Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33273/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bulgaria) il 19 marzo 2001 avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza, resa all'esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Vicenza che riconosceva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4

I. 110/75, accertato in Bassano del Grappa in data 19 febbraio 2023.

2. La Corte territoriale rigettava l'eccezione della difesa relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza del fatto perché non verbalizzate con relativa sottoscrizione del dichiarante in quanto il processo è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, scelta che sana le eventuali nullità, evidenziando che la condotta dell'imputato sin dal primo momento nel quale i verbalizzanti si sono rivolti a lui, è stato quello di chi ha la completa disponibilità dell'autovettura e di tutto ciò che in esso si trova. (Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello, per la applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., evidenziava la assenza di valide argomentazioni rispetto alla motivazione del giudice di primo grado, nulla emergendo, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in favore dello [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la relativa sentenza di secondo grado ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, la nullità della sentenza ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 63 cod. proc. pen., 350 comma 7, cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente la violazione dell'ad 350 cod. proc. pen. per avere la Corte riferito all'imputato la disponibilità dell'arma sequestrata, rinvenuta all'interno della autovettura non di proprietà del ricorrente che si trovava, insieme ad altro soggetto, a bordo della stessa, facendo leva sulle asserite dichiarazioni rese dall'imputato e riportate nel verbale di [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, dichiarazioni affette da inutilizzabilità patologica dovendosi ricondurre le stesse, in assenza di verbalizzazione e sottoscrizione, all'egida del settimo comma dell'ad. 350 cod. proc. pen., da cui il divieto assoluto di utilizzabilità previsto dal sesto comma dell'articolo citato.

Il ricorrente evidenzia anche l'assenza del necessario requisito di spontaneità delle dichiarazioni, deducendo la mancanza dell'elemento oggettivo del reato -in quanto la autovettura non di proprietà dello [OSCURATO:PERSONA]- nonché dell'elemento soggettivo -per la assenza di consapevolezza in capo al medesimo ricorrente.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per il rigetto del ricorso.

4. In data 6 maggio, la difesa depositava conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il motivo del ricorso è generico in quanto non si confronta con la ricostruzione del fatto confermata nella sentenza impugnata.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'ad. 350, comma 2, cod. proc. pen., deve redigere verbale, tra l'altro, delle dichiarazioni spontanee: pur non essendo richiesto che la verbalizzazione riguardi ciascuna delle attività svolte, specialmente se realizzate in contestualità spazio-temporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo•,. essere sostituito detto atto dall'annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto.

Le stesse, dunque, ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279), ma ciò proprio perché il relativo verbale viene sottoscritto dall'indagato.

2.1. Ne consegue che, in linea con quanto recentemente precisato da questa stessa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176), non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 6, Sentenza n. 14843 del 17/02/2021 Ud., Rv. 280880 - 01).

2.2. Vero è, inoltre, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (Cass.

S.U., n. 5 1150 del 25/09/2008 dep. 2009, Correnti, Rv. 241884; recentemente, Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642).

3. Nel caso in scrutinio, la riconducibilità dell'arma al ricorrente si deduce non solo dalle dichiarazioni riportate nel verbale di P.G. in base alle quali lo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava agli operanti intervenuti che l'arma era di sua proprietà, ma anche dalla condotta tenuta dal ricorrente che "sin dal primo momento nel quale i verbalizzanti si sono rivolti a lui, è stata quella di chi ha la completa disponibilità dell'autovettura e di tutto ciò che in essa si trova" (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

3.1. Inoltre, nel caso di c.d.

"doppia conforme", la sentenza della Corte di appello non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado e deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argonnentativo e un tutto unico ed inscindibile (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019 Ud., Rv. 277218 - 01).

3.1.1. In conformità con tale principio, già il Tribunale di Vicenza, nella ricostruzione del fatto aveva evidenziato che, all'avvicinarsi degli agenti, i due giovani "tentavano di nascondersi, rannicchiandosi sui sedili della vettura per non essere visti" (pag. 2 della sentenza di primo grado).

4. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali evidenziando il Collegio che, nelle conclusioni scritte depositate in data 6 maggio 2026, la difesa,‘R, oltre alla richiesta di cassare la sentenza impugnata, ha formulato conclusioni irrituali in sede di giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riget P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bulgaria) il 19 marzo 2001 avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza, resa all'esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Vicenza che riconosceva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4 I. 110/75, accertato in Bassano del Grappa in data 19 febbraio 2023. 2. La Corte territoriale rigettava l'eccezione della difesa relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza del fatto perché non verbalizzate con relativa sottoscrizione del dichiarante in quanto il processo è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, scelta che sana le eventuali nullità, evidenziando che la condotta dell'imputato sin dal primo momento nel quale i verbalizzanti si sono rivolti a lui, è stato quello di chi ha la completa disponibilità dell'autovettura e di tutto ciò che in esso si trova. (Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello, per la applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., evidenziava la assenza di valide argomentazioni rispetto alla motivazione del giudice di primo grado, nulla emergendo, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in favore dello [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la relativa sentenza di secondo grado ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, la nullità della sentenza ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 63 cod. proc. pen., 350 comma 7, cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente la violazione dell'ad 350 cod. proc. pen. per avere la Corte riferito all'imputato la disponibilità dell'arma sequestrata, rinvenuta all'interno della autovettura non di proprietà del ricorrente che si trovava, insieme ad altro soggetto, a bordo della stessa, facendo leva sulle asserite dichiarazioni rese dall'imputato e riportate nel verbale di [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, dichiarazioni affette da inutilizzabilità patologica dovendosi ricondurre le stesse, in assenza di verbalizzazione e sottoscrizione, all'egida del settimo comma dell'ad. 350 cod. proc. pen., da cui il divieto assoluto di utilizzabilità previsto dal sesto comma dell'articolo citato. Il ricorrente evidenzia anche l'assenza del necessario requisito di spontaneità delle dichiarazioni, deducendo la mancanza dell'elemento oggettivo del reato -in quanto la autovettura non di proprietà dello [OSCURATO:PERSONA]- nonché dell'elemento soggettivo -per la assenza di consapevolezza in capo al medesimo ricorrente. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per il rigetto del ricorso. 4. In data 6 maggio, la difesa depositava conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il motivo del ricorso è generico in quanto non si confronta con la ricostruzione del fatto confermata nella sentenza impugnata. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'ad. 350, comma 2, cod. proc. pen., deve redigere verbale, tra l'altro, delle dichiarazioni spontanee: pur non essendo richiesto che la verbalizzazione riguardi ciascuna delle attività svolte, specialmente se realizzate in contestualità spazio-temporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo•,. essere sostituito detto atto dall'annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto. Le stesse, dunque, ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279), ma ciò proprio perché il relativo verbale viene sottoscritto dall'indagato. 2.1. Ne consegue che, in linea con quanto recentemente precisato da questa stessa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176), non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 6, Sentenza n. 14843 del 17/02/2021 Ud., Rv. 280880 - 01). 2.2. Vero è, inoltre, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (Cass. S.U., n. 5 1150 del 25/09/2008 dep. 2009, Correnti, Rv. 241884; recentemente, Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642). 3. Nel caso in scrutinio, la riconducibilità dell'arma al ricorrente si deduce non solo dalle dichiarazioni riportate nel verbale di P.G. in base alle quali lo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava agli operanti intervenuti che l'arma era di sua proprietà, ma anche dalla condotta tenuta dal ricorrente che "sin dal primo momento nel quale i verbalizzanti si sono rivolti a lui, è stata quella di chi ha la completa disponibilità dell'autovettura e di tutto ciò che in essa si trova" (v. pag. 4 della sentenza impugnata). 3.1. Inoltre, nel caso di c.d. "doppia conforme", la sentenza della Corte di appello non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado e deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argonnentativo e un tutto unico ed inscindibile (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019 Ud., Rv. 277218 - 01). 3.1.1. In conformità con tale principio, già il Tribunale di Vicenza, nella ricostruzione del fatto aveva evidenziato che, all'avvicinarsi degli agenti, i due giovani "tentavano di nascondersi, rannicchiandosi sui sedili della vettura per non essere visti" (pag. 2 della sentenza di primo grado). 4. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali evidenziando il Collegio che, nelle conclusioni scritte depositate in data 6 maggio 2026, la difesa,‘R, oltre alla richiesta di cassare la sentenza impugnata, ha formulato conclusioni irrituali in sede di giudizio di legittimità. P.Q.M. Riget P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris