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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 21924/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo rigettava l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], teso ad ottenere la sospensione o la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla locale Procura generale della Repubblica con riguardo alla sentenza di condanna pronunciata dalla stessa Corte di appello - nei confronti del Musso - in ordine ad abusi edilizi realizzati in Carini.

2. Propone ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe travalicato i poteri della propria giurisdizione, sostituendosi all'autorità amministrativa nella valutazione della concessione in sanatoria, peraltro senza svolgere attività istruttoria né nominare un perito.

Con questa decisione, dunque, il Collegio avrebbe spogliato il cittadino della facoltà di far affidamento sugli strumenti di tutela giurisdizionale a lui assegnati (ricorso al giudice amministrativo), avrebbe ridisegnato tutto il procedimento amministrativo riservato agli organi comunali ed avrebbe revocato la concessione in sanatoria; con il paradosso, peraltro, che mentre questa continuerebbe a spiegare i propri effetti in sede amministrativa, sarebbe tuttavia illegittima in quella penale.

A fronte di un procedimento amministrativo regolare, peraltro, il Giudice penale potrebbe solo prendere atto della revoca o dell'annullamento della concessione, quel che, però, non si sarebbe verificato nel caso di specie; - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte avrebbe rigettato l'incidente di esecuzione senza valutare che l'ingiunzione a demolire perderebbe efficacia già al momento in cui l'interessato attivi il procedimento per ottenere la concessione in sanatoria, con formazione di un nuovo provvedimento - implicito o esplicito - che supererebbe quello sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. Il primo motivo si basa - all'evidenza - su un presupposto di fatto del tutto errato, ossia che il Musso abbia ottenuto un permesso di costruire in sanatoria con riguardo all'immobile oggetto dell'ingiunzione a demolire (permesso che la Corte di appello avrebbe poi illegittimamente sindacato).

6. L'ordinanza impugnata, tuttavia, non consente di condividere una simile affermazione, sostenendo - in senso radicalmente contrario - che non vi sarebbe prova di alcuna richiesta di concessione edilizia in sanatoria pendente preso il Comune di Carini.

Di più, la Corte di appello ha evidenziato che la stessa amministrazione: a) aveva emesso nei confronti del Musso due ordini di demolizione (8/8/2002 e 7/7/2003); b) con successivo provvedimento del 3/3/2009, aveva disposto l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale; c), con ordinanza del 2/10/2019, aveva rinnovato l'ordine di demolizione; d) con provvedimento notificato il 6/3/2020, aveva negato la concessione edilizia in sanatoria.

A fronte di ciò, peraltro, la difesa aveva prodotto soltanto una richiesta di revoca del suddetto diniego, depositata il 6/5/2021.

7. Richiamati questi concreti elementi di fatto, si osserva allora che la Corte di appello ha rigettato l'istanza del ricorrente con argomento più che solido e congruo, come tale non censurabile; un argomento, peraltro, sul quale il ricorso non muove alcuna contestazione specifica, se non lamentare, in termini del tutto astratti, che la stessa Corte si sarebbe sostituita al giudice amministrativo e - di fatto - "avrebbe spogliato il cittadino della facoltà di fare affidamento sugli strumenti di tutela giurisdizionale posti a disposizione dall'ordinamento".

8. Palesemente inammissibile, allora, è poi anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la richiesta di un provvedimento in sanatoria comporterebbe la "necessaria formazione" di un atto amministrativo, che - esplicito od implicito - "supererebbe" l'ingiunzione a demolire; aderendo a questo indirizzo, infatti, l'interessato sarebbe in grado di paralizzare la legittima pretesa dell'ordinamento sol presentando una domanda di permesso in sanatoria, anche priva di ogni fondamento, così vedendosi riconoscere un automatico effetto favorevole del tutto scisso dal merito della questione e da una pronuncia affermativa dell'Amministrazione e, dunque, manifestamente vietato.

9. Da ultimo, il Collegio osserva che l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, di cui al citato provvedimento del 3/3/2009, ha comunque privato il Musso della legittimazione ad impugnare l'ordine di demolizione in quanto tale; per costante indirizzo qui da ribadire, infatti, in questo caso, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (tra le altre, Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, Calise, Rv. 278090).

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo rigettava l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], teso ad ottenere la sospensione o la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla locale Procura generale della Repubblica con riguardo alla sentenza di condanna pronunciata dalla stessa Corte di appello - nei confronti del Musso - in ordine ad abusi edilizi realizzati in Carini. 2. Propone ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe travalicato i poteri della propria giurisdizione, sostituendosi all'autorità amministrativa nella valutazione della concessione in sanatoria, peraltro senza svolgere attività istruttoria né nominare un perito. Con questa decisione, dunque, il Collegio avrebbe spogliato il cittadino della facoltà di far affidamento sugli strumenti di tutela giurisdizionale a lui assegnati (ricorso al giudice amministrativo), avrebbe ridisegnato tutto il procedimento amministrativo riservato agli organi comunali ed avrebbe revocato la concessione in sanatoria; con il paradosso, peraltro, che mentre questa continuerebbe a spiegare i propri effetti in sede amministrativa, sarebbe tuttavia illegittima in quella penale. A fronte di un procedimento amministrativo regolare, peraltro, il Giudice penale potrebbe solo prendere atto della revoca o dell'annullamento della concessione, quel che, però, non si sarebbe verificato nel caso di specie; - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe rigettato l'incidente di esecuzione senza valutare che l'ingiunzione a demolire perderebbe efficacia già al momento in cui l'interessato attivi il procedimento per ottenere la concessione in sanatoria, con formazione di un nuovo provvedimento - implicito o esplicito - che supererebbe quello sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. Il primo motivo si basa - all'evidenza - su un presupposto di fatto del tutto errato, ossia che il Musso abbia ottenuto un permesso di costruire in sanatoria con riguardo all'immobile oggetto dell'ingiunzione a demolire (permesso che la Corte di appello avrebbe poi illegittimamente sindacato). 6. L'ordinanza impugnata, tuttavia, non consente di condividere una simile affermazione, sostenendo - in senso radicalmente contrario - che non vi sarebbe prova di alcuna richiesta di concessione edilizia in sanatoria pendente preso il Comune di Carini. Di più, la Corte di appello ha evidenziato che la stessa amministrazione: a) aveva emesso nei confronti del Musso due ordini di demolizione (8/8/2002 e 7/7/2003); b) con successivo provvedimento del 3/3/2009, aveva disposto l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale; c), con ordinanza del 2/10/2019, aveva rinnovato l'ordine di demolizione; d) con provvedimento notificato il 6/3/2020, aveva negato la concessione edilizia in sanatoria. A fronte di ciò, peraltro, la difesa aveva prodotto soltanto una richiesta di revoca del suddetto diniego, depositata il 6/5/2021. 7. Richiamati questi concreti elementi di fatto, si osserva allora che la Corte di appello ha rigettato l'istanza del ricorrente con argomento più che solido e congruo, come tale non censurabile; un argomento, peraltro, sul quale il ricorso non muove alcuna contestazione specifica, se non lamentare, in termini del tutto astratti, che la stessa Corte si sarebbe sostituita al giudice amministrativo e - di fatto - "avrebbe spogliato il cittadino della facoltà di fare affidamento sugli strumenti di tutela giurisdizionale posti a disposizione dall'ordinamento". 8. Palesemente inammissibile, allora, è poi anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la richiesta di un provvedimento in sanatoria comporterebbe la "necessaria formazione" di un atto amministrativo, che - esplicito od implicito - "supererebbe" l'ingiunzione a demolire; aderendo a questo indirizzo, infatti, l'interessato sarebbe in grado di paralizzare la legittima pretesa dell'ordinamento sol presentando una domanda di permesso in sanatoria, anche priva di ogni fondamento, così vedendosi riconoscere un automatico effetto favorevole del tutto scisso dal merito della questione e da una pronuncia affermativa dell'Amministrazione e, dunque, manifestamente vietato. 9. Da ultimo, il Collegio osserva che l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, di cui al citato provvedimento del 3/3/2009, ha comunque privato il Musso della legittimazione ad impugnare l'ordine di demolizione in quanto tale; per costante indirizzo qui da ribadire, infatti, in questo caso, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (tra le altre, Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, Calise, Rv. 278090). 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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