CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28155/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8159/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende; -ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il DECRETOdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 204/2022 depositata il10/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso ex art. 3 , legge 24 marzo 2001, n. 89 innanzi alla Corte d'Appello di Perugia chiedendo ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un'equa riparazione al ristoro del danno non patrimoniale che assumevano aver subìto in relazione alla durata di un procedimento, parimenti in materia di equa riparazione, instaurato originariamente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma e protrattosi circa nove anni (maggio 2012 –aprile 2021) per tre effettivi gradi di giudizio. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d'Appello di Perugia accoglieva la domanda e, con decreto n. 84/2022, ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento ai ricorrenti della somma corrispondente ad un indennizzo annuo pari ad €. 400,00 per un termine di durata irragionevole di anni sei ridotta, ai sensi dell'art 2 - bis, comma 3, della legge n. 89/2001,in misura di € . 1.625,00 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alle relative spese di lite) corrispondente al valore della causa presupposta. 1.2. Con ricorso in opposizione avverso detto decreto exart. 5-ter legge n. 89/2001, gli opponenti lamentavano che nel caso in cui l'indennizzo sia ridotto ai sensi dell'art 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001, alla somma liquidata nel giudizio de quodevono aggiungersi gli interessi, nel caso di specie decorrenti dal 31.05.2012 al 04.09.2018, pari ad €97,01. 1.3. La Corte d'Appello di Perugia, con il decreto oggetto di impugnazione, accoglieva integralmente l'opposizione, revocava il decreto opposto e condannava l'Amministrazione al pagamento in favore degli istanti della somma di €. 1.722,01 (oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo). Procedeva, altresì, alla regolazione delle spese di lite condannando il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore dell'opponente, dei seguenti importi: - per la fase monitoria: in considerazione dell'assenza di complessità del giudizio e tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti di ingiunzione, liquidava una somma per complessivi €. 360,00, corrispondente allo scaglione da €. 0,01 a €5.200,00, come aumentata del 30% per la pluralità di soggetti assistiti dal medesimo difensore; - per la fase di opposizione ex art. 5 - ter legge n. 89/2001, nella quale la ricorrente ha agito per ottenere una parte ulteriore di indennizzo pari ad €. 97,01 liquidava la somma per complessivi €. 593,26, corrispondente allo scaglione da €. 0,01 ad €. 1.100,00, come aumentata del 30% per l'uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis, D.M.55 del 2014 e di un ulteriore 30% per ciascuno dei soggetti oltre al primo, assistiti dal medesimo difensore, exart. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014. 2. Il decreto veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione. Il ricorso,affidato a due motivi, è illustrato da memoria. Resisteva il Ministero della Giustizia depositando controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 5-ter legge n. 89/2001; art. 91 cod. proc. civ.; art. 2233, comma 2, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022. I ricorrenti impugnano il decreto nella parte in cui -considerando la fase di opposizione ex art. 5 - ter legge n. 89/2001 alla stregua di un giudizio di impugnazione nel quale, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum,ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza (Cass. n. 4520 del 2022) - non ha applicato il recente principio di diritto in virtù del quale «in materia di equa riparazione, ove la corte d'appello in composizione collegiale revochi il decreto monocratico, riconoscendo alla parte privata opponente un equo compenso maggiore, le spese legali da porsi a carico della pubblica amministrazione debbono essere liquidate a misura dell'intera vicenda processuale» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32458 del 2021). In applicazione di tale principio, sostengono i ricorrenti, il decreto impugnato avrebbe, quindi, dovuto liquidare le spese poste a carico del Ministero della Giustizia sulla base dello scaglione tariffario superiore della Tabella 12 -da € . 1.100,01 ad €. 5.200,00 – (D.M. n. 55 del 2014, come mo dificato dal D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022) avendo riconosciuto a ciascuna parte privata ricorrente, in accoglimento dell'opposizione, la somma complessiva di €. 1.722,01. In tale prospettiva –proseguono i ricorrenti -la liquidazione delle spese di lite poste a carico del Ministero soccombente ammonterebbe ad un totale complessivo, per l’intera vicenda processuale, di €. 3.031,60 per ciascun ricorrente (cifra che considera le quattro fasi, comprensiva del 30% di aumento per l'uso di tecniche informatiche, e di un ulteriore aumento del 60% per la pluralità dei soggetti assistiti dal medesimo difensore), in luogo del totale di €. 953,26 liquidato dalla Corte d’Appello in sede di opposizione ben oltre al di sotto dei minimi tariffari (€. 360,00 per la fase monitoria, cui si sommano €. 593,26 per la fase di opposizione). 1.1. Il motivo è fondato nei limiti di quanto si dirà appresso. Questa Corte ha stabilito che la determinazione del valore della controversia, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza) nelle situazioni in cui il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudiziodi primo grado (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4520 del 2022; Cass. Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017; Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011). Nel caso di specie, si è dinanzi alla diversa situazione di opposizione ex art. 5 - ter della l. n. 89 del 2001 che investe la questione della determinazione del quantum del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo. In tal caso, il giudizio di opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, come nel caso che ci occupa; mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 -01; conf. da Cass. n.32458/2021 citata in ricorso; Cass. Sez. 6 -2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016, Rv. 641924 -01). Nella specie, l’opposizione dei ricorrenti riguardante il quantumdel danno non patrimoniale era stata accolta in punto di interessi e, dunque, doveva procedersi ad una liquidazione unitaria, sebbene rispettando le due distinte fasi dei giudizi monitorio e di opposizione, avendo come riferimento la somma complessiva di € . 1.722,01 riconosciuta a ciascuna parte privata ricorrente, in accoglimento dell'opposizione. In sintesi, le spese poste a carico del Ministero della Giustizia devono essere liquidate sulla base dello scaglione tariffario superiore della Tabella 12 - da € . 1.100,01 ad € . 5.200,00 – in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (posto che il decreto impugnato è stato pubblicato il 10.11.2022, e quindi la prestazione professionale del difensore si era esaurita dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore delle modifiche). 1.2. Il decreto merita, dunque, di essere cassato e rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che determinerà le spese di lite in virtù dei principi sopra riportati. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 91, 324 e 336 cod. proc. civ. Anche a voler ritenere che l'opposizione ex art. 5 - ter della l. n. 89 del 2001 introduce un’atipica impugnazione del decreto monitorio, i ricorrenti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui, pur avendo integralmente accolto l'opposizione delle parti private, ha poi ridotto la liquidazione delle spese operata dal decreto monitorio n. 84/2022. Quest'ultimo, infatti, aveva liquidato le spese a carico dell'amministrazione in €. 350,00, mentre il decreto collegiale ha ridotto tale liquidazione ad €. 225,00 che –grazie agli incrementi del 30% ex art. 4, comma 1 - bis , D . M . 55 del 2014 e di un ulteriore 30%, exart. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014 – era poi stata portata alla somma finale di €. 360,00. In virtù del principio espresso dalla Corte di legittimità sul punto, per il quale la preclusione nascente del giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa di primo grado (Cass. n. 7616 del 2021; n. 27606 del 2019), il decreto impugnato avrebbe dovuto liquidare le spese del procedimento monitorio a carico dell’amministrazione soccombente in complessivi €. 728,00 per ciascun ricorrente (€. 350,00, aumentati del 30% e dell’ulteriore 60%). 2.1. Il motivo è infondato: come già ricordato supra (punto 1 .1.) l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Nella specie, l’opposizione del ricorrente era stata accolta e, dunque, doveva procedersi ad una liquidazione unitaria, sebbene rispettando le due distinte fasi dei giudizi monitorio e di opposizione: se ne deduce l’inapplicabilità del principiodell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peiusdedotti con il secondo mezzo di gravame (ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17602 del 2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11249 del 2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 2023; Cass. n. 26398/2023; Cass. n. 23826/2023; Cass. 9728/2020). La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi ed ha provveduto alla liquidazione delle spese sulla base di una corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame,senza alcun vincolo rispetto alla liquidazione operata nel precedente giudizio. Inoltre, ha liquidato anche un increment o per la fase monitoria. Peraltro, la ricorrente non lamenta la violazione di norme specifiche ma di un principio di divieto di reformatio in peiusche non è applicabile al caso di specie. 3. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il Collegio cassa il decreto impugnato e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara infondato il secondo motivo delricorso; in accoglimento del primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cor