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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 08282/2022

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Avellino ha parzialmente accolto l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da LANGASTRO Michele avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 10/05/2021, con il quale era stata rigettata un'istanza di riduzione del sequestro preventivo disposto, nei confronti del LANGASTRO, fino alla concorrenza di Euro 107.161,15 (in particolare, era stata sollecitata la revoca del sequestro delle somme liquide per l'intero importo di Euro 69.422,11, dal momento che l'immobile sequestrato, di valore stimato in oltre Euro 123.000 dalla stessa Guardia di Finanza, e in Euro 176.000 dal consulente di parte, era ampiamente idoneo a coprire la cautela reale disposta dal G.i.p.).

In particolare, il Tribunale di Avellino ha ridotto il sequestro sulla proprietà immobiliare nella misura del 50% del valore, mantenendo il vincolo reale sulla somma in sequestro.

2. Ricorre per cassazione il LANGASTRO, a mezzo del proprio difensore, censurando l'ordinanza per l'assoluta assenza di valutazioni sulla stima dell'immobile, presupposto necessario per evitare un illegittimo "eccesso di sequestro" rispetto al profitto confiscabile: si lamenta, in particolare, la mancata riduzione del vincolo nella misura del 90%, considerando l'entità della somma sequestrata e il valore dell'immobile come da consulenza in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo un insegnamento di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà» (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, appare evidente che la decisione della Corte territoriale di mantenere il vincolo reale sull'immobile nella misura del 50%, mantenendo al contempo il sequestro sull'intera disponibilità liquida pari a Euro 69.422,11, non risulta confortata da alcuna motivazione, tenendo conto che, da un lato, il sequestro deve essere mantenuto fino alla concorrenza di Euro 107.161,15 e, dall'altro il valore dell'immobile - secondo la prospettazione difensiva non contrastata dal Tribunale - è stato stimato in Euro 123.000 dalla stessa Guardia di Finanza, e in Euro 176.000 dal consulente di parte.

In altri termini, il mantenimento del vincolo immobiliare nella misura del 50%, nonostante la parte non coperta dal sequestro delle somme liquide ammontasse a soli Euro 37.739, appare all'evidenza non rispettoso del principio di proporzionalità sopra ricordato (anche rifacendosi alla sola stima della G.d.F.), e comunque - ed è quel che in questa sede assume rilievo decisivo - non risulta supportato da una effettiva motivazione.

Appare del tutto inconferente, infatti, il richiamo del Tribunale di Avellino al principio della impossibilità di sostituire le somme di danaro in sequestro con beni mobili o immobili di identico valore.3.

Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali - per nuovo esame.

Così deciso il 12 gennaio 2022 7—) Il ConsigIiee stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Avellino ha parzialmente accolto l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da LANGASTRO Michele avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 10/05/2021, con il quale era stata rigettata un'istanza di riduzione del sequestro preventivo disposto, nei confronti del LANGASTRO, fino alla concorrenza di Euro 107.161,15 (in particolare, era stata sollecitata la revoca del sequestro delle somme liquide per l'intero importo di Euro 69.422,11, dal momento che l'immobile sequestrato, di valore stimato in oltre Euro 123.000 dalla stessa Guardia di Finanza, e in Euro 176.000 dal consulente di parte, era ampiamente idoneo a coprire la cautela reale disposta dal G.i.p.). In particolare, il Tribunale di Avellino ha ridotto il sequestro sulla proprietà immobiliare nella misura del 50% del valore, mantenendo il vincolo reale sulla somma in sequestro. 2. Ricorre per cassazione il LANGASTRO, a mezzo del proprio difensore, censurando l'ordinanza per l'assoluta assenza di valutazioni sulla stima dell'immobile, presupposto necessario per evitare un illegittimo "eccesso di sequestro" rispetto al profitto confiscabile: si lamenta, in particolare, la mancata riduzione del vincolo nella misura del 90%, considerando l'entità della somma sequestrata e il valore dell'immobile come da consulenza in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo un insegnamento di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà» (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, appare evidente che la decisione della Corte territoriale di mantenere il vincolo reale sull'immobile nella misura del 50%, mantenendo al contempo il sequestro sull'intera disponibilità liquida pari a Euro 69.422,11, non risulta confortata da alcuna motivazione, tenendo conto che, da un lato, il sequestro deve essere mantenuto fino alla concorrenza di Euro 107.161,15 e, dall'altro il valore dell'immobile - secondo la prospettazione difensiva non contrastata dal Tribunale - è stato stimato in Euro 123.000 dalla stessa Guardia di Finanza, e in Euro 176.000 dal consulente di parte. In altri termini, il mantenimento del vincolo immobiliare nella misura del 50%, nonostante la parte non coperta dal sequestro delle somme liquide ammontasse a soli Euro 37.739, appare all'evidenza non rispettoso del principio di proporzionalità sopra ricordato (anche rifacendosi alla sola stima della G.d.F.), e comunque - ed è quel che in questa sede assume rilievo decisivo - non risulta supportato da una effettiva motivazione. Appare del tutto inconferente, infatti, il richiamo del Tribunale di Avellino al principio della impossibilità di sostituire le somme di danaro in sequestro con beni mobili o immobili di identico valore.3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali - per nuovo esame. Così deciso il 12 gennaio 2022 7—) Il ConsigIiee stensore [OSCURATO:PERSONA]
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