Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 319/1991
ECLI:IT:COST:1991:319
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel procedimento promosso da Paolo e [OSCURATO:PERSONA] nei
confronti dell'I.N.A.D.E.L., per sentir dichiarare il loro diritto
(quali nipoti superstiti ed unici eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA],
iscritto al detto Istituto e deceduto, senza testamento, in attività
di servizio, il 10 novembre 1989) di ottenere l'erogazione, in forma
indiretta, dell'indennità premio di servizio maturata da
quest'ultimo, il Pretore di Bologna (con ordinanza del 23 novembre
1990, R.O. n. 189 del 1991), accogliendo l'eccezione formulata dagli
stessi attori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che, in caso di morte del titolare del diritto alla
menzionata indennità, questa, in mancanza di altri superstiti aventi
titolo o di eredi testamentari, sia devoluta ai nipoti, quali eredi
ex lege dello stesso titolare.
Il giudice a quo ha ritenuto la rilevanza della questione, in
considerazione del contenuto della domanda e dell'impedimento, da
parte della disposizione censurata, all'accoglimento della stessa ed,
inoltre, la sua non manifesta infondatezza.
Ha osservato che:
l'attuale testo dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, a
seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale
con sentenza di questa Corte n. 471 del 1989, prevede la possibilità
di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, nel
caso in cui manchino superstiti tutelati in via principale (e cioè,
il coniuge o, in difetto, i figli minorenni in concorso con quelli
maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico
dell'iscritto; nonché, per effetto delle sentenze di questa stessa
Corte nn. 115 del 1979, 110 del 1981 e 821 del 1988, i collaterali ed
i genitori ultrasessantenni, che versino nelle condizioni ora indicate);
tuttavia, non prevede la sua devoluzione secondo le norme della
successione legittima, in difetto di disposizioni del de cuius;
l'assenza di siffatta previsione discrimina gli eredi legittimi
dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. rispetto a quelli del lavoratore
privato, per i quali l'art. 2122 del codice civile stabilisce,
invece, la possibilità della suddetta devoluzione dell'indennità di
anzianità; la discriminazione è priva di giustificazione per le
medesime ragioni che hanno già indotto questa Corte, con la sopra
citata sentenza, ad estendere all'indennità premio di servizio la
regola della disponibilità per testamento.
2. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore di
Bologna con ordinanza del 5 novembre 1990, pervenuta alla Corte
successivamente (R.O. n. 206 del 1991), nel procedimento civile
promosso, con uguale domanda, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti
dell'I.N.A.D.E.L.
3. - Entrambe le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate,
sono state altresì pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA].
3.1. - Nei giudizi davanti alla Corte si sono costituite le parti
private; in quello introdotto con l'ordinanza n. 189 del 1991 si è
costituito anche I.N.A.D.E.L..
4. - La difesa delle parti private ha concluso per la fondatezza
della questione, sottolineando che l'accoglimento della tesi
dell'illegittimità della disposizione censurata appare, in buona
sostanza, un mero corollario delle statuizioni di cui alla citata
sentenza n. 471 del 1989.
4.1. - Di tenore opposto sono le conclusioni rassegnate dalla
difesa I.N.A.D.E.L., che ha sottolineato la mancanza di omogeneità
delle situazioni poste a raffronto, sull'assunto che l'indennità
premio di servizio, a differenza del trattamento di fine rapporto
dovuto ai lavoratori privati, ha finalità essenzialmente ed
esclusivamente previdenziali, in ragione delle quali può essere
legittimamente assoggettata a condizioni che ne limitino
l'erogazione, in modo diversificato rispetto a quanto stabilito per
il detto trattamento.
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 3, secondo comma,
della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede che
possano avere diritto, quali eredi ex lege, alla indennità premio di
servizio, in mancanza di altri superstiti aventi titolo
all'attribuzione in forma indiretta o di eredi testamentari, i nipoti
del dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di
servizio, violi l'art. 3 della Costituzione, per il deteriore
trattamento che, in tal modo, determina in danno della testé
menzionata categoria di soggetti, rispetto agli eredi legittimi del
lavoratore subordinato privato, ai quali l'art. 2122 del codice
civile consente siffatta successione, con riguardo al trattamento di
fine rapporto maturato dal loro dante causa.
2. - I due giudizi, siccome prospettano la stessa questione,
possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento.
3. - La questione è fondata.
Si è già ritenuto (Corte cost., sent. n. 471 del 1989) che la
indennità premio di servizio ha subito una radicale evoluzione, sia
per effetto della nuova legislazione (specie dell'art. 22 della legge
29 ottobre 1987, n. 440, di conversione del decreto-legge n. 359 del
1987), sia per effetto dei numerosi interventi di questa Corte (in
ispecie, sent. n. 208 del 1986 e n. 763 del 1988). La si deve, ormai,
considerare un trattamento di fine rapporto ed, in particolare, un
diritto del lavoratore da lui conseguito durante la prestazione della
sua attività lavorativa, della quale è frutto.
La sua natura è mista e cioè retributiva, assistenziale e
previdenziale; in altri termini, è retributiva con funzione
previdenziale.
3.1. - Con la norma impugnata il legislatore ha tutelato
l'interesse di coloro che, per essere integrati nel nucleo familiare
del dipendente, dalla retribuzione che egli percepiva durante il
rapporto di impiego, ricevevano un sostentamento, del quale, dopo la
sua morte, sono rimasti privi in tutto o in parte. Essi sono: la
vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e
pronunciata per di lei colpa oppure, nel caso di morte della
iscritta, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in
giudicato e pronunciata per di lui colpa; la prole (figli legittimi,
legittimati, naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
affiliati o adottivi, sempre che il relativo atto sia avvenuto prima
della cessazione dal servizio dell'iscritto) minorenne e, in concorso
con essa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo
lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso;
le orfane che siano nubili o vedove; i superstiti dell'iscritto
cessato dal servizio senza diritto a pensione, deceduto entro il
triennio dalla data della detta cessazione; i collaterali; i genitori
ultrasessantenni inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico
dell'iscritto.
La detta indennità, siccome entra nel patrimonio del dipendente,
nel caso in cui manchino le suddette persone tutelate in via
principale, può essere oggetto di successione e, come si è ritenuto
(Corte cost., sent. n. 471 del 1989), anche di disposizione
testamentaria, a somiglianza di quanto avviene, per effetto dell'art.
2122 del codice civile (Corte cost., sent. n. 8 del 1972), per
l'indennità di fine rapporto.
3.2. - Per quanto innanzi affermato, sempre nel caso in cui
vengono a mancare le dette persone, trovano anche applicazione le
regole della successione ex lege, sempre alla stessa stregua di
quanto l'art. 2122, terzo comma, del codice civile dispone per la
suddetta indennità.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riunisce i giudizi;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui
non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio,
della successione ex lege, qualora manchino le persone indicate nella
stessa norma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI