CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23255/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO (dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];# [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina impropria aggravata dall'uso di un'arma, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità; che, invero, le doglianze prospettate risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come dalle risultanze probatorie fosse emerso in modo chiaro e univoco che l'imputato poneva in essere le condotte di minaccia e violenza nel momento stesso in cui si avvedeva della presenza del titolare dell'attività commerciale, al fine di rafforzare e rendere possibile l'ulteriore impossessamento del bene, così integrando tanto sotto al profilo materiale quando a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata in rubrica), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); ritenuto che anche l'ulteriore censura proposta nel medesimo motivo di ricorso e reiterata altresì nel terzo, con riferimento al rigetto della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano ancora le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ove, ai fini della valutazione della complessiva entità delle conseguenze dannose determinate dalla condotta posta in essere dell'imputato, si valorizzano sia il rilevante valore economico del danno patrimoniale cagionato che il grave turbamento prodotto nella persona offesa); ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, non è consentito in questa sede perché la censura non risulta essere stata previamentet dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen-. ed è in ogni caso privo di specificità, prospettando argomentazioni del tutto generiche che non si confrontano in alcun modo con quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.MGudíziario Smits L.