CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6707/2021proposto da: Agenzia delle EntrateRiscossione, in persona del President e pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] A ngelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (L E ) l’8.11.1 948 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE), alla V ia Veneto n. 2 9 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48S08 LO11 I ), rappresentato e dife so, come da procura a margine del controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75PS3 I 119C), presso il cui studio, in Leccealla P.zza L. A riosto n. 30, è elettivamente domiciliato ; Estratti di ruolo – Cartelle di pagamento non notificate – Istanza sospensione giudizio ex art. 5 l. 130/2022 -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1654 / 01 / 20 20 emessa dalla CTR Pug l ia il 26/08/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce avverso degli estratti di ruolo con i quali era venuto a conoscenza dell’esistenza a suo carico di un debito per l’importo pari ad euro 23.076,84 derivante da prodromiche cartelle di pagamento a suo dire mai notificategli. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, per quanto ancora rileva nella presente sede, che, essendo le tre cartelle di pagamento state notificate presso indirizzi non coincidenti con la residenza del destinatario risultante dal certificato storico anagrafico, le stesse non avevano mai raggiunto il loro scopo. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 26 dPR n. 602/1973 e 60, comma 1, dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR rilevato che dagli atti di causa risultava che l’Agente della Riscossione aveva depositato gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali, così provandone la regolare notifica a mezzo del servizio postale.2. Con nota del 21.9.2022 ilresistente, premesso che: l'art. 5 l. 130/2022 ha introdotto la possibilità di definire in misura agevolata i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; i l comma 10 del medesimo articolo prevede che "le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo";nel caso di presentazione dell'istanza di sospensione, il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 del medesimo articolo 5 l . 130 /2022, ovvero fino al termine per la presentazione della domanda di definizione e per il pagamento degli importi dovuti (16 gennaio 2023); tanto premesso,ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 7, l. n. 130/2022, la sospensione del giudizio, manifestando l’intenzione di presentare domanda di definizione pagando l’importo dovuto entro il termine previsto dal successivo comma. 3. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di un a controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 giàcitato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzi a questaCorte alla data del 16 settembre 2022 , data di entrata in vigore della legge, e ssendo stato il ricorso per cassazione stato notificato alla controparte entro la predetta data , risalendo la PEC di notifica al giorno 27.2.2021. 4. In base al comma 10 dell’art. 5, “ Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria. Così deciso a Ro