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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2023

Cassazione n. 51048/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 07/04/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto illegalmente sostanza stupefacente di tipo cocaina per un quantitativo di almeno un chilogrammo (così l'imputazione provvisoria).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.; il Tribunale si sarebbe limitato a recepire l'ipotesi investigativa della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero, non essendo stato invece accertato né che il soggetto a cui fu consegnato il "pacco" contenente la sostanza stupefacente fosse il ricorrente e neppure l'effettivo contenuto del pacco.

Il coinvolgimento del ricorrente deriverebbe unicamente dalla circostanza che l'autovettura noleggiata dalla società, di cui il ricorrente è amministratore unico, in una data imprecisata sarebbe stata parcheggiata nei pressi di un negozio a Saronno in un orario "compatibile" con quello in cui sarebbe stata presente "in zona" l'autovettura del soggetto ritenuto il cedente della sostanza, che peraltro l'indagato non avrebbe mai conosciuto.

Anche gli altri elementi valorizzati in chiave accusatoria sarebbero probatoriamente instabili.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al pericolo di recidiva / ritenuto sussistente senza tuttavia tenere conto del lasso di tempo trascorso tra i fatti contestati (2 dicembre 2021) e il momento di applicazione della misura (17.3.2023) e dello stato di incensuratezza dell'indagato; né, sotto altro profilo, sarebbe stato spiegato perché nella specie non sarebbe applicabile una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Il Tribunale, con una motivazione puntuale e scevra da illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti, spiegato il contesto criminale in cui essi devono essere collocati e indicato le ragioni per le quali si è ritenuto che, alla data del 24.11.2021, fosse giunta nella provincia di Vicenza una ingente quantità di cocaina, destinata ad essere trasferita e venduta.

Si è chiarito che: a) una parte di quella sostanza stupefacente fu trasportata da tale li [OSCURATO:PERSONA] con la vettura Kia tg. [OSCURATO:TARGA] fino al parcheggio dell'esercizio commerciale "Decathlon" di via Varese in Saronno il 2.12.2021; b) l'autovettura giunse alle ore 12,23 e riparti dopo tre minuti effettuando il tragitto a ritroso dopo aver incontrati due uomini giunti poco prima sul posto.

In tale contesto sono stati indicati gli specifici elementi sulla base dei quali si è affermato che all'interno di quella autovettura fosse stata collocata sostanza stupefacente; si sono evidenziate le circostanze oggettive relative alla presenza sul •( posto, al momento in cui giunse [OSCURATO:PERSONA], dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] noleggiata dal ricorrente il 22.11.2021 e riconsegnata proprio il 2.12.2021; si è spiegato come le risultanze investigative consentano di affermare che proprio il ricorrente fosse alla guida della lFiat Puntó? il 2.12.2021; si è chiarito come dalle riprese delle video camere attive sul parcheggio indicato si sia potuto accertare che Valdez in il 1, quel frangente effettuò uno scambio con l'uomo che conduceva la [OSCURATO:PERSONA], consegnando a questi un sacchetto di colore chiaro estratto dalla autovettura KiA l, che era dotata di un vano occulto collocato tra il sedile del conducente e i sedili posteriori utilizzato per il trasporto di cocaina; si è specificato come il corriere ricevette una busta P If scura gialla dal soggetto conducente la [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto sono stati anche elencati gli elementi in ragione dei quali si è ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di recidiva, attesi i contatti dell'indagato, privo di fonti lecite di reddito, con ambienti criminali organizzati di indubbio spessore e la quantità di sostanza stupefacente e si è spiegato anche come, rispetto a tale quadro di riferimento, da una parte, non assume decisiva valenza il lasso temporale trascorso tra la commissione del fatto per cui si procede e il momento in cui è stato disposto il titolo cautelare e, dall'altra, come la invocata meno afflittiva misura cautelare sia non adeguata a neutralizzare le ravvisate esigenze cautelari.

Una motivazione logica, completa, che ha correttamente fatto applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione e rispetto alla quale le censure proposte con il ricorso si rivelano sostanzialmente generiche, meramente reiterative degli assunti già correttamente valutati dal Tribunale e sostanzialmente tendenti a sollecitare una diversa valutazione ed un diverso significato probatorio degli elementi indiziari.

3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione ai limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).

L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelar' di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 07/04/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto illegalmente sostanza stupefacente di tipo cocaina per un quantitativo di almeno un chilogrammo (così l'imputazione provvisoria). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.; il Tribunale si sarebbe limitato a recepire l'ipotesi investigativa della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero, non essendo stato invece accertato né che il soggetto a cui fu consegnato il "pacco" contenente la sostanza stupefacente fosse il ricorrente e neppure l'effettivo contenuto del pacco. Il coinvolgimento del ricorrente deriverebbe unicamente dalla circostanza che l'autovettura noleggiata dalla società, di cui il ricorrente è amministratore unico, in una data imprecisata sarebbe stata parcheggiata nei pressi di un negozio a Saronno in un orario "compatibile" con quello in cui sarebbe stata presente "in zona" l'autovettura del soggetto ritenuto il cedente della sostanza, che peraltro l'indagato non avrebbe mai conosciuto. Anche gli altri elementi valorizzati in chiave accusatoria sarebbero probatoriamente instabili. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al pericolo di recidiva / ritenuto sussistente senza tuttavia tenere conto del lasso di tempo trascorso tra i fatti contestati (2 dicembre 2021) e il momento di applicazione della misura (17.3.2023) e dello stato di incensuratezza dell'indagato; né, sotto altro profilo, sarebbe stato spiegato perché nella specie non sarebbe applicabile una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Il Tribunale, con una motivazione puntuale e scevra da illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti, spiegato il contesto criminale in cui essi devono essere collocati e indicato le ragioni per le quali si è ritenuto che, alla data del 24.11.2021, fosse giunta nella provincia di Vicenza una ingente quantità di cocaina, destinata ad essere trasferita e venduta. Si è chiarito che: a) una parte di quella sostanza stupefacente fu trasportata da tale li [OSCURATO:PERSONA] con la vettura Kia tg. [OSCURATO:TARGA] fino al parcheggio dell'esercizio commerciale "Decathlon" di via Varese in Saronno il 2.12.2021; b) l'autovettura giunse alle ore 12,23 e riparti dopo tre minuti effettuando il tragitto a ritroso dopo aver incontrati due uomini giunti poco prima sul posto. In tale contesto sono stati indicati gli specifici elementi sulla base dei quali si è affermato che all'interno di quella autovettura fosse stata collocata sostanza stupefacente; si sono evidenziate le circostanze oggettive relative alla presenza sul •( posto, al momento in cui giunse [OSCURATO:PERSONA], dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] noleggiata dal ricorrente il 22.11.2021 e riconsegnata proprio il 2.12.2021; si è spiegato come le risultanze investigative consentano di affermare che proprio il ricorrente fosse alla guida della lFiat Puntó? il 2.12.2021; si è chiarito come dalle riprese delle video camere attive sul parcheggio indicato si sia potuto accertare che Valdez in il 1, quel frangente effettuò uno scambio con l'uomo che conduceva la [OSCURATO:PERSONA], consegnando a questi un sacchetto di colore chiaro estratto dalla autovettura KiA l, che era dotata di un vano occulto collocato tra il sedile del conducente e i sedili posteriori utilizzato per il trasporto di cocaina; si è specificato come il corriere ricevette una busta P If scura gialla dal soggetto conducente la [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto sono stati anche elencati gli elementi in ragione dei quali si è ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di recidiva, attesi i contatti dell'indagato, privo di fonti lecite di reddito, con ambienti criminali organizzati di indubbio spessore e la quantità di sostanza stupefacente e si è spiegato anche come, rispetto a tale quadro di riferimento, da una parte, non assume decisiva valenza il lasso temporale trascorso tra la commissione del fatto per cui si procede e il momento in cui è stato disposto il titolo cautelare e, dall'altra, come la invocata meno afflittiva misura cautelare sia non adeguata a neutralizzare le ravvisate esigenze cautelari. Una motivazione logica, completa, che ha correttamente fatto applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione e rispetto alla quale le censure proposte con il ricorso si rivelano sostanzialmente generiche, meramente reiterative degli assunti già correttamente valutati dal Tribunale e sostanzialmente tendenti a sollecitare una diversa valutazione ed un diverso significato probatorio degli elementi indiziari. 3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione ai limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelar' di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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