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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 26718/2026

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reto del 13/11/2025 del Magistrato di Sorveglianza di ReggioEmilia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOMatteo Ciavarella avverso il rigetto del reclamo ex art. 35 l. 26 luglio 1975,n. 354 (Ord. pen.) ha proposto personalmente reclamo(-impugnazione) alTribunale di sorveglianza di Bologna, che lo ha trasmesso a questo ufficioriqualificandolo (correttamente) come ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSia il provvedimento impugnato sia il reclamo riqualificato in ricorso sonosuccessivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche delcondannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi cheesso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensoriiscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613,comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018,Aiello, Rv. 272010).Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del2017.Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzionein favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritieneequo quantificare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso, così riqualificato il reclamo proposto, econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
reto del 13/11/2025 del Magistrato di Sorveglianza di ReggioEmilia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOMatteo Ciavarella avverso il rigetto del reclamo ex art. 35 l. 26 luglio 1975,n. 354 (Ord. pen.) ha proposto personalmente reclamo(-impugnazione) alTribunale di sorveglianza di Bologna, che lo ha trasmesso a questo ufficioriqualificandolo (correttamente) come ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSia il provvedimento impugnato sia il reclamo riqualificato in ricorso sonosuccessivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche delcondannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi cheesso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensoriiscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613,comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018,Aiello, Rv. 272010).Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del2017.Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzionein favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritieneequo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso, così riqualificato il reclamo proposto, econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26718/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris