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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08725/2026

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e di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rn.nGi .MNa. ndolfo, il11368/2017quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo diposta elettronica certificata indicato.- ricorrente principale-contro1 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026SLED [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,entrambe rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo,in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 4, i quali dichiarano di voler ricevere lenotificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrenti e ricorrenti incidentali -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 625/2021,depositata in data 22/3/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1.

Con sentenza n. 7836/2017, depositata il 19/9/2017, iltribunale di Catania, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]ostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandatariadell’ATI, nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA].,condannava il Comune al pagamento di euro 1.423.422,23 inrelazione alle riserve iscritte in contabilità (n. 1 lettera A deldispositivo), oltre ad euro 459.730,00 a titolo di parziale saldo delcertificato di pagamento n. 12 e della ulteriore somma di euro99.070,00 a titolo di totale saldo del certificato di pagamento (n. 1,lettera B, del dipsositivo), oltre alla somma di euro 125.138,46 atitolo di rata di saldo (n. 1 lettera C, del dispositivo).

Dichiaravaestinta la polizza fideiussoria.2 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026In motivazione, il tribunale esponeva che l’ATI era aggiudicatariadell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la sostituzionedell’impianto di depurazione delle acque reflue.Affermava la tempestività delle riserve formulatedall’appaltatrice e, comunque, la tardività dell’eccezione didecadenza dalle riserve sollevata dal Comune di Avola solo con lacomparsa conclusionale.Venivano riconosciute tutte le riserve, ad esclusione della n. 2,nonché le somme di cui al certificato di pagamento n. 12.2.

Avverso la sentenza proponeva appello principale il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle domande proposte dall’ATI.2.1.

Proponeva appello incidentale la SLED per il mancatoriconoscimento degli interessi di cui agli artt. 29 e 30 del D.M. n. 145del 2000.3.

In data 5/11/2020 interveniva nel giudizio di appello la Auroras.r.l., quale successore a titolo particolare di parte del credito vantatodalla società appellata.4.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 625/2021,depositata il 22/3/2021, dopo aver ritenuto inammissibilel’intervento spiegato da [OSCURATO:SOCIETA] (in quanto la cessione del credito eraavvenuta in data anteriore all’inizio del giudizio di primo grado, nonricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 111 c.p.c.), dichiarava inammissibilel’appello principale per difetto di specificità dei motivi diimpugnazione ex art. 342 c.p.c.In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialeevidenziava che il Comune aveva contestato la sentenza di primecure nella parte in cui non aveva ritenuto tardive le riserve accolte,«senza però contestare ed opporre alcuna argomentazione avversola decisione e della motivazione con cui il tribunale ha ritenutoinammissibile l’eccezione di decadenza sollevata dal Comune in3 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026comparsa conclusionale, determinando, così, il passaggio ingiudicato della statuizione di tardività dell’eccezione».Le ulteriori censure inserite nell’atto d’appello erano generiche,«oltre che infondate».Il Comune, in particolare, criticava la sentenza del tribunale peraver aderito alle conclusioni del CTU, il quale però non avrebberisposto ai rilievi tecnici opposti, «rilievi che afferma di riproporresenza però indicarne il contenuto».Inoltre, l’appellante principale aveva criticato il CTU, per avereconcluso nel senso che l’impresa avesse omesso di verificare lo statodei luoghi, ma la responsabilità era dell’amministrazione «in quantonon avrebbe dovuto vincolare il progetto esecutivo al mantenimentodella centrale di sollevamento nel corpo di fabbrica in questione,sapendo di non avere le condizioni per la immediata cantierabilità».Per la Corte territoriale tale censura era generica, non avendospiegato il Comune perché l’affermazione del CTU non sarebbe statacorretta.La conclusione del CTU non poteva essere smentita dal dedotto(e non provato) obbligo dell’impresa di visionari luoghi.Inoltre, il Comune appellante attribuiva al CTU affermazioni che,invece, non erano state fatte.Il CTU aveva affermato di non aver riscontrato una clausolacontrattuale che prevedesse la consegna frazionata dei lavori.Il Comune aveva trascurato di contestare le risposte fornite dalCTU in ordine all’obbligo dell’impresa di acquisire il nullaosta deglienti interessati, poiché il CTU aveva accertato che l’impresa li avesseprodotti.Per il CTU, poi, non poteva ricadere sulla società appaltatrice ildanno derivante dallo spostamento della cabina ENEL, in quanto ilComune avrebbe potuto richiederlo a quest’ultima.4 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026L’appellante aveva censurato solo genericamente taleaffermazione.Con riferimento alle varie riserve, per la Corte d’appello, inrelazione alla riserva n. 1, il Comune non indicava gli atti da cuirisultava il preteso errore di calcolo degli interessi moratori; inoltre,quanto alla riserva n. 3, il Comune contestava la somma senzafornire argomenti contrari alla motivazione; con riferimento allariserva n. 4 il Comune formulava affermazioni apodittiche egeneriche; quanto alla riserva n. 5 nulla opponeva alla motivazionedel CTU; in odine alla riserva n. 6 il Comune appellante riproponevala doglianza relativa alla mancata acquisizione del nullaosta da partedell’impresa.5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Avola, depositando anche memoria scritta.6.

Hanno resistito la SLED [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA].,proponendo anche ricorso incidentale tardivo e depositandomemoria scritta.CONSIDERATO CHE1.

Con un unico motivo di impugnazione principale si deduce«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad unpunto decisivo della controversia, art. 360, primo comma, c.p.c.:difetto di legittimazione attiva e carenza della titolarità del dirittofatto valere in giudizio da SLED [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;violazione e falsa applicazione degli articoli 81,112 e 345 c.p.c.».Vi sarebbe omessa motivazione della sentenza in ordine alrilevato difetto di legittimazione ad agire e difetto di titolarità deldiritto fatto valere in giudizio da parte dell’appaltatrice.La Corte d’appello si sarebbe limitata a dichiararel’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA] e l’inammissibilitàdell’appello principale per difetto di specificità dei motivi, ignorando5 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026«totalmente la predetta contestazione eccepita e contestata più volteda parte ricorrente nel corso del giudizio di secondo grado».Il ricorrente principale riporta il contenuto dell’art. 11.2 delcontratto preliminare di cessione delle quote, prodotto in giudizio daAurora.Nella clausola si prevedeva che «le riserve riguardanti il cantieredi Avola esse restano di competenza della [OSCURATO:PERSONA]».Per tale ragione, l’appaltatrice non era titolare «di buona partedel diritto fatto valere», in quanto [OSCURATO:SOCIETA], in occasione dell’atto dicessione delle proprie quote societarie, «aveva trattenuto per sé ilcredito relativo alle riserve iscritte in contabilità riguardanti ilcantiere in questione».L’eccezione era stata sollevata, dapprima con comparsaconclusionale e, successivamente, con la memoria di replica, in sededi appello.Il difetto di legittimazione attiva, così come il difetto di titolaritàdi un diritto azionato in giudizio, se contestato con mere difese,possono essere rilevata d’ufficio dal giudice.2.

Con il primo motivo di ricorso incidentale tardivo si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli articoli 29e 30 D.M. 145/2000».Il tribunale ha condannato il Comune al pagamento di euro459.730,00 a titolo di parziale saldo del certificato di pagamento n.12 e della ulteriore somma di euro 99.070,00 a titolo di totale saldodel predetto certificato di pagamento condizionato l’esibizione deidocumenti indicati, oltre interessi legali dalla data della domanda alsoddisfo, oltre ad euro 125.138,46 a titolo di rata di saldo, anche inquesto caso oltre interessi legali dalla data della domanda alsoddisfo.6 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026La SLED proponeva appello incidentale contro tale sentenza,chiedendo, in parziale riforma della stessa, di condannare il Comunea pagare interessi legali e moratori sull’importo di euro 508.000,00dovuto a fronte del certificato di pagamento lavori n. 12 e rata disaldo di euro 125.138,46 con alle decorrenze di tassi di cui agliarticoli 29 e 30 del D.M. 145 del 2000.Il tribunale, dunque, aveva errato a non riconoscere sull’importodovuto a titolo di corrispettivo lavori (certificato di pagamento n. 12e rata di saldo) gli interessi legali e moratori sopraindicati.La Corte d’appello, invece, erroneamente, ha riconosciuto gliinteressi di cui agli articoli 29 e 30 del D.M. n. 145/2000, malimitatamente alla rata di acconto di cui al certificato di pagamenton. 12.Tuttavia, la Corte territoriale, pur richiamando correttamente lanormativa in ordine agli interessi moratori, anche in caso di ritardatopagamento della rata di saldo, ha limitato l’accoglimento dell’appelloincidentale alla sola rata di acconto di cui al certificato n. 12, oggettodella statuizione di condanna n. 1, lettera B della sentenza deltribunale, ma «non anche, come avrebbe dovuto, della rata di saldooggetto della statuizione di condanna n. 1 lett.

C) della medesimasentenza di primo grado».3.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale tardivo si deduce«richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.».Già la Corte d’appello ha statuito che, in considerazionedell’inammissibilità dell’appello principale, il Comune dovrà esserecondannata al pagamento, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.,della somma di euro 5000,00.Per le ricorrenti incidentali il medesimo comportamentoprocessuale caratterizza anche il ricorso per cassazione.4.

Il motivo di ricorso principale è inammissibile.7 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/20264.1.

Il ricorrente principale, infatti, si limita a dedurre l’omessamotivazione in ordine all’eccezione sollevata, in sede di comparsaconclusionale e di memorie di replica nel giudizio d’appello, in ordinealla assenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito fattavalere dalla società appaltatrice SLED [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.,in quanto non trascrive, neppure per stralcio, il contenuto degli attiprocessuali, nei quali sarebbero contenute le eccezioni.Invero, anche laddove vengano denunciati con il ricorso percassazione "errores in procedendo", in relazione ai quali la Corte èanche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esamedegli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminaread ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivoin relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che,solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilitàdiventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e,dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, laCorte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame edall'interpretazione degli atti processuali - in applicazione di questoprincipio, la S.C. ha affermato che il ricorrente, ove censuri lastatuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha esclusol'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, hal'onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nellamisura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsia rinviare all'atto medesimo – (Cass., n. 12664 del 2012).4.2.

Il motivo è inammissibile anche perché la Corte territorialeha ritenuto inammissibile, oltre che infondato, l’appello principale delComune di Avola, senza che però quest’ultimo, con il ricorso percassazione, abbia censurato la statuizione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell’appello principale.8 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026È chiaro che, con la pronunzia di inammissibilità dell’appelloprincipale ex art. 342 c.p.c., è passata in giudicato la sentenza diprime cure.L’unica doglianza del Comune di Avola riguarda l’omessapronuncia della Corte d’appello in ordine all’eccezione di difetto dilegittimazione attiva e di titolarità del diritto in capo alla societàappaltatrice.4.3.

La Corte d’appello, nel dispositivo, dichiara inammissibilel’intervento dell’[OSCURATO:SOCIETA] e inammissibile l’appello principale,accogliendo l’appello incidentale proposto dall’appaltatrice, sullesomme indicate nella lettera B della statuizione di condanna n.1,contenuta nella sentenza del tribunale, inserendo, alla posta degli«interessi legali dalla data della domanda al soddisfo», gli interessicosì come previsti dall’art. 30 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 145»,confermando per il resto la sentenza del tribunale («che per il restoconferma»).5.

Ed infatti, per questa Corte l’inosservanza dell’onere dispecificazione dei motivi, imposto dall’art. 342 c.p.c., integra unanullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione, conconseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto a seguito dicostituzione dell’appellato - in qualunque momento essa avvenga -e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione deimotivi avvenuta in corso di causa (Cass., Sez.U., 29/1/2000, n. 16;Cass., sez. 1, 8/9/2014, n. 18868).6.

