CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17771/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2661/2021depositata il 13/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29252/2021Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 17771/2026Data pubblicazione 04/06/2026Nicola [OSCURATO:PERSONA] ha proposto causa nei confronti dei fratelli RobertoCherubini e [OSCURATO:PERSONA], nella quale è intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. La controvrsia ha riguardato la vendita ai convenuti,in forza di un asserito accordo fiduciario, di parte delle quote, spettantiall’attore, della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la pretesa simulazione della vendita di altraparte delle quote delle due società, effettuata dall’attore quale procuratorespeciale del padre.Nel contraddittorio delle parti, all’esito dell’istruttoria, in cui era statasvolta una consulenza tecnica d’ufficio grafologica su una scritturadisconosciuta, il Tribunale: - ha dichiarato inammissibile l’intervento dellaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA].; - ha preso atto di un accordostragiudiziale intervenuto fra l’attore e il convenuto [OSCURATO:PERSONA] il volontario ritrasferimento al primo, da parte del secondo, del 12,5%del capitale della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. e del 12,5% delcapitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - ha disposto iltrasferimento, ex art. 2932 c.c., dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] del 12,5% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e del 12,5% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., disponendo l’iscrizione del dispositivo dellasentenza nel Registro delle Imprese; - ha dichiarato che l’attore avevadiritto, iure hereditatis, all’8,33% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e all’8,33% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA].; - ha dichiarato che l’attore [OSCURATO:PERSONA], al paridei fratelli Roberto e [OSCURATO:PERSONA], era, pertanto, titolare dellacomplessiva quota del 33,3% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della complessiva quota del 33,3% del capitale socialedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - ha rigettato un’eccezioneNumero registro generale 29252/2021Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 17771/2026Data pubblicazione 04/06/2026riconvenzionale proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA]; - ha regolatole spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenzadelle altre parti sopra indicate, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.2661/2021 pubblicata il giorno 13.04.2021, ha rigettato l’appello e haregolato le spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - le doglianze dell’appellante relative all’accoglimento dellatesi dell’attore circa l’intestazione fiduciaria di parte delle quote delle duesocietà sopra indicate dovevano ritenersi infondate alla lucedell’interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti, quali emergentidalla corrispondenza tra le stesse; - la censura della decisione delTribunale nella parte relativa alla simulazione dell’intestazione di altraparte delle quote ai due convenuti non si confrontava con le considerazionisvolte dal giudice di primo grado ed era pertanto inammissibile ex art. 342c.p.c.; - parimenti inammissibili erano le doglianze relative alla consulenzatecnica, visto che esse non si misuravano con l’ampia motivazionededicata dal Tribunale al problema dell’ammissibilità dell’acquisizionedell’originale del documento sottoposto a verifica nel corso delleoperazioni peritali e che le osservazioni alle conclusioni dell’elaboratoperitale avevano ricevuto risposta dal consulente tecnico d’ufficio, senzache, in sede di impugnazione, la parte avesse contraddetto tale risposta,recepita nella sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisionedella Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29252/2021Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 17771/2026Data pubblicazione 04/06/20261. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli articoli 24 Costituzione, 157 e 194 c.p.c. e 87 disp. att.c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).In sostanza, il ricorrente si duole del fatto che, disposta una consulenzatecnica d’ufficio grafologica su una scrittura privata disconosciuta dallostesso e acquisito in udienza il documento apparentemente in originale, gliaccertamenti peritali abbiano avuto ad oggetto non già il documento inquestione, rivelatosi poi una copia, ma il vero originale, tardivamenteprodotto nel corso delle operazioni peritali non dall’attore, bensì dall’altroconvenuto [OSCURATO:PERSONA], il tutto con asserita alterazione del quadroprobatorio. Il ricorrente, inoltre, reitera in questa sede anche le criticherivolte agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio nel corsodel giudizio di merito, lamentando che esse non siano state tenuteadeguatamente in considerazione ai fini della decisione.Il motivo è inammissibile, anche ex art. 360-bis c.p.c.In primo luogo, deve osservarsi che la violazione delle normecostituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo diricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto ilcontrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali,realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge,deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimitàcostituzionale della norma applicata (cfr.: Cass., Sez. Un., n.25573/2020).In secondo luogo, quanto all’avvenuta produzione, nel corso delleoperazioni peritali, dell’originale della scrittura privata precedentementedepositata soltanto in copia, deve premettersi che, diversamente daquanto dedotto nel ricorso, la Corte d’appello, lungi dal richiamare lerisposte fornite dal consulente tecnico d’ufficio ai consulenti di parte, harinviato alla «ampia motivazione dedicata dal Tribunale al problema dellaammissibilità del documento in originale in sede di operazioni peritali,Numero registro generale 29252/2021Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 17771/2026Data pubblicazione 04/06/2026dovuta ad errore scusabile, di cui alle pagine 21-28 della sentenzaimpugnata».Ciò posto, deve osservarsi che la decisione è conforme a quanto giàaffermato più volte in sede di interpretazione giurisprudenziale dilegittimità: nella procedura di verificazione della scrittura privatadisconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il depositodell'originale del documento non costituisce nuova produzione in sensotecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza deitermini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e nel corso delleoperazioni di consulenza tecnica, essendo la presenza dell'originale aglipreferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, ondeassicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, conciò, rispondere a un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, maanche dello stesso ordinamento giuridico (cfr.: Cass. n. 35167/2021;Cass. n. 8161/2023; Cass. n. 3756/2025).Peraltro, come emerge dalla sentenza impugnata, a pag. 20, nonché dallostesso ricorso, a pag. 11, la produzione dell’originale del documento nelcorso delle operazioni peritali è stata ritenuta giustificata dal giudice diprimo grado in considerazione del fatto che, quanto alla copia depositatain precedenza, l’erroneità della convinzione che si trattasse dell’originalestesso (tanto che il documento era stato custodito in cassaforte: cfr.ricorso a pag. 8) era emersa soltanto a seguito del relativo esame almicroscopio eseguito dal consulente tecnico d’ufficio, sicché si era ritenutotrattarsi di un «errore scusabile».Ora, l’accertamento in concreto circa la sussistenza dei presupposti per larimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c. compete algiudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti dicui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n.6431/2025), mentre in questa sede la parte non ha formulato, al riguardo,Numero registro generale 29252/2021Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 17771/2026Data pubblicazione 04/06/2026deduzioni specifiche, limitandosi a sostenere, genericamente, che ilTribunale «non avrebbe dovuto liquidare l’occorso come “errorescusabile”».Quanto precede vale a escludere l’ammissibilità della censura relativa allaviolazione delle norme di legge indicate dal ricorrente nella rubrica.A pag. 12 del ricorso, la parte segnala altresì la sussistenza di plurimi,gravi e insanabili vizi procedurali, senza tuttavia identificarli, sicché, intale parte, la censura è del tutto indeterminata e dunque inammissibile.In ogni caso, se con tale espressione ci si riferisse alle successive criticherivolte alle conclusioni contenute nell’elaborato peritale e all’attendibilitàdell’accertamento effettuato, deve osservarsi che esse attengono al meritoe possono essere oggetto di sindacato di legittimità soltanto nei limiti dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., mentre in concreto la censurariguarda una violazione normativa.Peraltro, l’eventuale vizio di omesso esame di un fatto decisivo nonpotrebbe essere fatto valere in questa sede, visto che si versa in un casodi decisione c.d. doppia conforme.Riguardo alla doglianza della parte, va comunque rilevato che la decisionedi rigetto dell’appello si fonda, più che sulle risultanze degli accertamentiperitali, su considerazioni che da esse prescindono (ricostruzione degliaccordi intercorsi tra le parti sulla scorta di documentazione diversa daquella in verificazione; inammissibilità dell’appello nella parte relativaall’accertamento della simulazione), tanto che la Corte d’appello haritenuto, «sulla base di quanto già ritenuto circa l’inidoneità del secondomotivo a contrastare la decisione del primo giudice, che l’esito della c.t.u.grafologica costituisca non già un elemento indispensabile ai finidell’accoglimento della domanda attrice, ma, come ha osservato il primogiudice a pagina 18 della sentenza, un utile riscontro alle chiare risultanzedella corrispondenza prodotta dalle parti ed attentamente esaminata dalgiudice di primo grado».Numero registro generale 29252/2021Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 17771/2026Data pubblicazione 04/06/2026Considerato, dunque, che la decisione impugnata è supportata da unaratio decidendi differente da quella oggetto di doglianza in questa sede,deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui, ove vengaimpugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa)che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, ènecessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo checiascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche cheil ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tuttele censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo diimpugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "intoto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'unao l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una soladelle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, puressendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo diimpugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nellasua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censureavverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 16602/2005; Cass. n. 2811/2006; Cass. n.3881/2006; Cass. n. 9233/2006; Cass. n. 11670/2006; Cass. n.11660/2006; Cass. n. 13949/2006; Cass., Sez. Un., n. 10374/2007; Cass.n. 13906/2007; Cass. n. 21431/2007).Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, e ciòanche perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi nonoffre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.Sul punto, è stato affermato che l'art. 360-bis c.p.c. è una norma filtroperché consente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti",esonerando la Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione allasoluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenzialeprecedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si èNumero registro generale 29252/2021Numero sezionale 1438/2026Numero di raccolta generale 17771/2026Data pubblicazione 04/06/2026adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la criticaadeguatamente (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 7155/2017).Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivotra le parti costituite, mentre nulla va disposto quanto agli altri intimati.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro5.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie edaccessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso