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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 agosto 2023

Cassazione n. 23703/2023

Testo disponibile della fonte

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l Tribunale.

In particolare, ha ritenuto che, anche se i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori, la loro esclusione presuppone un atto valido ed efficace.

L’azione revocatoria è finalizzata a far venir meno detta efficacia nei confronti del fallimento sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 della legge fallimentare.

Quanto, invece, alla prova della scientia decoctionis va rilevato che la sua sussistenza è richiesta dall’art. 67 legge fallimentare per gli atti a titolo oneroso mentre risulta del tutto estranea al caso in esame essendo un atto a titolo gratuito quale la costituzione del fondo patrimoniale.

Ha ritenuto anche la sussistenza dell’eventus damni per i creditori che non risulta escluso dall’esistenza di ipoteca sui beni conferiti, perché il giudice deve valutare la situazione di pericolo in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 238/2022 Numero sezionale 2570/2023

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla Numero di raccolta generale 23703/2023Data pubblicazione 03/08/2023 base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione

4.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3 c.p.c. degli artt. 170 c.c., 2901 c.c., 2697 c.c. e 46 L.F..

Sostengono sulla base ad una consolidata ricostruzione logico letterale dell’art. 170 c.c. che le categorie di debiti ivi contemplati sarebbero due: la prima è quella dei debiti contratti per far fronte ai bisogni della famiglia e la seconda quella dei debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In relazione alla prima categoria l’esecuzione da parte del creditore sui beni facenti parte del fondo patrimoniale del debitore è ammessa mentre per la seconda categoria sarebbe esclusa.

Tale meccanismo di limitazione della responsabilità patrimoniale include a pieno titolo il fondo patrimoniale nella categoria dei cosiddetti patrimoni separati, in quanto i beni che ne fanno parte non sono soggetti al regime generale di responsabilità di cui all’articolo 2740 c.c..

Pertanto, l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] soggetto terzo all’attività di impresa della ditta [OSCURATO:PERSONA], fornirebbe piena prova dell’estraneità del debito contratto per i bisogni della famiglia.

4.2. Con il secondo motivo, censurano la omessa o insufficiente motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., degli artt. 170, 2901 e 2697 c.c. per carenza del requisito della scientia decoctionis.

Avrebbe errato la Corte Territoriale dove ha ritenuto che la prova della scientia decoctionis è richiesta dall’art. 67 legge fallimentare per gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie rispetto ai terzi, F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 238/2022 Numero sezionale 2570/2023 mentre risulta del tutto estranea alla fattispecie in esame di Numero di raccolta generale 23703/2023Data pubblicazione 03/08/2023 costituzione del fondo patrimoniale.

Tale assunto sarebbe errato, perché i ricorrenti sostengono che non sarebbero stati nelle condizioni di conoscere al momento della costituzione del fondo patrimoniale, del danno che sarebbe derivato dalla costituzione del fondo alle ragioni creditorie.

5. Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., perché non attinge specificamente la ratio decidendi impugnata.

Tanto esime dal rilievo che esso sarebbe comunque infondato.

In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (Cass. n. 29983/2021; Cass. n. 20998/2018).

Il criterio identificativo dei crediti consiste nella relazione esistente tra il fatto che lo genera ed i bisogni familiari, tanto che si ritengono contratti per esigenze familiari anche i debiti tributari per l’esercizio di attività imprenditoriale tesa a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti.

Ebbene, nel caso di specie tale prova non è stata fornita dai ricorrenti.

5.1. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.

Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale. In particolare, ha ritenuto che, anche se i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori, la loro esclusione presuppone un atto valido ed efficace. L’azione revocatoria è finalizzata a far venir meno detta efficacia nei confronti del fallimento sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 della legge fallimentare. Quanto, invece, alla prova della scientia decoctionis va rilevato che la sua sussistenza è richiesta dall’art. 67 legge fallimentare per gli atti a titolo oneroso mentre risulta del tutto estranea al caso in esame essendo un atto a titolo gratuito quale la costituzione del fondo patrimoniale. Ha ritenuto anche la sussistenza dell’eventus damni per i creditori che non risulta escluso dall’esistenza di ipoteca sui beni conferiti, perché il giudice deve valutare la situazione di pericolo in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro.F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 238/2022 Numero sezionale 2570/2023 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla Numero di raccolta generale 23703/2023Data pubblicazione 03/08/2023 base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 4.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3 c.p.c. degli artt. 170 c.c., 2901 c.c., 2697 c.c. e 46 L.F.. Sostengono sulla base ad una consolidata ricostruzione logico letterale dell’art. 170 c.c. che le categorie di debiti ivi contemplati sarebbero due: la prima è quella dei debiti contratti per far fronte ai bisogni della famiglia e la seconda quella dei debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. In relazione alla prima categoria l’esecuzione da parte del creditore sui beni facenti parte del fondo patrimoniale del debitore è ammessa mentre per la seconda categoria sarebbe esclusa. Tale meccanismo di limitazione della responsabilità patrimoniale include a pieno titolo il fondo patrimoniale nella categoria dei cosiddetti patrimoni separati, in quanto i beni che ne fanno parte non sono soggetti al regime generale di responsabilità di cui all’articolo 2740 c.c.. Pertanto, l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] soggetto terzo all’attività di impresa della ditta [OSCURATO:PERSONA], fornirebbe piena prova dell’estraneità del debito contratto per i bisogni della famiglia. 4.2. Con il secondo motivo, censurano la omessa o insufficiente motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., degli artt. 170, 2901 e 2697 c.c. per carenza del requisito della scientia decoctionis. Avrebbe errato la Corte Territoriale dove ha ritenuto che la prova della scientia decoctionis è richiesta dall’art. 67 legge fallimentare per gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie rispetto ai terzi, F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 238/2022 Numero sezionale 2570/2023 mentre risulta del tutto estranea alla fattispecie in esame di Numero di raccolta generale 23703/2023Data pubblicazione 03/08/2023 costituzione del fondo patrimoniale. Tale assunto sarebbe errato, perché i ricorrenti sostengono che non sarebbero stati nelle condizioni di conoscere al momento della costituzione del fondo patrimoniale, del danno che sarebbe derivato dalla costituzione del fondo alle ragioni creditorie. 5. Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., perché non attinge specificamente la ratio decidendi impugnata. Tanto esime dal rilievo che esso sarebbe comunque infondato. In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (Cass. n. 29983/2021; Cass. n. 20998/2018). Il criterio identificativo dei crediti consiste nella relazione esistente tra il fatto che lo genera ed i bisogni familiari, tanto che si ritengono contratti per esigenze familiari anche i debiti tributari per l’esercizio di attività imprenditoriale tesa a potenziare la capacità lavorativa di uno dei conferenti. Ebbene, nel caso di specie tale prova non è stata fornita dai ricorrenti. 5.1. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f