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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06635/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/1990 (detenzione presso l'abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari in riferimento ad altro procedimento, di gr. 47 di hashish, gr. 0,10 di cocaina, gr. 1, 5 di marijuana, rinvenuto un bilancino di precisione funzionante e recante tracce di cocaina, in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, non avendo la difesa neppure operato il necessario confronto con quanto i giudici territoriali hanno esposto alla pag. 2 della sentenza censurata, proprio con riferimento alla prospettazione difensiva sull'assenza di offesa ai sensi dell'art. 49, cod. pen., disattesa alla stregua delle analisi chimiche e della ritenuta irrilevanza della mancata identificazione degli acquirenti, la finalità di spaccio essendo stata tratta dalla presenza di oggetti atti al confezionamento ancora recanti traccia di droga, dalle modalità del confezionamento e dalla diversa tipologia delle sostanze (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto al dedotto travisamento ricordandosi che è deducibile solo quello probatorio e non del fatto e nei ridotti limiti per il caso di doppia conforme (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01; sez. 5, n. 21914 del 16/3/2023, Castaldo, Rv. 284517-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non rawisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente 9217- [OSCURATO:PERSONA] --,—,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990 (detenzione presso l'abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari in riferimento ad altro procedimento, di gr. 47 di hashish, gr. 0,10 di cocaina, gr. 1, 5 di marijuana, rinvenuto un bilancino di precisione funzionante e recante tracce di cocaina, in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, non avendo la difesa neppure operato il necessario confronto con quanto i giudici territoriali hanno esposto alla pag. 2 della sentenza censurata, proprio con riferimento alla prospettazione difensiva sull'assenza di offesa ai sensi dell'art. 49, cod. pen., disattesa alla stregua delle analisi chimiche e della ritenuta irrilevanza della mancata identificazione degli acquirenti, la finalità di spaccio essendo stata tratta dalla presenza di oggetti atti al confezionamento ancora recanti traccia di droga, dalle modalità del confezionamento e dalla diversa tipologia delle sostanze (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto al dedotto travisamento ricordandosi che è deducibile solo quello probatorio e non del fatto e nei ridotti limiti per il caso di doppia conforme (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01; sez. 5, n. 21914 del 16/3/2023, Castaldo, Rv. 284517-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non rawisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente 9217- [OSCURATO:PERSONA] --,—,
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