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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06233/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 novembre 2018, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione.

Venivano disposte, fra l'altro, la confisca di beni già sequestrati e la misura della libertà vigilata per la durata di anni due dopo l'esecuzione della pena.

Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice del merito, il Raimondo era risultato partecipe dell'associazione camorristica denominata "clan Mallardo", avendo commesso plurime condotte attestanti la sua piena intraneità all'organizzazione criminale, con lo svolgimento di una serie di attività nell'interesse del reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] e con il compimento, insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e ad altri membri della stessa organizzazione, di truffe alle assicurazioni per la creazione di provviste illecite anche a favore del sodalizio.

2. Con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado.

3. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione circa la ritenuta qualità di partecipe del Raimondo ad un organismo ex art. 416-bis cod. pen.

La sentenza di appello tace completamente su diversi aspetti evidenziati tra i motivi di gravame volti a porre l'accento sulla necessità di adottare gli standard della prova penale e non di quella del giudizio di prevenzione.

Nel ricercare un "coefficiente di tassatività" delle condotte di partecipazione, il giudice di appello, dopo aver giustamente escluso che talune delle condotte compiute dal Raimondo potessero integrare il delitto di partecipazione all'associazione, si è concentrato sulle frodi assicurative.

Tuttavia, nessun collaboratore di giustizia ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - con i quali il Raimondo avrebbe, secondo il provvedimento impugnato, svolto le truffe assicurative - un coinvolgimento in tale ambito, né, più in generale, il clan Mallardo ha mai manifestato di voler includere tale settore nella propria programmazione criminale.

La stessa accusa, invero, non ha inserito tali attività tra i delitti scopo del clan.

Peraltro, nell'originario atto di esercizio dell'azione penale attingente tutti i soggetti tratti a giudizio, e rubricato "truffa ai danni delle assicurazioni", il Raimondo neanche compariva.

3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione al principio di correlazione tra contestazione e sentenza.

La motivazione ha ancorato la condanna a fatti e circostanze mai contestati.

La doglianza di appello relativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è stata liquidata frettolosamente dal giudice di appello, ma sia la giurisprudenza di legittimità, sia quella sovranazionale, impongono che i fatti contestati dall'accusa siano descritti in modo dettagliato, anche in caso di sola riqualificazione giuridica del fatto.

L'erroneità in merito alla ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. si ripercuote, dunque, sull'aspetto processuale e, in particolare, sulla corretta applicazione dei canoni di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e del principio del ragionevole dubbio.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non giungono ad esiti convergenti circa il fatto che beneficiario delle frodi assicurative fosse anche il clan, ma si riferiscono all'interessamento del solo Raimondo.

I giudici del merito avrebbero dovuto interrogarsi sul tipo di concorso compiuto dal ricorrente, sull'epoca di realizzazione delle truffe, sul loro numero e sulla loro tipologia; non avendolo fatto, hanno erroneamente ritenuto integrato il reato contestato e hanno reso una motivazione viziata.

3.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione in merito al mancato scrutinio della prova di intercettazione a favore.

Nella sentenza non si è tenuta in considerazione una captazione ambientale dalla quale emerge tutta la estraneità del Raimondo al sodalizio criminale.

Dalla stessa si evince come il suo capo [OSCURATO:PERSONA] non avesse neppure conoscenza dell'esistenza del Raimondo, addirittura escludendolo dal novero dei sodali.

I giudici del merito, invece, si sono limitati a valorizzare la conversazione tra il Raimondo e il Rea, per ricavarne la intraneità del ricorrente al clan. 3.4.

Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione circa la richiesta di derubricazione.

Il giudice di appello ha completamente omesso di motivare sulla richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di "concorso esterno", non potendosi in alcun modo ritenere che sul punto vi sia stata una motivazione implicita.

3.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla confisca di un immobile.

Il giudice di appello non ha reso alcuna riflessione in merito alla revoca della confisca dell'immobile di proprietà della moglie dell'imputato, disposta con provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli depositato nel giudizio di appello all'udienza del 24 febbraio 2020.

Nella sentenza impugnata, invece, i giudici ritengono che alla fine, nonostante l'apposita riserva della difesa, non sarebbe stata effettuata alcuna produzione in tal senso.

Il bene, pertanto, risulta confiscato per la Corte di appello e dissequestrato dal Tribunale del Riesame.

3.6. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

La motivazione si presenta carente in proposito e circa l'irrogazione della pena in misura superiore ai minimi edittali.

La decisione al riguardo è del tutto generica, laddove invece il ruolo dell'imputato nelle dinamiche associative è di problematica definizione, lo stesso è incensurato e si era costituito spontaneamente dopo aver appreso della ordinanza custodiale a suo carico. 4.

La difesa del Raimondo ha presentato motivi nuovi, ex art. 585 cod. pen., con atto in cui si afferma che i giudici di appello hanno basato il giudizio circa l'appartenenza del Raimondo al clan camorristico, e circa la sua attività inerente alle truffe assicurative, sulla vicinanza dello stesso ad [OSCURATO:PERSONA], a sua volta coinvolto in vari gruppi criminali tra i quali il clan Mallardo.

In proposito, allora, la difesa allega l'annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione con riguardo alla condanna pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con restituzione in suo favore dell'intero patrimonio.

Si tratta del procedimento il cui originario atto di esercizio dell'azione penale era rubricato "truffa ai danni delle assicurazioni", nel quale il Raimondo neanche figurava.

Nell'ambito del relativo giudizio di primo grado, inoltre, il giudice aveva acquisito il pronunciamento del Tribunale del Riesame con il quale era stata esclusa la partecipazione mafiosa del [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ordinanza del Tribunale del Riesame venivano esclusi i gravi indizi di colpevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale, ad avviso dei giudici, lungi dal contribuire alla vita e alla prosperità dei sodalizi di appartenenza, usava svolgere un'illecita attività imprenditoriale, forte dei legami di amicizia con esponenti della criminalità organizzata.

Inoltre, con riguardo alle truffe assicurative, nel provvedimento si rilevava il carattere totalmente sommario della contestazione, mancando la descrizione specifica e compiuta della condotta tenuta dagli indagati per ogni singola ipotesi di reato ricollegabile a ciascun sinistro.

Pertanto, se il [OSCURATO:PERSONA] era stato individuato, ab initio, come il riferimento del sodalizio nel compimento degli illeciti assicurativi, una volta escluso il suo coinvolgimento negli interessi del clan è del tutto inconferente l'assunto che vuole il Raimondo partecipe all'associazione in quanto dedito alle truffe assicurative.

Nonostante tali elementi, la Corte di appello àncora la condanna a fatti e circostanze mai contestati, affermando l'indifferenza del ruolo svolto dal Raimondo.

Ciò dimostra l'illogicità della motivazione e il travisamento degli elementi cognitivi dalla stessa compiuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il terzo motivo di ricorso, nonché le argomentazioni dedotte dalla difesa con i motivi aggiunti, riguardanti l'integrazione del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. e la valutazione delle intercettazioni, risultano manifestamente infondati e possono essere trattati congiuntamente, perché in parte sovrapponibili e in parte connessi.

2.1. Quanto alla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice di appello ha fornito, senza incorrere in alcuna violazione di legge, logica e coerente motivazione, e ha fondato la sua decisione su una rigorosa valutazione delle risultanze probatorie.

In primo luogo, infatti, il giudice di appello ha ricavato l'effettività della partecipazione del Raimondo al clan Mallardo dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Pirozzi, Poziello e Parente, dalle quali è emerso che la intraneità del Raimondo si estrinsecava in una serie eterogenea di condotte, tra le quali spiccavano, in particolare, quelle perpetrate nell'ambito delle truffe assicurative.

I giudici del merito spiegano che il Pirozzi, intraneo al clan Mallardo, ha riferito sul Raimondo come affiliato del clan e fiduciario del suo reggente [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato, tra le altre cose, che il Raimondo era attivo nel settore delle truffe assicurative insieme ad [OSCURATO:PERSONA].

I collaboratori Parente e Poziello, inoltre, hanno affermato che il Raimondo svolgeva il ruolo di vero e proprio guardaspalle del Picardi, in quanto, oltre a dedicarsi ad attività criminose, prendeva addirittura parte ai summit mafiosi, mantenendo stretti rapporti con i vertici.

I giudici del merito hanno ritenuto, secondo un ragionamento razionale e corretto, che quanto dichiarato dai tre collaboratori costituisce reciproco riscontro.

Sulla base di libero convincimento, basato su dati acquisiti nel processo, i giudici del merito hanno quindi ricavato che il Raimondo era membro del clan Mallardo in qualità di partecipe.

A ulteriore fondamento della decisione, i giudici del merito hanno posto anche le risultanze delle intercettazioni, stimate di indiscutibile valenza probatoria.

Secondo i giudici del merito, infatti, dalle stesse sono emersi la profonda conoscenza, da parte del Raimondo, delle vicende camorristiche nel territorio e il ruolo dell'imputato nella gestione del sistema delle truffe assicurative e come factotum del Picardi.

Infine, i giudici del merito hanno preso in considerazione in modo chiaro ed esplicito le diverse deduzioni difensive, al fine di superarle puntualmente.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nell'ambito dei motivi aggiunti, pertanto, deve affermarsi che l'avvenuto annullamento pronunciato dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte il 9 marzo 2021, con riguardo a sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], non mina la logicità della motivazione posta alla base della sentenza qui impugnata, perché quest'ultima è fondata su un complessivo quadro probatorio coerente e autonomo.

2.2. Nel caso concreto, pertanto, le censure qui trattate, formulate nell'interesse del Raimondo avverso la sentenza di appello a suo carico, postulano violazioni di legge e vizio di motivazione, ma richiedono, in realtà, la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda oggetto di valutazione.

Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso ora in valutazione.

3. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al preteso difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, è inammissibile.

Come già sottolineato dal primo giudice in modo logico ed esaustivo, l'assunto difensivo secondo cui, nella contestazione, non potrebbero rinvenirsi gli episodi di truffa assicurativa, in cui si sarebbe estrinsecato l'apporto del Raimondo al sodalizio, è manifestamente infondato, in quanto: nel capo d'imputazione è espressamente indicata - oltre alla generale finalità del conseguimento da parte del sodalizio di profitti e vantaggi ingiusti, e alle altre attività contestate al Raimondo quali forme della sua partecipazione all'associazione - l'operatività, da parte del prevenuto, nello specifico settore delle truffe assicurative; in ogni caso, il Raimondo non è stato condannato per alcun reato di truffa, sicché risulta del tutto ininfluente la mancata contestazione di specifici episodi in tal senso.

Inoltre, non può essere condiviso l'assunto difensivo secondo cui da quanto raccontato dai collaboratori di giustizia non potrebbe ricavarsi che beneficiario delle frodi assicurative fosse anche il clan, dal momento che il giudice di appello ha espressamente osservato che dal tenore complessivo delle dichiarazioni, nonché dalla loro analisi sintattica, emerge il collegamento fra le truffe e il clan. 4.

Il quarto motivo di ricorso, relativo alla omessa valutazione della richiesta di derubricazione del reato, è inammissibile.4.1.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 - dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01).

4.2. Ebbene, nel caso ora in esame il tenore complessivo della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato è idonea a spiegare le ragioni per cui il giudice di appello non ha ritenuto di dover derubricare la condotta del Raimondo in quella di concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Le esaustive e congruenti riflessioni rese in merito all'integrazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nelle forme della partecipazione, infatti, escludono logicamente la possibilità dell'integrazione del reato nella forma meramente concorsuale, sicché non si rinvengono i vizi giuridici e di motivazione censurati dal ricorrente.

5. Anche il quinto motivo di ricorso, deducente violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'immobile, è inammissibile.

Poiché, infatti, il giudice di appello, in modo congruo, ha rilevato che il mero rinvio, da parte della difesa, a note difensive da produrre in un secondo momento, non poteva integrare motivo di appello sufficientemente specifico, e che pertanto esso doveva essere dichiarato inammissibile, il corrispondente motivo di ricorso per cassazione deve essere ritenuto anch'esso inammissibile.

L'inammissibilità, infatti, non può dirsi superata dall'argomentazione difensiva secondo cui, all'udienza del 24 febbraio 2020, la Corte di appello di Napoli ha acquisito l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva disposto il dissequestro dell'immobile, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare, grava sull'accusa, ma, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (Sez. 1, n. 25728 del 05/06/2008, Cicala, Rv. 240471 - 01).

Ebbene, poiché il richiamo del ricorrente alla citata ordinanza costituisce, dal punto di vista difensivo, allegazione generica e priva di specificità, la presunzione considerata dal principio di diritto richiamato non può dirsi superata, e pertanto il provvedimento qui impugnato non è scalfito adeguatamente dalle censure proposte.6.

Anche il sesto motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile.

6.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, quanto al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione, gravante sul giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410).

Inoltre, è stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959).

6.2. Nel caso ora in esame, la motivazione resa nel provvedimento impugnato risulta congrua e sorretta da logiche argomentazioni, in quanto il giudice di appello ha rilevato che per riconoscere le circostanze attenuanti generiche non è sufficiente il mero stato di incensuratezza del Raimondo, e che la spontanea costituzione di costui, avvenuta dopo aver appreso dell'ordinanza cautelare a suo carico, ha rappresentato semplicemente l'anticipazione dell'esecuzione di un provvedimento giudiziale.

Quanto alla determinazione della pena, poi, il giudice di appello ha ritenuto corretto confermarla in ragione della sua quantificazione, nella base, nella misura del minimo edittale e della ritenuta aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen.

Tale motivazione supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2018, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Venivano disposte, fra l'altro, la confisca di beni già sequestrati e la misura della libertà vigilata per la durata di anni due dopo l'esecuzione della pena. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice del merito, il Raimondo era risultato partecipe dell'associazione camorristica denominata "clan Mallardo", avendo commesso plurime condotte attestanti la sua piena intraneità all'organizzazione criminale, con lo svolgimento di una serie di attività nell'interesse del reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] e con il compimento, insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e ad altri membri della stessa organizzazione, di truffe alle assicurazioni per la creazione di provviste illecite anche a favore del sodalizio. 2. Con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado. 3. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione circa la ritenuta qualità di partecipe del Raimondo ad un organismo ex art. 416-bis cod. pen. La sentenza di appello tace completamente su diversi aspetti evidenziati tra i motivi di gravame volti a porre l'accento sulla necessità di adottare gli standard della prova penale e non di quella del giudizio di prevenzione. Nel ricercare un "coefficiente di tassatività" delle condotte di partecipazione, il giudice di appello, dopo aver giustamente escluso che talune delle condotte compiute dal Raimondo potessero integrare il delitto di partecipazione all'associazione, si è concentrato sulle frodi assicurative. Tuttavia, nessun collaboratore di giustizia ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - con i quali il Raimondo avrebbe, secondo il provvedimento impugnato, svolto le truffe assicurative - un coinvolgimento in tale ambito, né, più in generale, il clan Mallardo ha mai manifestato di voler includere tale settore nella propria programmazione criminale. La stessa accusa, invero, non ha inserito tali attività tra i delitti scopo del clan. Peraltro, nell'originario atto di esercizio dell'azione penale attingente tutti i soggetti tratti a giudizio, e rubricato "truffa ai danni delle assicurazioni", il Raimondo neanche compariva. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione al principio di correlazione tra contestazione e sentenza. La motivazione ha ancorato la condanna a fatti e circostanze mai contestati. La doglianza di appello relativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è stata liquidata frettolosamente dal giudice di appello, ma sia la giurisprudenza di legittimità, sia quella sovranazionale, impongono che i fatti contestati dall'accusa siano descritti in modo dettagliato, anche in caso di sola riqualificazione giuridica del fatto. L'erroneità in merito alla ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. si ripercuote, dunque, sull'aspetto processuale e, in particolare, sulla corretta applicazione dei canoni di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e del principio del ragionevole dubbio. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non giungono ad esiti convergenti circa il fatto che beneficiario delle frodi assicurative fosse anche il clan, ma si riferiscono all'interessamento del solo Raimondo. I giudici del merito avrebbero dovuto interrogarsi sul tipo di concorso compiuto dal ricorrente, sull'epoca di realizzazione delle truffe, sul loro numero e sulla loro tipologia; non avendolo fatto, hanno erroneamente ritenuto integrato il reato contestato e hanno reso una motivazione viziata. 3.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione in merito al mancato scrutinio della prova di intercettazione a favore. Nella sentenza non si è tenuta in considerazione una captazione ambientale dalla quale emerge tutta la estraneità del Raimondo al sodalizio criminale. Dalla stessa si evince come il suo capo [OSCURATO:PERSONA] non avesse neppure conoscenza dell'esistenza del Raimondo, addirittura escludendolo dal novero dei sodali. I giudici del merito, invece, si sono limitati a valorizzare la conversazione tra il Raimondo e il Rea, per ricavarne la intraneità del ricorrente al clan. 3.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione circa la richiesta di derubricazione. Il giudice di appello ha completamente omesso di motivare sulla richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di "concorso esterno", non potendosi in alcun modo ritenere che sul punto vi sia stata una motivazione implicita. 3.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla confisca di un immobile. Il giudice di appello non ha reso alcuna riflessione in merito alla revoca della confisca dell'immobile di proprietà della moglie dell'imputato, disposta con provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli depositato nel giudizio di appello all'udienza del 24 febbraio 2020. Nella sentenza impugnata, invece, i giudici ritengono che alla fine, nonostante l'apposita riserva della difesa, non sarebbe stata effettuata alcuna produzione in tal senso. Il bene, pertanto, risulta confiscato per la Corte di appello e dissequestrato dal Tribunale del Riesame. 3.6. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La motivazione si presenta carente in proposito e circa l'irrogazione della pena in misura superiore ai minimi edittali. La decisione al riguardo è del tutto generica, laddove invece il ruolo dell'imputato nelle dinamiche associative è di problematica definizione, lo stesso è incensurato e si era costituito spontaneamente dopo aver appreso della ordinanza custodiale a suo carico. 4. La difesa del Raimondo ha presentato motivi nuovi, ex art. 585 cod. pen., con atto in cui si afferma che i giudici di appello hanno basato il giudizio circa l'appartenenza del Raimondo al clan camorristico, e circa la sua attività inerente alle truffe assicurative, sulla vicinanza dello stesso ad [OSCURATO:PERSONA], a sua volta coinvolto in vari gruppi criminali tra i quali il clan Mallardo. In proposito, allora, la difesa allega l'annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione con riguardo alla condanna pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con restituzione in suo favore dell'intero patrimonio. Si tratta del procedimento il cui originario atto di esercizio dell'azione penale era rubricato "truffa ai danni delle assicurazioni", nel quale il Raimondo neanche figurava. Nell'ambito del relativo giudizio di primo grado, inoltre, il giudice aveva acquisito il pronunciamento del Tribunale del Riesame con il quale era stata esclusa la partecipazione mafiosa del [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ordinanza del Tribunale del Riesame venivano esclusi i gravi indizi di colpevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale, ad avviso dei giudici, lungi dal contribuire alla vita e alla prosperità dei sodalizi di appartenenza, usava svolgere un'illecita attività imprenditoriale, forte dei legami di amicizia con esponenti della criminalità organizzata. Inoltre, con riguardo alle truffe assicurative, nel provvedimento si rilevava il carattere totalmente sommario della contestazione, mancando la descrizione specifica e compiuta della condotta tenuta dagli indagati per ogni singola ipotesi di reato ricollegabile a ciascun sinistro. Pertanto, se il [OSCURATO:PERSONA] era stato individuato, ab initio, come il riferimento del sodalizio nel compimento degli illeciti assicurativi, una volta escluso il suo coinvolgimento negli interessi del clan è del tutto inconferente l'assunto che vuole il Raimondo partecipe all'associazione in quanto dedito alle truffe assicurative. Nonostante tali elementi, la Corte di appello àncora la condanna a fatti e circostanze mai contestati, affermando l'indifferenza del ruolo svolto dal Raimondo. Ciò dimostra l'illogicità della motivazione e il travisamento degli elementi cognitivi dalla stessa compiuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il terzo motivo di ricorso, nonché le argomentazioni dedotte dalla difesa con i motivi aggiunti, riguardanti l'integrazione del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. e la valutazione delle intercettazioni, risultano manifestamente infondati e possono essere trattati congiuntamente, perché in parte sovrapponibili e in parte connessi. 2.1. Quanto alla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice di appello ha fornito, senza incorrere in alcuna violazione di legge, logica e coerente motivazione, e ha fondato la sua decisione su una rigorosa valutazione delle risultanze probatorie. In primo luogo, infatti, il giudice di appello ha ricavato l'effettività della partecipazione del Raimondo al clan Mallardo dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Pirozzi, Poziello e Parente, dalle quali è emerso che la intraneità del Raimondo si estrinsecava in una serie eterogenea di condotte, tra le quali spiccavano, in particolare, quelle perpetrate nell'ambito delle truffe assicurative. I giudici del merito spiegano che il Pirozzi, intraneo al clan Mallardo, ha riferito sul Raimondo come affiliato del clan e fiduciario del suo reggente [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato, tra le altre cose, che il Raimondo era attivo nel settore delle truffe assicurative insieme ad [OSCURATO:PERSONA]. I collaboratori Parente e Poziello, inoltre, hanno affermato che il Raimondo svolgeva il ruolo di vero e proprio guardaspalle del Picardi, in quanto, oltre a dedicarsi ad attività criminose, prendeva addirittura parte ai summit mafiosi, mantenendo stretti rapporti con i vertici. I giudici del merito hanno ritenuto, secondo un ragionamento razionale e corretto, che quanto dichiarato dai tre collaboratori costituisce reciproco riscontro. Sulla base di libero convincimento, basato su dati acquisiti nel processo, i giudici del merito hanno quindi ricavato che il Raimondo era membro del clan Mallardo in qualità di partecipe. A ulteriore fondamento della decisione, i giudici del merito hanno posto anche le risultanze delle intercettazioni, stimate di indiscutibile valenza probatoria. Secondo i giudici del merito, infatti, dalle stesse sono emersi la profonda conoscenza, da parte del Raimondo, delle vicende camorristiche nel territorio e il ruolo dell'imputato nella gestione del sistema delle truffe assicurative e come factotum del Picardi. Infine, i giudici del merito hanno preso in considerazione in modo chiaro ed esplicito le diverse deduzioni difensive, al fine di superarle puntualmente. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nell'ambito dei motivi aggiunti, pertanto, deve affermarsi che l'avvenuto annullamento pronunciato dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte il 9 marzo 2021, con riguardo a sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], non mina la logicità della motivazione posta alla base della sentenza qui impugnata, perché quest'ultima è fondata su un complessivo quadro probatorio coerente e autonomo. 2.2. Nel caso concreto, pertanto, le censure qui trattate, formulate nell'interesse del Raimondo avverso la sentenza di appello a suo carico, postulano violazioni di legge e vizio di motivazione, ma richiedono, in realtà, la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda oggetto di valutazione. Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso ora in valutazione. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al preteso difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, è inammissibile. Come già sottolineato dal primo giudice in modo logico ed esaustivo, l'assunto difensivo secondo cui, nella contestazione, non potrebbero rinvenirsi gli episodi di truffa assicurativa, in cui si sarebbe estrinsecato l'apporto del Raimondo al sodalizio, è manifestamente infondato, in quanto: nel capo d'imputazione è espressamente indicata - oltre alla generale finalità del conseguimento da parte del sodalizio di profitti e vantaggi ingiusti, e alle altre attività contestate al Raimondo quali forme della sua partecipazione all'associazione - l'operatività, da parte del prevenuto, nello specifico settore delle truffe assicurative; in ogni caso, il Raimondo non è stato condannato per alcun reato di truffa, sicché risulta del tutto ininfluente la mancata contestazione di specifici episodi in tal senso. Inoltre, non può essere condiviso l'assunto difensivo secondo cui da quanto raccontato dai collaboratori di giustizia non potrebbe ricavarsi che beneficiario delle frodi assicurative fosse anche il clan, dal momento che il giudice di appello ha espressamente osservato che dal tenore complessivo delle dichiarazioni, nonché dalla loro analisi sintattica, emerge il collegamento fra le truffe e il clan. 4. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla omessa valutazione della richiesta di derubricazione del reato, è inammissibile.4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 - dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01). 4.2. Ebbene, nel caso ora in esame il tenore complessivo della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato è idonea a spiegare le ragioni per cui il giudice di appello non ha ritenuto di dover derubricare la condotta del Raimondo in quella di concorso esterno nell'associazione mafiosa. Le esaustive e congruenti riflessioni rese in merito all'integrazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nelle forme della partecipazione, infatti, escludono logicamente la possibilità dell'integrazione del reato nella forma meramente concorsuale, sicché non si rinvengono i vizi giuridici e di motivazione censurati dal ricorrente. 5. Anche il quinto motivo di ricorso, deducente violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'immobile, è inammissibile. Poiché, infatti, il giudice di appello, in modo congruo, ha rilevato che il mero rinvio, da parte della difesa, a note difensive da produrre in un secondo momento, non poteva integrare motivo di appello sufficientemente specifico, e che pertanto esso doveva essere dichiarato inammissibile, il corrispondente motivo di ricorso per cassazione deve essere ritenuto anch'esso inammissibile. L'inammissibilità, infatti, non può dirsi superata dall'argomentazione difensiva secondo cui, all'udienza del 24 febbraio 2020, la Corte di appello di Napoli ha acquisito l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva disposto il dissequestro dell'immobile, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare, grava sull'accusa, ma, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (Sez. 1, n. 25728 del 05/06/2008, Cicala, Rv. 240471 - 01). Ebbene, poiché il richiamo del ricorrente alla citata ordinanza costituisce, dal punto di vista difensivo, allegazione generica e priva di specificità, la presunzione considerata dal principio di diritto richiamato non può dirsi superata, e pertanto il provvedimento qui impugnato non è scalfito adeguatamente dalle censure proposte.6. Anche il sesto motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. 6.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, quanto al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione, gravante sul giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). Inoltre, è stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959). 6.2. Nel caso ora in esame, la motivazione resa nel provvedimento impugnato risulta congrua e sorretta da logiche argomentazioni, in quanto il giudice di appello ha rilevato che per riconoscere le circostanze attenuanti generiche non è sufficiente il mero stato di incensuratezza del Raimondo, e che la spontanea costituzione di costui, avvenuta dopo aver appreso dell'ordinanza cautelare a suo carico, ha rappresentato semplicemente l'anticipazione dell'esecuzione di un provvedimento giudiziale. Quanto alla determinazione della pena, poi, il giudice di appello ha ritenuto corretto confermarla in ragione della sua quantificazione, nella base, nella misura del minimo edittale e della ritenuta aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. Tale motivazione supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Sentenza Cassazione n. 06233/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris