CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente Oggetto: minimale contributivo; cooperativa RGN Cron. Rep. CC 7.3.23 PU domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milan o n.2154/17, depositata il 29.1.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n.2154/17, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano rigettava l’opposizione presentata da C.S.L. [OSCURATO:PERSONA], soc. coop. in liquidazione avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps in seguito a verbale di accertamento in cui l’ente aveva contestatoil mancato versamento di contributi dovuti in relazione a soci lavoratori rimasti assenti dal marzo 2008 all’aprile 2011. La CSL aveva eccepito la prescrizione del credito per il periodo antecedente al 19.10.08 chiedendo l’annullamento in parte qua dell’avviso di addebito. Sul punto la Corte, rilevato che sulla maturata prescrizione non vi era stata opposizione dell’Inps, dichiarava cessata la materia del contendere. Per il successivo periodoall’ottobre 2018, la Corte riteneva che fosse dovuta la contribuzione nella misura fissata dalle leggi o dai contratti collettivi (c.d. minimale contributivo) anche nel caso di sospensione dell’attività lavorativa concordata tra cooperativa e soci lavoratori per un motivo – crisi economica della cooperativa – non rientrante in alcuna delle ipotesi di assenza dal lavoro previste dalla legge. Aggiungeva che nemmeno poteva valere il richiamo all’art.6, co.1 l. n.142/01, poiché la appellante si era limitata a parlare di crisi aziendale senza provare i presupposti chiesti dalla norma ai fini di legittimare la riduzione dei trattamenti economici integrativi e il divieto di distribuzione degli utili ai soci. Infine, la Corte confermava le sanzioni applicate dall’Inps, escludendo l’applicabilità dell’art.116, co.15 l. n.388/00 in assenza di pagamento dei contributi, né avendo la società fornito elementi da cui desumere un’incertezza obiettiva connessa a contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla sussistenza dell’obbligo contributivo. Avverso la sentenza, ricorre C.S.L. [OSCURATO:PERSONA] per cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) spa con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 112 c.p.c. per avere la Corte pronunciato una statuizione di mero rito come è quella della cessazione della materia del contendere, conservando per contro la ricorrente interesse a far dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto onde ottenere un annullamento parziale dell’avviso d’addebito. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.1 d. l. n.338/89, conv. dall’art.1, co.1 l. n.389/89, nonché dell’art.2, co.25 l. n.549/95 e dell’art.3, co.4 d. lgs. n.423/01. La Corte avrebbe errato nel non ritenere rilevante la sospensione della prestazione lavorativa, e connessa mancata erogazione della retribuzione , posto che la regola del minimale contributivo non potrebbe opera re quando non sia dovuta alcuna retribuzione. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato che le sospensioni temporanee del rapporto di lavoro erano state concordate con i lavoratori. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, co.2 e 6, co.1 l. n.142/01 per non avere la Corte considerato che la posizione del socio lavoratore non può essere equiparata a quella del prestatore di lavoro subordinato, partecipando egli al rischio d’impresa della cooperativa. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.15 l. n.388/00 per avere la Corte negato incertezze connesse al contrasto giurisprudenziale. Occorre preliminarmente distinguere, entro il periodo di contestata omissione contributiva, il segmento temporale che va dal 19.10.08 all’aprile 2011, cui si riferiscono i motivi dal secondo al quinto, dal segmento temprale antecedente il 19.10.08, cui si riferisce il primo motivo. I motividal secondo al quinto, che attengono al merito della pretesa contributiva riferita al predetto segmento temporale, sono manifestamente infondati. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, ponendo questionitra loro connesse. Questa Corte, muovendo dall’art.3, co.4 d. lgs. n.423/01 che richiama per i soci lavoratori di cooperativa l’art.1, co.1 d.l. n.338/89, ha affermato che la regola del minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle societàcooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto,rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema dellaprevidenza sociale(Cass.8446/20, Cass.17531/16). Deve quindi applicarsi anche ai soci lavoratori la giurisprudenza più recente di questa Corte secondo cui la regola del minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass.15120/19 che, sulla scorta di quanto affermato da Cass.13650/19, ha superato il diverso principio di Cass.24109/18; da ultimo v. Cass.4676/21). Nel caso di specie la sospensione del rapporto per crisi aziendale, quand’anche concordata bilateralmente, rimane estranea alle ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, sul punto nulla emergendo in contrario dai motivi di ricorso . Né varrebbe la delibera assembleare assunta ai sensi dell’art.6 l. n.142/01, avendo questa Corte precisato che la regola del minimale contributivo, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi della citata norma, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categ oria, non rientrando tale delibera tra le fonti che, a mente dell’art.1 d. l. n.338/89, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l’art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi (Cass.15172/19, Cass.37020/21).La Corte d’appello si è conformata ai suesposti principi, precisando che l’assenza dei lavoratori non era dovuta ad alcuna ragione esplicitamente prevista dalla legge. Il quinto motivo di ricorso è per un verso inammissibile e per altro verso manifestamente infondato. È inammissibile laddove censura solo una delle due ragioni poste a base della decisione, ovvero l’assenza di contrasti giurisprudenziali che rendessero incerta la sussistenza dell’obbligo contributivo, ma nulla argomentasull’altra ragione addotta dalla Corte e in grado di sorreggere autonomamente la decisione, ovvero che l’art.116, co.15 l. n.388/00 si applica in quanto siano comunque stati pagati i contributi, come invece nonera avvenuto nel caso di specie (sull’inammissibilità del ricorso che censuri una solo delle due autonome ragioni del decidere, v. tra le tante Cass.2108/12, Cass.9752/17, Cass. 18119/20). Sotto altro profilo, il motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte affermato che la riduzione delle sanzioni di cui all’art.116, co.15 l. n.388/00 presuppone che siano stati pagati per intero i contributi (Cass.4077/16, Cass.15595/17, Cass.30856/21). Il primo motivo è manifestamente fondato e impone la cassazione della sentenza relativamente al segmento temporale fino al 18.10.08. Per costante orientamento di questa Corte,la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sianovenute interamente meno leragioni di contrasto tra le parti ( tra le tante, v. Cass.16891/21, Cass.26299/18); in particolare, è stata esclusa la cessazione della materia del contendere quando il soggetto obbligato non rinuncia alla domanda di accertamento negativo del debito (Cass.4855/21). Tanto accade nel caso di specie, avendo la ricorrente chiesto la declaratoria di prescrizione del diritto di credito dell’Inps per il periodo antecedente al 19.10.18, e quindi non avendo rinunciato alla propria domanda di accertamento negativo del debito. La ricorrente ha infatti manifestato il proprio interesse a che l’avviso di addebito venisse annullato parzialmente, relativamente appunto ai contributivi omessi fino al 18.10.19. Né è fondata l’eccezione dell’Inps di inammissibilità del motivo per carenza di interesse, potendo l’avviso di addebito essere annullato solo dall’ente che lo ha emesso e non dal giudice. In contrario, va rilevato che l’opposizione all’avviso di addebito c on la quale si fa valere l’intervenuta prescrizione è da considerarsi come opposizione all’esecuzione e, in particolare, come azione di accertamento negativo della pretesa sostanziale sottesa al titolo esecutivo (Cass.16425/19, Cass., S.U., 7514/22). L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, dunque, accertando la mancanza del diritto sostanziale incorporato nel titolo esecutivo, non può non comportare, come qualsiasi opposizione all’esecuzione, la caducazione del titolo esecutivo(in parte o in tutto), indipendentemente dalla sua natura giudiziale o non giudiziale. La sentenza va dunque cassata in parte qua con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizio