CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7737-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1063/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vide rigettata dal Tribunale la domanda di declaratoria d’acquisto per usucapione di un fondo rustico, avanzata nei confronti di Pio e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Lecce confermò la statuizione di primo grado. Avverso la decisione di secondo grado insorge il Vantaggiato sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso i [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 42, n. 203/1982 e 1350 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice reputato che occorresse la forma scritta per il contratto d’affitto agrario a non coltivatori diretti di durata ultranovennale. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per non essere state esplicitate le ragioni per le quali la sentenza aveva reputato necessitante la forma scritta per i contratti d’affitto di cui sopra; nonché falsa applicazione dell’art. 50, l. n. 203/1982, per avere disposto il rilascio del fondo “in assenza di valido titolo concessorio per la trasformazionedel fondo”. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 30, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in merito al vaglio della prova testimoniale in ordine alla sussistenza dell’animus possidendi. Con il quarto motivo denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata negata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione d’usucapione. Con il quinto motivo denuncia violazione e falsa/omessa applicazione degli artt. 11, co. 1 e 2, d. lgs. n. 150/2011, 9, l. n. 29/1990, in relazione all’art. 360, nn. 2 e 5, cod. proc. civ., per non essersi rispettata la competenza prevista per le sezioni specializzate agraria. Con il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato il ricorrente condannato, ultra petita, al rilascio dell’intera p.lla 113 del foglio 16 invece di altro appezzamento non identificato, di minore superficie. La critica nel suo insieme non supera lo scrutinio d’ammissibilità per una convergente pluralità di ragioni. La Corte d’appello riporta i seguenti motivi d’appello del Vantaggiato: 1) erronea valutazione delle prove, specie documentali, sulla base della quale il Tribunale aveva reputato che il rapporto con la cosa fosse di detenzione, dipendente da un rapporto obbligatorio; 2) motivazione insufficiente a riguardo della statuizione di condanna al rilascio. Il ricorrente col ricorso conferma di avere mosso, con l’atto d’appello, le censure sopra riportate, salvo ad aggiungere di essersi pure doluto per non essere stata affermata la competenza della sezione specializzata agraria. Da ciò consegue l’inammissibilità dei primi due motivi, dovendosi, peraltro, va soggiunto che la questione della forma del contratto è stata espressamente affermata priva di rilievo dalla Corte d’appello (la forma scritta none era richiesta dalla legge, neppure ai fini della prova e l’appellante aveva ammesso di avere iniziato a detenere il fondo in nome altrui, senza neppure dedurre atti di mutamento della detenzione in possesso). Il terzo motivo mira a un improprio, e, quindi, inammissibile, riesame del vaglio probatorio Quel che, in sostanza, il ricorrente contesta è il risultato del predetto vaglio, in questa sede incensurabile, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. È, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, [anche nel caso in cui fosse] diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 2, n. 21187, 8/8/2019, Rv. 655229). Nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, il complesso censuratorio investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Inoltre, per buona parte le critiche evocano l’omesso esame di un fatto controverso, che, in presenza di “doppia conforme”, non è scrutinabile, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., a mente del quale il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Nel resto, è del tutto evidente che attraverso la denunziadi violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). È privo di rilievo il quinto motivo, con il quale viene ripreso l’ipotetico motivo d’appello, così riportato dallo stesso ricorrente: “Assurdamente ritenuta la sussistenza di un contratto agrario, come ex adverso richiesto,dovrebbe conseguentemente essere dichiarata la competenza della Sezione specializzata agraria, previo tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 L 203/82”. Il diritto controverso, invero, proprio sulla base della causa petendi esposta dall’attore Vantaggiato, non aveva radice in un rapporto agrario, ma, ben diversamente, consisteva nella chiesta declaratoria d’usucapione. Il sesto motivo è palesemente inammissibile in quanto aspecifico per difetto d’autosufficienza. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu