CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 03272/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20196/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 128/2017 depositata il 24/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 19 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio notificava a [OSCURATO:PERSONA] tre distinti avvisi di accertamento aventi ad oggetto Irpef e relative addizionali, oltre a sanzioni ed interessi, per gli anni 2006, 2007 e 1.1. Gli atti traevano origine dal PVC notificato il 5.11.2012, redatto dalla Guardia di Finanza di Lecco che, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, aveva utilizzato gli elementi istruttori raccolti nel procedimento penale n. 440/2007 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, promosso nei confronti di vari indagati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 8, 10, 10 quater D.Lgs. n. 74/2000. 1.2. Per quanto qui rileva, dall'esame degli estratti di conto corrente e della documentazione bancaria pervenuta dagli istituti di credito risultavano: a) 380 assegni (bancari e/o circolari) emessi dalle società sopra citate nel periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2008; b) 73 assegni (bancari e/o circolari) emessi a firma di [OSCURATO:PERSONA], figlio del contribuente, su conti correnti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, dall'analisi dei movimenti sub a) emergeva che gli assegni erano stati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore delle società e riportavano quale beneficiario le diciture "noi stessi", “...ns. proprio”, la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; risultavano girati a sua firma ed erano stati tutti cambiati in contanti direttamente dal Bonfanti oppure da dipendenti della società da questi delegati. Dall'analisi dei movimenti sub b) emergeva che le firme sugli assegni emessi sui conti delle società [OSCURATO:SOCIETA] erano state apposte da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di delegato ad operare sul relativo conto corrente e, come i primi, recavano come beneficiario le diciture “noi stessi", "ns. proprio", la denominazione della società emittente e/o il nominativo dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; risultavano girati a sua firma e sono stati tutti cambiati in contanti direttamente dal Bonfanti oppure da dipendenti delle società da questi delegati. 1.3. I verificatori richiedevano a [OSCURATO:PERSONA] di fornire i chiarimenti e le giustificazioni ai fini reddituali, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73, ed il contribuente, nonostante la concessione di adeguato termine, poi prorogato, riferiva di non essere in grado di produrre documentazione e comunque di ricostruire le movimentazioni richieste. 1.4. L'Amministrazione finanziaria imputava quindi al contribuente, a titolo reddito da lavoro dipendente, gli importi prelevati, da lui e dal figlio [OSCURATO:PERSONA], dai conti correnti delle società di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante. 2. Il ricorso proposto dal contribuente avverso i predetti avvisi di accertamento veniva accolto dalla CTP di Sondrio. La CTR della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, con sentenza n. 128/2017 depositata il 24/01/2017, rigettava il ricorso originario del contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la predetta sentenza con 8 motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. 4. Resiste con controricorso l’Amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza e del procedimento in CTR, ex art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 31 e 61 D. Lgs. 546/1992, 24 e 111 Costituzione», lamentando che la parte appellante ed il difensore domiciliatario non abbiano avuto conoscenza della fissazione dell'udienza, che non è mai stato notificato loro dalla segreteria della CTR. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c. dell'art. 53 D. Lgs. 546/1992, avendo erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di motivi specifici». 3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza, stante la motivazione, sul capo afferente il raddoppio del termine, resa in violazione degli artt. 115, 116, 132 comma 2, nr.4 c.p.c., 118 disp att cpc. 36, comma 2, nr. 4, 54 e 61 D. Lgs 546/1992», lamentando l’ ed in particolare osservando che Con il terzo motivo si lamenta la « 5di 76di 7 9. Il primo motivo di ricorso è fondato. E’ pacifico che sia stato omesso l’invio della comunicazione di fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso di appello avanti alla Commissione regionale.La circostanza emerge dalla successiva attestazione della segreteria della CTR della Lombardia (v. doc. 14 di parte ricorrente) e non è contestata dall’Amministrazione nel proprio controricorso. 9.1. Dandosi continuità all’orientamento espresso da questa Corte, si rileva che, nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. Sez. 5, n. 30127 del 30/10/2023; Cass. Sez. 5, n. 27837 del 31/10/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27162 del 16/12/2011). 10. In conclusione, assorbiti gli altri motivi, in accoglimento del primo strumento di impugnazione la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composiz