Va poi evidenziato che la Corte territoriale, non si è limitata adichiarare inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c., ma lo ha ritenutoinfondato anche nel merito, come emerge dalla motivazione dellasentenza d’appello, ove si specifica che «le ulteriori censure mosse9 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza sono contenute alle pagine da 18 a 26 dell’attodi impugnazione sono generiche, oltre che infondate».Ma ciò emerge anche diffusamente nel corpo della motivazionedella sentenza della Corte d’appello, delle parti in cui confuta, nelmerito, i motivi dell’appello principale del Comune.7.

Per questa Corte, dunque, nel caso in cui venga impugnatacon ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) chesi fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, ènecessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non soloche ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, maanche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo propriodi tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazionedella sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioniche autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che èsufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formatooggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, siarespinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza,divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avversole altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato(Cass., sez. 1, 27/7/2017, n. 18641; Cass., sez. 1, 18/4/1998, n.3951; Cass., sez. 1, 18/9/2006, n. 20118; Cass., Sez.U., 8/8/2005,n. 16602).Se, dunque, il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile ilgravame, ritenendolo privo di specificità, e ne abbia evidenziatoanche, per mera completezza di esposizione, la eventualeinfondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazionecontro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato,ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a10 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026sorreggere la decisione, e non può, in particolare, limitarsi adimpugnare le sole affermazioni relative all'infondatezza nel meritodella sua domanda od eccezione, dato che il passaggio in giudicatodella pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima partedell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità dellesuddette affermazioni (Cass., 20/8/2019, n. 21514; Cass., sez. 3,4/7/2023, n. 18776; Cass., sez.

L, 14/5/2004, n. 9243).8.

L’appello incidentale, in quanto tardivo, diviene inefficace exart. 334, secondo comma, c.p.c.Infatti, la sentenza d’appello è stata notificata il 24/3/2021,sicché il termine di 60 giorni scadeva il 23/5/2021 ed è il ricorsoprincipale è stato spedito tempestivamente il 20/5/2021.Il ricorso incidentale è stato invece spedito solo il 23/6/2021.9.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del Comune ricorrente e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace ilricorso incidentale tardivo.Condanna il ricorrente principale a rimborsare in favore dellecontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 18.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 17 dicembre 2025.11 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il PresidenteMarco Marulli12 RG n. 14871/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rn.nGi .MNa. ndolfo, il11368/2017quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo diposta elettronica certificata indicato.- ricorrente principale-contro1 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026SLED [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,entrambe rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo,in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 4, i quali dichiarano di voler ricevere lenotificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrenti e ricorrenti incidentali -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 625/2021,depositata in data 22/3/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. Con sentenza n. 7836/2017, depositata il 19/9/2017, iltribunale di Catania, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]ostruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandatariadell’ATI, nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA].,condannava il Comune al pagamento di euro 1.423.422,23 inrelazione alle riserve iscritte in contabilità (n. 1 lettera A deldispositivo), oltre ad euro 459.730,00 a titolo di parziale saldo delcertificato di pagamento n. 12 e della ulteriore somma di euro99.070,00 a titolo di totale saldo del certificato di pagamento (n. 1,lettera B, del dipsositivo), oltre alla somma di euro 125.138,46 atitolo di rata di saldo (n. 1 lettera C, del dispositivo). Dichiaravaestinta la polizza fideiussoria.2 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026In motivazione, il tribunale esponeva che l’ATI era aggiudicatariadell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la sostituzionedell’impianto di depurazione delle acque reflue.Affermava la tempestività delle riserve formulatedall’appaltatrice e, comunque, la tardività dell’eccezione didecadenza dalle riserve sollevata dal Comune di Avola solo con lacomparsa conclusionale.Venivano riconosciute tutte le riserve, ad esclusione della n. 2,nonché le somme di cui al certificato di pagamento n. 12.2. Avverso la sentenza proponeva appello principale il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle domande proposte dall’ATI.2.1. Proponeva appello incidentale la SLED per il mancatoriconoscimento degli interessi di cui agli artt. 29 e 30 del D.M. n. 145del 2000.3. In data 5/11/2020 interveniva nel giudizio di appello la Auroras.r.l., quale successore a titolo particolare di parte del credito vantatodalla società appellata.4. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 625/2021,depositata il 22/3/2021, dopo aver ritenuto inammissibilel’intervento spiegato da [OSCURATO:SOCIETA] (in quanto la cessione del credito eraavvenuta in data anteriore all’inizio del giudizio di primo grado, nonricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 111 c.p.c.), dichiarava inammissibilel’appello principale per difetto di specificità dei motivi diimpugnazione ex art. 342 c.p.c.In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialeevidenziava che il Comune aveva contestato la sentenza di primecure nella parte in cui non aveva ritenuto tardive le riserve accolte,«senza però contestare ed opporre alcuna argomentazione avversola decisione e della motivazione con cui il tribunale ha ritenutoinammissibile l’eccezione di decadenza sollevata dal Comune in3 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026comparsa conclusionale, determinando, così, il passaggio ingiudicato della statuizione di tardività dell’eccezione».Le ulteriori censure inserite nell’atto d’appello erano generiche,«oltre che infondate».Il Comune, in particolare, criticava la sentenza del tribunale peraver aderito alle conclusioni del CTU, il quale però non avrebberisposto ai rilievi tecnici opposti, «rilievi che afferma di riproporresenza però indicarne il contenuto».Inoltre, l’appellante principale aveva criticato il CTU, per avereconcluso nel senso che l’impresa avesse omesso di verificare lo statodei luoghi, ma la responsabilità era dell’amministrazione «in quantonon avrebbe dovuto vincolare il progetto esecutivo al mantenimentodella centrale di sollevamento nel corpo di fabbrica in questione,sapendo di non avere le condizioni per la immediata cantierabilità».Per la Corte territoriale tale censura era generica, non avendospiegato il Comune perché l’affermazione del CTU non sarebbe statacorretta.La conclusione del CTU non poteva essere smentita dal dedotto(e non provato) obbligo dell’impresa di visionari luoghi.Inoltre, il Comune appellante attribuiva al CTU affermazioni che,invece, non erano state fatte.Il CTU aveva affermato di non aver riscontrato una clausolacontrattuale che prevedesse la consegna frazionata dei lavori.Il Comune aveva trascurato di contestare le risposte fornite dalCTU in ordine all’obbligo dell’impresa di acquisire il nullaosta deglienti interessati, poiché il CTU aveva accertato che l’impresa li avesseprodotti.Per il CTU, poi, non poteva ricadere sulla società appaltatrice ildanno derivante dallo spostamento della cabina ENEL, in quanto ilComune avrebbe potuto richiederlo a quest’ultima.4 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026L’appellante aveva censurato solo genericamente taleaffermazione.Con riferimento alle varie riserve, per la Corte d’appello, inrelazione alla riserva n. 1, il Comune non indicava gli atti da cuirisultava il preteso errore di calcolo degli interessi moratori; inoltre,quanto alla riserva n. 3, il Comune contestava la somma senzafornire argomenti contrari alla motivazione; con riferimento allariserva n. 4 il Comune formulava affermazioni apodittiche egeneriche; quanto alla riserva n. 5 nulla opponeva alla motivazionedel CTU; in odine alla riserva n. 6 il Comune appellante riproponevala doglianza relativa alla mancata acquisizione del nullaosta da partedell’impresa.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Avola, depositando anche memoria scritta.6. Hanno resistito la SLED [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA].,proponendo anche ricorso incidentale tardivo e depositandomemoria scritta.CONSIDERATO CHE1. Con un unico motivo di impugnazione principale si deduce«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad unpunto decisivo della controversia, art. 360, primo comma, c.p.c.:difetto di legittimazione attiva e carenza della titolarità del dirittofatto valere in giudizio da SLED [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;violazione e falsa applicazione degli articoli 81,112 e 345 c.p.c.».Vi sarebbe omessa motivazione della sentenza in ordine alrilevato difetto di legittimazione ad agire e difetto di titolarità deldiritto fatto valere in giudizio da parte dell’appaltatrice.La Corte d’appello si sarebbe limitata a dichiararel’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA] e l’inammissibilitàdell’appello principale per difetto di specificità dei motivi, ignorando5 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026«totalmente la predetta contestazione eccepita e contestata più volteda parte ricorrente nel corso del giudizio di secondo grado».Il ricorrente principale riporta il contenuto dell’art. 11.2 delcontratto preliminare di cessione delle quote, prodotto in giudizio daAurora.Nella clausola si prevedeva che «le riserve riguardanti il cantieredi Avola esse restano di competenza della [OSCURATO:PERSONA]».Per tale ragione, l’appaltatrice non era titolare «di buona partedel diritto fatto valere», in quanto [OSCURATO:SOCIETA], in occasione dell’atto dicessione delle proprie quote societarie, «aveva trattenuto per sé ilcredito relativo alle riserve iscritte in contabilità riguardanti ilcantiere in questione».L’eccezione era stata sollevata, dapprima con comparsaconclusionale e, successivamente, con la memoria di replica, in sededi appello.Il difetto di legittimazione attiva, così come il difetto di titolaritàdi un diritto azionato in giudizio, se contestato con mere difese,possono essere rilevata d’ufficio dal giudice.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale tardivo si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli articoli 29e 30 D.M. 145/2000».Il tribunale ha condannato il Comune al pagamento di euro459.730,00 a titolo di parziale saldo del certificato di pagamento n.12 e della ulteriore somma di euro 99.070,00 a titolo di totale saldodel predetto certificato di pagamento condizionato l’esibizione deidocumenti indicati, oltre interessi legali dalla data della domanda alsoddisfo, oltre ad euro 125.138,46 a titolo di rata di saldo, anche inquesto caso oltre interessi legali dalla data della domanda alsoddisfo.6 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026La SLED proponeva appello incidentale contro tale sentenza,chiedendo, in parziale riforma della stessa, di condannare il Comunea pagare interessi legali e moratori sull’importo di euro 508.000,00dovuto a fronte del certificato di pagamento lavori n. 12 e rata disaldo di euro 125.138,46 con alle decorrenze di tassi di cui agliarticoli 29 e 30 del D.M. 145 del 2000.Il tribunale, dunque, aveva errato a non riconoscere sull’importodovuto a titolo di corrispettivo lavori (certificato di pagamento n. 12e rata di saldo) gli interessi legali e moratori sopraindicati.La Corte d’appello, invece, erroneamente, ha riconosciuto gliinteressi di cui agli articoli 29 e 30 del D.M. n. 145/2000, malimitatamente alla rata di acconto di cui al certificato di pagamenton. 12.Tuttavia, la Corte territoriale, pur richiamando correttamente lanormativa in ordine agli interessi moratori, anche in caso di ritardatopagamento della rata di saldo, ha limitato l’accoglimento dell’appelloincidentale alla sola rata di acconto di cui al certificato n. 12, oggettodella statuizione di condanna n. 1, lettera B della sentenza deltribunale, ma «non anche, come avrebbe dovuto, della rata di saldooggetto della statuizione di condanna n. 1 lett. C) della medesimasentenza di primo grado».3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale tardivo si deduce«richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.».Già la Corte d’appello ha statuito che, in considerazionedell’inammissibilità dell’appello principale, il Comune dovrà esserecondannata al pagamento, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.,della somma di euro 5000,00.Per le ricorrenti incidentali il medesimo comportamentoprocessuale caratterizza anche il ricorso per cassazione.4. Il motivo di ricorso principale è inammissibile.7 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/20264.1. Il ricorrente principale, infatti, si limita a dedurre l’omessamotivazione in ordine all’eccezione sollevata, in sede di comparsaconclusionale e di memorie di replica nel giudizio d’appello, in ordinealla assenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito fattavalere dalla società appaltatrice SLED [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.,in quanto non trascrive, neppure per stralcio, il contenuto degli attiprocessuali, nei quali sarebbero contenute le eccezioni.Invero, anche laddove vengano denunciati con il ricorso percassazione "errores in procedendo", in relazione ai quali la Corte èanche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esamedegli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminaread ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivoin relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che,solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilitàdiventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e,dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, laCorte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame edall'interpretazione degli atti processuali - in applicazione di questoprincipio, la S.C. ha affermato che il ricorrente, ove censuri lastatuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha esclusol'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, hal'onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nellamisura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsia rinviare all'atto medesimo – (Cass., n. 12664 del 2012).4.2. Il motivo è inammissibile anche perché la Corte territorialeha ritenuto inammissibile, oltre che infondato, l’appello principale delComune di Avola, senza che però quest’ultimo, con il ricorso percassazione, abbia censurato la statuizione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell’appello principale.8 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026È chiaro che, con la pronunzia di inammissibilità dell’appelloprincipale ex art. 342 c.p.c., è passata in giudicato la sentenza diprime cure.L’unica doglianza del Comune di Avola riguarda l’omessapronuncia della Corte d’appello in ordine all’eccezione di difetto dilegittimazione attiva e di titolarità del diritto in capo alla societàappaltatrice.4.3. La Corte d’appello, nel dispositivo, dichiara inammissibilel’intervento dell’[OSCURATO:SOCIETA] e inammissibile l’appello principale,accogliendo l’appello incidentale proposto dall’appaltatrice, sullesomme indicate nella lettera B della statuizione di condanna n.1,contenuta nella sentenza del tribunale, inserendo, alla posta degli«interessi legali dalla data della domanda al soddisfo», gli interessicosì come previsti dall’art. 30 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 145»,confermando per il resto la sentenza del tribunale («che per il restoconferma»).5. Ed infatti, per questa Corte l’inosservanza dell’onere dispecificazione dei motivi, imposto dall’art. 342 c.p.c., integra unanullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione, conconseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto a seguito dicostituzione dell’appellato - in qualunque momento essa avvenga -e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione deimotivi avvenuta in corso di causa (Cass., Sez.U., 29/1/2000, n. 16;Cass., sez. 1, 8/9/2014, n. 18868).6. Va poi evidenziato che la Corte territoriale, non si è limitata adichiarare inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c., ma lo ha ritenutoinfondato anche nel merito, come emerge dalla motivazione dellasentenza d’appello, ove si specifica che «le ulteriori censure mosse9 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza sono contenute alle pagine da 18 a 26 dell’attodi impugnazione sono generiche, oltre che infondate».Ma ciò emerge anche diffusamente nel corpo della motivazionedella sentenza della Corte d’appello, delle parti in cui confuta, nelmerito, i motivi dell’appello principale del Comune.7. Per questa Corte, dunque, nel caso in cui venga impugnatacon ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) chesi fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, ènecessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non soloche ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, maanche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza conl'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo propriodi tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazionedella sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioniche autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che èsufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formatooggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, siarespinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza,divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avversole altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato(Cass., sez. 1, 27/7/2017, n. 18641; Cass., sez. 1, 18/4/1998, n.3951; Cass., sez. 1, 18/9/2006, n. 20118; Cass., Sez.U., 8/8/2005,n. 16602).Se, dunque, il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile ilgravame, ritenendolo privo di specificità, e ne abbia evidenziatoanche, per mera completezza di esposizione, la eventualeinfondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazionecontro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato,ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a10 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026sorreggere la decisione, e non può, in particolare, limitarsi adimpugnare le sole affermazioni relative all'infondatezza nel meritodella sua domanda od eccezione, dato che il passaggio in giudicatodella pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima partedell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità dellesuddette affermazioni (Cass., 20/8/2019, n. 21514; Cass., sez. 3,4/7/2023, n. 18776; Cass., sez. L, 14/5/2004, n. 9243).8. L’appello incidentale, in quanto tardivo, diviene inefficace exart. 334, secondo comma, c.p.c.Infatti, la sentenza d’appello è stata notificata il 24/3/2021,sicché il termine di 60 giorni scadeva il 23/5/2021 ed è il ricorsoprincipale è stato spedito tempestivamente il 20/5/2021.Il ricorso incidentale è stato invece spedito solo il 23/6/2021.9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del Comune ricorrente e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace ilricorso incidentale tardivo.Condanna il ricorrente principale a rimborsare in favore dellecontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 18.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 17 dicembre 2025.11 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14871/2021Numero sezionale 4492/2025Numero di raccolta generale 8725/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il PresidenteMarco Marulli12 RG n. 14871/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 08725/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris