CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in data 10/01/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale del Piemonte e depositata il5/4/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente gli avvisi diaccertamento n. T7L013701189/2012 e n. T7L013700107/2013, pergli anni di imposta 2007 e 2008, relativi alla rideterminazionepresuntiva del reddito, a titolo di IRPEF ed addizionali, attraversol’applicazione degli algoritmi matematici previsti dal DM 10/09/1992 edal DM 19/11/1992 in relazione al possesso di beni ed agli incrementipatrimoniali accertati nel quinquennio 2007-2011 e 2008-2012.2. [OSCURATO:PERSONA] di Asti, adita dallacontribuente, accoglieva i ricorsi ed annullava gli atti impugnati.3. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte rigettaval’appello dell’Agenzia, compensando le spese di lite.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi.La contribuente deposita controricorso.5. In data 31 marzo 2026 la controricorrente ha depositatomemoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per inosservanza dell’art. 112 c.p.c.In particolare, la ricorrente afferma di aver considerato fra gli indicirilevati ai fini del calcolo sintetico del reddito sia per l’anno 2007 cheper l’anno 2008 anche la disponibilità di un immobile sito in Costiglioled’Asti con quota spese del 100%; evidenzia che la CommissioneTributaria Provinciale non ha esaminato detto indice e la parte si èlimitata a chiedere la conferma della statuizione adottata dai giudici diprimo grado. Da tanto consegue che la Commissione TributariaRegionale ha pronunciato ultrapetita, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,allorquando ha ritenuto che entrambi i coniugi abbiano partecipato allespese di gestione del predetto immobile.Numero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs.546/1992, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non sisofferma sulla tipologia degli accertamenti svolti e non illustra ledoglianze espresse dalle parti, bensì espone vaghe ed impreciseconsiderazioni su alcuni indici considerati dall’Ufficio ed argomenta conespressioni apodittiche, astratte, generiche ed imprecise. Inparticolare, con riferimento all’automezzo targato [OSCURATO:TARGA], laCommissione ha ritenuto che non potesse essere consideratonell’integrale disponibilità della contribuente, stante l’utilizzo anche daparte del coniuge che, pertanto, ha partecipato alle spese, senzaprecisare quale fosse la percentuale di disponibilità per l’anno 2007 eper l’anno 2008; con riferimento all’abitazione principale, laCommissione Tributaria Regionale ha ritenuto che dovesse considerarsinella disponibilità della contribuente al 25%, giacché sede dell’impresadel marito e di quella della moglie, così discostandosi da quantoaffermato in primo grado laddove l’immobile si era ritenuto fosse sededell’impresa del solo coniuge, non rispondendo alle deduzionidell’Agenzia secondo la quale la disponibilità dell’immobile andavarigettato con motivazione meramente apparente e, pertanto, nulla.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.,per aver la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenutogli incrementi patrimoniali congruamente rapportati alle risorsefinanziarie disponibili. Non è sufficiente, per considerare giustificatauna spesa componente il reddito sinteticamente accertato, che vi sianorisorse finanziarie idonee a coprire la spesa, occorrendo che laNumero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/2026disponibilità finanziaria sia costituita da redditi esenti o soggetti aritenuta alla fonte a titolo di imposta o da somme di naturapatrimoniale e che siano dimostrati fatti -relativi all’entità e alla duratadel possesso delle suddette disponibilità- sintomatici del possibileutilizzo della disponibilità per la copertura della spesa.4. I motivi proposti sono ammissibili.4.1. L’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrenteè, infatti, infondata.4.2. L’Agenzia delle Entrate ha delineato specificamente le censureavverso la sentenza impugnata, prospettando l’ultrapetizione delladecisione, con riferimento alle spese di gestione dell’appartamentoindicato; rilevando la carenza dell’iter logico argomentativo seguitodalla [OSCURATO:PERSONA], non essendo staticompiutamente esaminati tutti gli elementi componenti il reddito dellacontribuente, non consentendo, in tal modo, di dedurre il reddito cherimane accertato e, pertanto, di verificare se esso raggiunga o menola percentuale richiesta al fine di confermare l’atto impositivo ed, incaso positivo, in quale misura; inoltre, riportando un riferimento alledisponibilità finanziarie incongruo, in quanto privo del riscontro delpossibile utilizzo delle disponibilità per sostenere le spese dedotte. Adifferenza di quanto prospettato nel controricorso, non si coglie,dunque, nelle censure così proposte l’inammissibile istanza dirivalutazione nel merito dei diversi profili oggetto di giudizio. Né rilevache la pronuncia di appello abbia confermato quella di primo grado,conforme impedisce la proposizione del ricorso per cassazione per ilmotivo di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. nel caso dispecie non articolato, non essendo stato censurato l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Numero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/20265. Il secondo motivo, con il quale si censura la motivazione delladecisione impugnata, deve essere esaminato in via prioritaria, perragioni di carattere logico-giuridico, ed è fondato.5.1. Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.Il vizio prospettato, correttamente inquadrato nell’ambito dell’art.360, comma 1, num. 4 c.p.c., può essere, dunque, rilevato laddovel’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della leggeche, sorretta da una motivazione incongrua, debba ritenersi errata. Lamotivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalgiudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di persé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisionefondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Piùprecisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione èquella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellaNumero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/2026motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione, dovendosi garantire il c.d. minimocostituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n.19573/2025, Cass. n. 26206/2025, Cass. n. 21537/2022, Cass. n.7090/2022, Cass. n. 22598/2018).5.2. Nel caso in esame la ricorrente censura la motivazione soloapparente della decisione impugnata.Va precisato che l’[OSCURATO:PERSONA] ha procedutoall’accertamento sintetico del reddito della contribuente ed in relazionea tale tipologia di accertamento deve valutarsi la motivazione espostanella sentenza impugnata, verificando se superi o meno il c.d. minimocostituzionalmente garantito.A tal fine, deve ancora premettersi che l'art. 38 del d.P.R. 600/1973consente all'Amministrazione finanziaria di accertare, in via presuntiva,il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie diindici di capacità contributiva, sostanzialmente fondati sui consumi perla disponibilità dei beni e servizi descritti nei previsti decretiministeriali, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fattoindicative di una diversa capacità contributiva, non avendo l'indicazionedei decreti ministeriali valenza tassativa (Cass. sez. 5, 31/10/2024, n.28110).La disciplina prevista dall’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R.n. 600 del 1973, nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore allemodifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122del 2010, e dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre1992, introduce una presunzione legale iuris tantum di capacitàcontributiva, a fronte della quale il giudice, non può svalutare larilevanza degli indici presuntivi individuati dal legislatore, e deveNumero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/2026limitarsi ad apprezzare la prova contraria eventualmente offerta dalsoggetto verificato (cfr. Cass. 9/01/2026, n. 538, Cass. n. 3183/2024,Cass. n. 10378/2022, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 26672/2019).incrementi patrimoniali, anche quelle connesse alla disponibilità diresidenze principali o secondarie e di autoveicoli, necessarie per il loroutilizzo e mantenimento, nonché quelle sostenute per l’impiego dicollaboratori familiari (come da tabella allegata al citato decretoministeriale del 10 settembre 1992).5.3. Tanto premesso, la censura di parte ricorrente coglie nel segnopoiché la [OSCURATO:PERSONA] non espone con puntualitài diversi elementi che concorrono alla stima del reddito e non esprimela motivazione che conduce a ritenere l’illegittimità degli avvisi diaccertamento.In particolare, il giudice di secondo grado afferma che l’automezzotargato [OSCURATO:TARGA] non può essere ritenuto nella integrale disponibilitàdella contribuente, senza però precisare la fonte del proprioconvincimento e le ragioni poste a sostegno, nonché la percentuale diimputazione, non consentendo così di verificarne l’incidenza sul redditoe l’eventuale superamento nel complesso del 25%; svolge analogheincomplete valutazioni relativamente all’automezzo targatoCJ696WEM; deduce che l’immobile sito in Asti è stato destinato sia adabitazione coniugale, sia a sede delle rispettive attività imprenditorialidi entrambi i coniugi, per cui individua la disponibilità a fini abitatividell’immobile in capo alla contribuente nella misura del 25% per ladeterminazione del reddito, senza però illustrare le ragioni del proprioconvincimento e gli elementi sui quali lo ha fondato ed ha individuatola percentuale indicata ai fini del reddito presuntivo accertato; ritieneche entrambi i coniugi abbiano partecipato alle spese di gestionedell’altro immobile indicato, anche in tal caso rendendoNumero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/2026un’affermazione generica e non circostanziata e non indicando larelativa percentuale di partecipazione; deduce che gli incrementipatrimoniali sono congruamente rapportati alle risorse finanziariedisponibili, senza precisare su quali circostanze sintomatiche del fattoche ciò sia accaduto o sia potuto accadere abbia fondato l’affermazioneresa.5.4. In definitiva, non può ritenersi che la Commissione TributariaRegionale abbia adeguatamente analizzato gli indici di capacitàcontributiva utilizzati dall’Ufficio ed abbia giustificato per ciascuno diessi le ragioni per escluderne la rilevanza o per valorizzarne la portataai fini della determinazione del reddito nei limiti della pronuncia giàresa dai giudici di primo grado di cui confermava la decisione; per leragioni innanzi esposte, non risulta sviluppato un iter logicoargomentativo che consente di comprendere il percorso seguito peraddivenire alla decisione impugnata non essendo stato rispettato il c.d.minimo costituzionale richiesto.Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, procedere a nuovo esame deglielementi oggetto dell’accertamento presuntivo del reddito contestatidalla parte nelle due annualità di riferimento, rendendo congruamotivazione.6. Il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità dellasentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, deve essere dichiaratoassortito.Ed invero, l’accoglimento della doglianza concernente lamotivazione apparente della sentenza impugnata impone di ritenereassorbita ogni altra questione relativa alle spese di gestionedell’immobile indicato in atti, sito in Costigliole d’Asti, con particolareriguardo alla quota attribuita alla contribuente, per la quale l’Agenziadelle Entrate ha ritenuto che vi fosse ultrapetizione.Numero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/20267. Il terzo motivo relativo alla valutazione degli incrementipatrimoniali, censurata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., è fondato e va accolto.7.1. In via preliminare si rileva l’infondatezza della critica espostanel controricorso secondo la quale la ricorrente avrebbe dovutocontestare la decisione resa ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, reso espressapronuncia, affermando che gli incrementi patrimoniali sonocongruamente rapportati alle risorse finanziarie.7.2. Il motivo è fondato con riferimento alla violazione di leggedenunciata.Nel delineare il contenuto della prova contraria gravante sulcontribuente, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, per superare lepresunzioni derivanti dall’accertamento sintetico del reddito con ilmetodo del c.d. redditometro, la giurisprudenza di legittimità hachiarito che ove si contesti, in particolare, al contribuente di aversostenuto spese incrementative del patrimonio che rivelino unacapacità contributiva superiore a quella risultante dal redditodichiarato, il contribuente deve provare non solo la disponibilità dirisorse finanziarie sufficienti a sostenerle, esenti o già soggette aritenuta, ma deve anche fornire la prova, con idonea documentazione,dell’esistenza di circostanze sintomatiche del fatto che siano stateeffettivamente impiegate per sopportare le spese contestate, comel’entità e la durata del possesso.Ed infatti, la Corte ha affermato che «nel metodo di accertamentosintetico basato sul redditometro, la disponibilità di determinati benicostituisce una presunzione legale relativa di capacità contributiva. Ilcontribuente ha l'onere di provare con idonea documentazione che ilreddito presunto non esiste o che è costituito da redditi esenti o daNumero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/2026redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La provacontraria offerta dal contribuente nel contesto del redditometro devedimostrare l'esistenza e l'effettivo utilizzo di ulteriori redditi permantenere le spese contestate. Non è sufficiente la mera disponibilitàdi ulteriori redditi, ma è necessario provare circostanze sintomatichedel loro impiego per coprire le spese.» (Cass. n. 18768 del 2024; Cass.n. 16098 del 2024).E’, dunque, necessario un quid pluris rispetto alla mera prova delladisponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute allafonte), e, pur non richiedendosi la prova che detti ulteriori redditi sonostati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, è richiesta unaprova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò siaaccaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specificoriferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dellaentità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativopossesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fattioggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di dettiredditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributivaaccertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a taliulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzatiper finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, perchéin tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese oil tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi aredditi non dichiarati (da ultimo Cass. 02/03/2026, n. 4676).7.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta aiprincipi richiamati laddove, con espressione generica, ha ritenutosufficiente che le spese per gli incrementi patrimoniali fosserocongruamente rapportati alle risorse finanziarie a disposizione.Occorre, infatti, che sia esplicitata la verifica circa la sussistenza omeno di elementi documentali del fatto che il ricavato sia statoNumero registro generale 26040/2017Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 16791/2026Data pubblicazione 28/05/2026utilizzato per sostenere le spese su cui si fonda l’accertamento o che cisiano circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o siapotuto accadere.Il giudice del rinvio dovrà compiere l’accertamento in fatto al finedi verificare se la contribuente abbia fornito adeguata prova contrariarispetto al reddito accertato presuntivamente dall’Agenzia con riguardoalle spese per gli incrementi patrimoniali riscontrati, alla luce deiprincipi giurisprudenziali innanzi richiamati.La Corte di cassazione, P.Q.Min accoglimento del secondo e del terzo motivo, assorbito il primomotivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 aprile 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]