con fondi propri, non era stata espressamente contestata dalla controparte, e dunque doveva ritenersi come fatto ammesso così come aveva correttamente osservato il giudice di primo grado.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha infatti osservato come dalla corrispondenza tra il ricorrente ed il Condominio era emerso che quest'ultimo ha contestato invece la pretesa dell'amministratore rispondendo espressamente alla diffida di costui.

Allo stesso modo ha fatto l'amministratore successivo, il quale ha espressamente replicato che occorreva una verifica della contabilità per stabilire se fosse o meno fondata la pretesa del ricorrente.

Questi documenti sono stati depositati in atti dal condominio e questo deposito costituisce comportamento di contestazione della pretesa del ricorrente: ossia, al di là del fatto che ci sia stata una contestazione espressa, il deposito in giudizio della formale contestazione del credito avvenuta prima dell'inizio della causa è comportamento idoneo a manifestare la condotta processuale del convenuto, il quale per l'appunto proprio attraverso il deposito di quegli atti , manifesta la volontà di voler insistere nella contestazione del credito a cui supporto quel deposito è finalizzato. il ricorso va dunque rigettato P.Q.M.

La Corte rigetta.

Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 37411/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 12 Torino; - intimato - avverso la sentenza n. 2111/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; 1. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore del condominio di via Roasio n.12, a Torino, fino all'anno 2014. to,a,• 2.-Egli sostiene di aver anticipato la somma di 4.335,11 C proprio a favore del condominio durante, per l'appunto, gli anni di gestione condominiale, e di avere inutilmente richiesto al condominio la restituzione di tali somme. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha dunque ottenuto dal Giudice di Pace di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per la restituzione di quanto da lui anticipato in proprio. Il condominio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo che l'amministratore non aveva tenuto una regolare contabilità, nel senso che non era previsto un registro di contabilità, e non aveva aperto il conto corrente condominiale, con conseguente irregolare gestione contabile, e con conseguente impossibilità per i condomini di avere visione dei movimenti in entrata e in uscita eseguiti dall'amministratore; che il credito del Robert non era dunque provato ed infine che non poteva considerarsi come prova un preteso riconoscimento di debito che invece non aveva affatto quella natura. In tal senso il Condominio ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da distrazione di somme. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rigettato l'opposizione ritenendo provato il credito, sia in ragione della risultanza contabile, che in regione del riconoscimento effettuato dal successivo amministratore del condominio. Ha rigettai43Itresì la - domanda riconvenzionale. Tuttavia, su appello del condominio, il Tribunale di Torino ha riformato la decisione di primo grado ed ha osservato che il Robert non aveva affatto provato specificamente gli esborsi fatti dal proprio conto, di cui chiedeva la ripetizione, e che, anzi, l'assenza di un conto corrente del condominio impediva per l'appunto di verificare con esattezza i movimenti effettuati dall'amministratore. il Tribunale infine ha negato che il successivo amministratore, o comunque il condominio, possano aver effettuato un riconoscimento di debito come invece sostenuto dal ricorrente. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza con due motivi di ricorso mentre il condominio non si è costituito. Considerato che 5.- Il primo motivo denuncia omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa. Secondo il ricorrente il Tribunale ha ritenuto non provato il credito in quanto l'amministratore non aveva indicato espressamente, e conseguentemente allegato, i relativi documenti, ossia quali fossero le spese singolarmente da lui effettuate nell'interesse del condominio e di cui aveva diritto alla restituzione. Invece, ritiene il ricorrente, che risultava chiaramente dagli atti di causa che questa allegazione era stata effettuata attraverso il deposito dei documenti, in particolare dal 14 in poi, che dimostravano come il pagamento era stato effettuato personalmente dall'amministratore: tutti i documenti non espressamente contestati dal condominio. Il motivo è infondato. Il giudizio del Tribunale circa la mancanza di prova dell'esborso personale da parte del dell'amministratore di condominio è basato su una precisa constatazione: che mancando un conto corrente del condominio, mancando dunque una chiara contabilità, non poteva dirsi con esattezza se i pagamenti effettuati dall'amministratore derivassero da fondi propri di quest'ultimo oppure da fondi del condominio, ed aveva osservato che tale prova non poteva ricavarsi dal mero saldo contabile che indicava maggiori uscite rispetto alle entrate, proprio perché non en stato dimostrato che quelle uscite erano frutto dell'impiego di fondi personali da parte dell'amministratore, né una prova simile poteva ricavarsi da un asserito riconoscimento di debito che invece andava negato in quanto il nuovo amministratore aveva fatto espressa riserva di verificare le risultanze contabili: espressa riserva che dunque era incompatibile con un esplicito riconoscimento del debito verso il vecchio amministratore. In sostanza, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che gli esborsi erano stati effettuati dall'amministratore stesso, e dunque non ha trascurato il fatto da costui allegato, ma piuttosto ha ritenuto che tale fatto non era idoneo a provare la pretesa del creditore in quanto non era chiaro se quegli esborsi fossero stati effettuati con soldi personali dell'amministratore anziché con quelli del condominio, in mancanza di una contabilità che distinguesse i fondi dell'uno da quelli dell'altro.6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 115 del codice di procedura civile. Sostiene in particolare il ricorrente che la sua pretesa, ossia il fatto di aver effettuato pagamenti con fondi propri, non era stata espressamente contestata dalla controparte, e dunque doveva ritenersi come fatto ammesso così come aveva correttamente osservato il giudice di primo grado. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha infatti osservato come dalla corrispondenza tra il ricorrente ed il Condominio era emerso che quest'ultimo ha contestato invece la pretesa dell'amministratore rispondendo espressamente alla diffida di costui. Allo stesso modo ha fatto l'amministratore successivo, il quale ha espressamente replicato che occorreva una verifica della contabilità per stabilire se fosse o meno fondata la pretesa del ricorrente. Questi documenti sono stati depositati in atti dal condominio e questo deposito costituisce comportamento di contestazione della pretesa del ricorrente: ossia, al di là del fatto che ci sia stata una contestazione espressa, il deposito in giudizio della formale contestazione del credito avvenuta prima dell'inizio della causa è comportamento idoneo a manifestare la condotta processuale del convenuto, il quale per l'appunto proprio attraverso il deposito di quegli atti , manifesta la volontà di voler insistere nella contestazione del credito a cui supporto quel deposito è finalizzato. il ricorso va dunque rigettato P.Q.M. La Corte rigetta. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
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