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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 agosto 1995

Cassazione n. 08287/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il giorno 17/8/1995 rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza in data 6/11/2025 del Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha: - annullato l’ordinanza in data 23 ottobre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città limitatamente al reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B della rubrica delle imputazioni); - confermato nel resto l’ordinanza impugnata con la quale era stata applicata in origine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere (poi sostituita dopo l’interrogatorio di garanzia con quella degli arresti domiciliari) in relazione al reato di concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in rapina aggravata ai danni dell’agenzia viaggi “[OSCURATO:PERSONA]” consumata in data 27 maggio 2025.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. nonché in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo alle censure specifiche mosse dalla difesa e compendiate nella memoria e negli allegati presentati al tribunale.

Sulla premessa che il [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come “basista” dell’azione delittuosa in quanto soggetto che conosceva il luogo di occultamento del denaro sottratto in occasione della rapina, rileva la difesa del ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto solo una lettura parziale delle emergenze investigative senza tenere conto dell’intero contesto dei dati acquisiti che invece dimostrerebbero la fallacia dell’impianto accusatorio.

Sebbene risulta dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], in quanto cliente abituale dell’agenzia, aveva avuto modo di osservare dove la persona offesa riponeva il denaro ricevuto in relazione alla prenotazione dei titoli di viaggio, tuttavia – osserva la difesa del ricorrente – tale conoscenza era al pari di quella che avevano anche gli altri clienti.

A ciò si aggiunge che l’ultima frequentazione dell’agenzia da parte dell’odierno ricorrente risale al gennaio 2025 mentre la rapina è stata consumata solo il successivo 27 maggio, scarto temporale tutt’altro che ininfluente.

Vi è, poi, un ulteriore elemento valorizzato nell’ordinanza genetica che è stato direttamente smentito dall’ordinanza impugnata, relativo al posizionamento delle telecamere, che ha smentito la ricostruzione fatta dalla P.G., circa il luogo ove sarebbe transitato il [OSCURATO:PERSONA] in occasione della consumazione dell’azione delittuosa.

Inoltre, il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con le prove fotografiche ed avrebbe ritenuto come avvenuto un fatto del tutto inesistente quale la circostanza che l’indagato ebbe a recarsi presso l’abitazione del padre e che successivamente in tale luogo si recarono gli esecutori materiale della rapina, ciò in quanto, contrariamente a quanto scritto dai Carabinieri, la telecamera posta al civico 80 della via Cordovado non riprende il luogo dell’abitazione del padre sita al civico 44/b e, quindi, non vi sarebbe prova che il [OSCURATO:PERSONA] si era fermato in via Cordovado 44/b in attesa dei rapinatori che lo raggiungevano e si intrattenevano con lui per una ventina di minuti. [OSCURATO:PERSONA], dal canto proprio, in sede di interrogatorio innanzi al G.i.p. si è limitato solo ad affermare di aver dato un passaggio ad un conoscente lungo un percorso compatibile con il proprio tragitto casa-lavoro.

Non emergerebbe, inoltre, dall’ordinanza impugnata che il ricorrente abbia in qualche modo rafforzato l’intento criminoso degli esecutori materiali della rapina in relazione ai quali non è emerso alcun collegamento o frequentazione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari in quanto difettano i requisiti della attualità e del pericolo di recidiva oltre che della concretezza delle esigenze stesse.

Rileva la difesa del ricorrente che l’imputato è soggetto incensurato e che non sono emersi a suo carico collegamenti con la criminalità organizzata o con ambienti delinquenziali, né che si possa ipotizzare nel caso in esame un pericolo di reiterazione della condotta contestata.

2.3. Omessa motivazione per carenza grafica circa l’imposizione dei divieti di cui al comma 2 dell’art. 284 cod. proc. pen.

Ricorda la difesa del ricorrente che il G.i.p. nelle more ha riformato l’originario provvedimento cautelare ponendo l’indagato agli arresti domiciliari senza tuttavia motivare sull’applicazione di tali modalità esecutive e sulla sussistenza di specifiche esigenze processuali e che solo il Tribunale del riesame ha incluso la prescrizione del divieto di comunicazione con persone diverse dal difensore e dai conviventi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Occorre, innanzitutto, rammentare che, sulla base della non contestata ricostruzione dei fatti, la rapina fu compiuta da un giovane che indossava un casco e che aveva minacciato con un coltello la persona offesa e che era poi fuggito a bordo di uno scooter condotto da [OSCURATO:PERSONA] e scortato da un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA].

Gli elementi sui quali è stato fondato il provvedimento cautelare e che hanno portato a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito il ruolo di “basista” dell’azione predatoria sono ricollegati alle ritenute condotte dell'odierno ricorrente che, sulla base delle risultanze delle riprese delle telecamere di videosorveglianza, avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'appuntamento con gli altri due correi, e, successivamente, avrebbe accolto i complici presso la propria abitazione all'esito della rapina.

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a conoscenza del luogo di custodia del denaro rapinato. [OSCURATO:PERSONA] risulta altresì avere dichiarato di conoscere solo di vista il [OSCURATO:PERSONA], di averlo incontrato presso un chiosco e di avergli dato un passaggio verso l’abitazione di una ragazza. [OSCURATO:PERSONA] a sua volta ammetteva la propria responsabilità peraltro affermando che né il [OSCURATO:PERSONA], né il [OSCURATO:PERSONA] sapevano della rapina.

Il Tribunale (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) ha, innanzitutto, spiegato come la tesi difensiva sostenuta dall’odierno ricorrente di essersi limitato ad incontrare casualmente il [OSCURATO:PERSONA] presso un chiosco in contrada Mangano e di averlo accompagnato fino a via Taro risulta smentita dalle registrazioni videofilmate che hanno invece documentato che lo stesso aveva in realtà svoltato nella strada ove abitava il [OSCURATO:PERSONA] e da dove era poi ripartito con a bordo quest’ultimo per dirigersi verso Acireale [luogo dove è stata consumata la rapina – ndr.].

Durante il percorso l’autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e con a bordo il [OSCURATO:PERSONA] raggiungeva l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sita in via Taro.

Quivi il [OSCURATO:PERSONA] ne discendeva e si recava nei pressi dell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], poi ritornava sui propri passi e rimaneva in attesa di quest’ultimo.

In via Taro sopraggiungeva anche l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] dalla quale scendeva il rapinatore rimasto ignoto e sempre da via Taro usciva poco dopo lo scooter condotto dal [OSCURATO:PERSONA] con a bordo il complice non identificato.

Nel frattempo, il [OSCURATO:PERSONA] proseguiva la marcia, entrava in un panificio e quindi si recava in via Cordovado ove al civico 44/B vi è la residenza del padre.

Le telecamere riprendevano poi il tragitto dei tre rapinatori fino all’agenzia viaggi di Acireale e successivamente alla consumazione dell’azione delittuosa, la fuga, il successivo ricongiungimento con il [OSCURATO:PERSONA] in via Taro sull’autovettura del quale prendevano posto il [OSCURATO:PERSONA] ed il complice rimasto ignoto e, infine, i tre si dirigevano verso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] dove giungevano alle ore 19:41 e da dove ripartivano alle ore 20:04.

Ha poi osservato il Tribunale che anche la tesi sostenuta dall’odierno ricorrente di essersi recato presso l’abitazione del padre per poi ripartire subito dopo a bordo di un’altra autovettura percorrendo un tratto di strada non ripreso dalle telecamere (cosa in astratto possibile) non è ragionevolmente compatibile con quanto registrato nei minuti immediatamente successivi all’arrivo del [OSCURATO:PERSONA] e che la nuova presenza dei rapinatori in via Corcovado dopo la rapina non avrebbe avuto una ragione plausibile.

In sostanza, osserva l'odierno Collegio, il Tribunale risulta avere adeguatamente vagliato gli elementi gravemente indiziari a carico del ricorrente ed avere dato una risposta non manifestamente illogica alle questioni sollevate dalla difesa e sostanzialmente ribadite anche in questa sede.

Il fatto che dalla telecamera sita al civico 80 di via Corcovado non è possibile riprendere il civico 44/b non appare di certo dirimente in quanto se anche non è stato potuto filmare l’incontro diretto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i tre soggetti, ciò comunque è stato ritenuto sussistente per logica dai giudici della cautela in quanto, osserva l’odierno Collegio, non sarebbe dato altrimenti comprendere perché dopo la rapina gli altri tre soggetti sarebbero dovuti ritornare in via Corcovado.

In ogni caso anche gli ulteriori elementi indicati nell’ordinanza e sopra riassunti che hanno smentito la versione dei fatti fornita dal [OSCURATO:PERSONA] appaiono idonei a confortare la gravità indiziaria.

Per dovere di completezza occorre solo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

2. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari avendo il Tribunale debitamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose.

Anche in questo caso ci si trova in presenza di una motivazione legata ad una valutazione di merito che in quanto adeguata sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza della misura cautelare adottata e non manifestamente illogica preclude la possibilità di una rivalutazione in sede di legittimità.

3. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso.

Il Tribunale ha sostanzialmente aggravato d’ufficio il regime degli arresti domiciliari al quale è sottoposto il [OSCURATO:PERSONA] includendo la prescrizione del divieto di comunicazione con persone diverse dal difensore e dai conviventi, prescrizioni non previste nel provvedimento del G.i.p. di concessione degli arresti domiciliari.

Come è noto l’applicazione di tali prescrizioni previste dal comma 2 dell’art. 284 cod. proc. pen. è meramente facoltativa come si deduce dall’inciso «quando è necessario» presente nella norma.

Tale aggravamento è avvenuto senza che si sia dato atto di una eventuale richiesta in tal senso del Pubblico Ministero e senza che si sia motivato sulla “necessità” di applicare anche tali prescrizioni.

Ciò impone l’annullamento in parte qua dell'ordinanza impugnata limitatamente alla imposizione della prescrizione del divieto di comunicazione con persone diverse dal difensore e dai conviventi con rinvio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il giorno 17/8/1995 rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza in data 6/11/2025 del Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha: - annullato l’ordinanza in data 23 ottobre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città limitatamente al reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B della rubrica delle imputazioni); - confermato nel resto l’ordinanza impugnata con la quale era stata applicata in origine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere (poi sostituita dopo l’interrogatorio di garanzia con quella degli arresti domiciliari) in relazione al reato di concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in rapina aggravata ai danni dell’agenzia viaggi “[OSCURATO:PERSONA]” consumata in data 27 maggio 2025. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. nonché in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo alle censure specifiche mosse dalla difesa e compendiate nella memoria e negli allegati presentati al tribunale. Sulla premessa che il [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come “basista” dell’azione delittuosa in quanto soggetto che conosceva il luogo di occultamento del denaro sottratto in occasione della rapina, rileva la difesa del ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto solo una lettura parziale delle emergenze investigative senza tenere conto dell’intero contesto dei dati acquisiti che invece dimostrerebbero la fallacia dell’impianto accusatorio. Sebbene risulta dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], in quanto cliente abituale dell’agenzia, aveva avuto modo di osservare dove la persona offesa riponeva il denaro ricevuto in relazione alla prenotazione dei titoli di viaggio, tuttavia – osserva la difesa del ricorrente – tale conoscenza era al pari di quella che avevano anche gli altri clienti. A ciò si aggiunge che l’ultima frequentazione dell’agenzia da parte dell’odierno ricorrente risale al gennaio 2025 mentre la rapina è stata consumata solo il successivo 27 maggio, scarto temporale tutt’altro che ininfluente. Vi è, poi, un ulteriore elemento valorizzato nell’ordinanza genetica che è stato direttamente smentito dall’ordinanza impugnata, relativo al posizionamento delle telecamere, che ha smentito la ricostruzione fatta dalla P.G., circa il luogo ove sarebbe transitato il [OSCURATO:PERSONA] in occasione della consumazione dell’azione delittuosa. Inoltre, il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con le prove fotografiche ed avrebbe ritenuto come avvenuto un fatto del tutto inesistente quale la circostanza che l’indagato ebbe a recarsi presso l’abitazione del padre e che successivamente in tale luogo si recarono gli esecutori materiale della rapina, ciò in quanto, contrariamente a quanto scritto dai Carabinieri, la telecamera posta al civico 80 della via Cordovado non riprende il luogo dell’abitazione del padre sita al civico 44/b e, quindi, non vi sarebbe prova che il [OSCURATO:PERSONA] si era fermato in via Cordovado 44/b in attesa dei rapinatori che lo raggiungevano e si intrattenevano con lui per una ventina di minuti. [OSCURATO:PERSONA], dal canto proprio, in sede di interrogatorio innanzi al G.i.p. si è limitato solo ad affermare di aver dato un passaggio ad un conoscente lungo un percorso compatibile con il proprio tragitto casa-lavoro. Non emergerebbe, inoltre, dall’ordinanza impugnata che il ricorrente abbia in qualche modo rafforzato l’intento criminoso degli esecutori materiali della rapina in relazione ai quali non è emerso alcun collegamento o frequentazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari in quanto difettano i requisiti della attualità e del pericolo di recidiva oltre che della concretezza delle esigenze stesse. Rileva la difesa del ricorrente che l’imputato è soggetto incensurato e che non sono emersi a suo carico collegamenti con la criminalità organizzata o con ambienti delinquenziali, né che si possa ipotizzare nel caso in esame un pericolo di reiterazione della condotta contestata. 2.3. Omessa motivazione per carenza grafica circa l’imposizione dei divieti di cui al comma 2 dell’art. 284 cod. proc. pen. Ricorda la difesa del ricorrente che il G.i.p. nelle more ha riformato l’originario provvedimento cautelare ponendo l’indagato agli arresti domiciliari senza tuttavia motivare sull’applicazione di tali modalità esecutive e sulla sussistenza di specifiche esigenze processuali e che solo il Tribunale del riesame ha incluso la prescrizione del divieto di comunicazione con persone diverse dal difensore e dai conviventi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Occorre, innanzitutto, rammentare che, sulla base della non contestata ricostruzione dei fatti, la rapina fu compiuta da un giovane che indossava un casco e che aveva minacciato con un coltello la persona offesa e che era poi fuggito a bordo di uno scooter condotto da [OSCURATO:PERSONA] e scortato da un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi sui quali è stato fondato il provvedimento cautelare e che hanno portato a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito il ruolo di “basista” dell’azione predatoria sono ricollegati alle ritenute condotte dell'odierno ricorrente che, sulla base delle risultanze delle riprese delle telecamere di videosorveglianza, avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'appuntamento con gli altri due correi, e, successivamente, avrebbe accolto i complici presso la propria abitazione all'esito della rapina. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a conoscenza del luogo di custodia del denaro rapinato. [OSCURATO:PERSONA] risulta altresì avere dichiarato di conoscere solo di vista il [OSCURATO:PERSONA], di averlo incontrato presso un chiosco e di avergli dato un passaggio verso l’abitazione di una ragazza. [OSCURATO:PERSONA] a sua volta ammetteva la propria responsabilità peraltro affermando che né il [OSCURATO:PERSONA], né il [OSCURATO:PERSONA] sapevano della rapina. Il Tribunale (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) ha, innanzitutto, spiegato come la tesi difensiva sostenuta dall’odierno ricorrente di essersi limitato ad incontrare casualmente il [OSCURATO:PERSONA] presso un chiosco in contrada Mangano e di averlo accompagnato fino a via Taro risulta smentita dalle registrazioni videofilmate che hanno invece documentato che lo stesso aveva in realtà svoltato nella strada ove abitava il [OSCURATO:PERSONA] e da dove era poi ripartito con a bordo quest’ultimo per dirigersi verso Acireale [luogo dove è stata consumata la rapina – ndr.]. Durante il percorso l’autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e con a bordo il [OSCURATO:PERSONA] raggiungeva l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sita in via Taro. Quivi il [OSCURATO:PERSONA] ne discendeva e si recava nei pressi dell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], poi ritornava sui propri passi e rimaneva in attesa di quest’ultimo. In via Taro sopraggiungeva anche l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] dalla quale scendeva il rapinatore rimasto ignoto e sempre da via Taro usciva poco dopo lo scooter condotto dal [OSCURATO:PERSONA] con a bordo il complice non identificato. Nel frattempo, il [OSCURATO:PERSONA] proseguiva la marcia, entrava in un panificio e quindi si recava in via Cordovado ove al civico 44/B vi è la residenza del padre. Le telecamere riprendevano poi il tragitto dei tre rapinatori fino all’agenzia viaggi di Acireale e successivamente alla consumazione dell’azione delittuosa, la fuga, il successivo ricongiungimento con il [OSCURATO:PERSONA] in via Taro sull’autovettura del quale prendevano posto il [OSCURATO:PERSONA] ed il complice rimasto ignoto e, infine, i tre si dirigevano verso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] dove giungevano alle ore 19:41 e da dove ripartivano alle ore 20:04. Ha poi osservato il Tribunale che anche la tesi sostenuta dall’odierno ricorrente di essersi recato presso l’abitazione del padre per poi ripartire subito dopo a bordo di un’altra autovettura percorrendo un tratto di strada non ripreso dalle telecamere (cosa in astratto possibile) non è ragionevolmente compatibile con quanto registrato nei minuti immediatamente successivi all’arrivo del [OSCURATO:PERSONA] e che la nuova presenza dei rapinatori in via Corcovado dopo la rapina non avrebbe avuto una ragione plausibile. In sostanza, osserva l'odierno Collegio, il Tribunale risulta avere adeguatamente vagliato gli elementi gravemente indiziari a carico del ricorrente ed avere dato una risposta non manifestamente illogica alle questioni sollevate dalla difesa e sostanzialmente ribadite anche in questa sede. Il fatto che dalla telecamera sita al civico 80 di via Corcovado non è possibile riprendere il civico 44/b non appare di certo dirimente in quanto se anche non è stato potuto filmare l’incontro diretto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i tre soggetti, ciò comunque è stato ritenuto sussistente per logica dai giudici della cautela in quanto, osserva l’odierno Collegio, non sarebbe dato altrimenti comprendere perché dopo la rapina gli altri tre soggetti sarebbero dovuti ritornare in via Corcovado. In ogni caso anche gli ulteriori elementi indicati nell’ordinanza e sopra riassunti che hanno smentito la versione dei fatti fornita dal [OSCURATO:PERSONA] appaiono idonei a confortare la gravità indiziaria. Per dovere di completezza occorre solo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 2. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari avendo il Tribunale debitamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose. Anche in questo caso ci si trova in presenza di una motivazione legata ad una valutazione di merito che in quanto adeguata sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza della misura cautelare adottata e non manifestamente illogica preclude la possibilità di una rivalutazione in sede di legittimità. 3. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale ha sostanzialmente aggravato d’ufficio il regime degli arresti domiciliari al quale è sottoposto il [OSCURATO:PERSONA] includendo la prescrizione del divieto di comunicazione con persone diverse dal difensore e dai conviventi, prescrizioni non previste nel provvedimento del G.i.p. di concessione degli arresti domiciliari. Come è noto l’applicazione di tali prescrizioni previste dal comma 2 dell’art. 284 cod. proc. pen. è meramente facoltativa come si deduce dall’inciso «quando è necessario» presente nella norma. Tale aggravamento è avvenuto senza che si sia dato atto di una eventuale richiesta in tal senso del Pubblico Ministero e senza che si sia motivato sulla “necessità” di applicare anche tali prescrizioni. Ciò impone l’annullamento in parte qua dell'ordinanza impugnata limitatamente alla imposizione della prescrizione del divieto di comunicazione con persone diverse dal difensore e dai conviventi con rinvio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Sentenza Cassazione n. 08287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris