CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] t,ig tx_y EY.142(.(t che ha concluso chiedendo y udito il difensore i =-4 <2t_é_éi ,-29 cs" i 3g/2 [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza del tribunale di Arezzo in composizione monocratica che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli articoli 628 comma 2 e 3 numero 1, così modificata l'originaria imputazione. Lamenta il ricorrente che il processo è stato deciso dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale e che la Corte d'appello ha respinto l'eccezione di nullità per tardività della stessa in quanto presentata oltre il termine perentorio stabilito dall'articolo 33 quinques codice procedura penale sul presupposto che l'aggravante delle più persone riunite, pur non risultando formalmente contestata in rubrica, risultava contestata in fatto. Sostiene che, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 34.792 del 2019 la circostanza aggravante non può ritenersi contestata a fronte di un generico concorso di più persone nel reato. Rileva inoltre che il tribunale solo all'esito del dibattimento e della camera di consiglio ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come violazione dell'art. 110, 628 co 1 cod. pen., in rapina impropria con l'aggravante delle più persone riunite con conseguente violazione dell'art.33 quinquies c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. È vero che l'art. 33 quinquies c.p.p., prescrive che la inosservanza delle disposizioni circa l'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale deve essere eccepita o rilevata entro i termini di decadenza ivi stabiliti. Ma la considerazione di siffatte disposizioni non comporta, nella specie, la preclusione della relativa questione (sollevata solo con i motivi di appello). Nel caso di specie il giudice di primo grado ha dato al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di imputazione, disattendendo la disposizione prevista dall'art. 521 c.p.p. (sanzionata a pena di nullità dall'art. 522 c.p.p.) secondo cui "nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti ti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica" 2. Evidente è la finalità del legislatore di prevenire l'inconveniente che la errata definizione giuridica del fatto eluda (o, comunque, pregiudichi) l'assetto delle competenze tra i giudici, l'osservanza della competenza funzionale del giudice della udienza preliminare e il riparto, in seno al tribunale ordinario, delle attribuzioni tra il collegio e il giudice singolo. Tale disposizione risulta violata nel caso di specie nel quale il Tribunale di primo grado, decidendo in composizione monocratica, avrebbe dovuto dichiarare che il diverso reato (rapina impropria aggravata dalla presenza di più persone riunite) riconosciuto con riferimento ai fatti addebitati al Buzzi, era attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, giusta la statuizione dell'art. 33 bis c.p.p. 3. Violazione che comporta la nullità della sentenza di primo grado, ritualmente eccepita con l'atto di appello, e conseguentemente della sentenza di secondo grado, il cui vizio è stato dedotto con il ricorso portato all'odierna attenzione di questa Corte. 4. La disposizione innanzi delineata, trova, poi, il suo complemento, nella previsione dettata dall'art. 521 bis c.p.p., per il quale il giudice è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero soltanto nella ipotesi in cui, a seguito della contestazione suppletiva, il reato risulti tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. Una regola, quella da ultimo rammentata, che sta appunto a denotare come, una volta assicurata la garanzia rappresentata dalla celebrazione di quella udienza, i mutamenti del quadro della accusa assumono certamente un loro risalto ai fini della composizione dell'organo giudicante, permettendo di ristabilire le regole sulle attribuzioni del giudice, ma non giustificano affatto - anche al lume del precetto della ragionevole durata del processo, paradigmaticamente evocato dall'art. 111 Cost. - che gli atti ritornino al titolare della azione penale. 5. Nel caso in esame il ricorrente è stato rinviato a giudizio a seguito di udienza preliminare, quindi, a seguito dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado gli atti devono essere trasmessi al tribunale di Arezzo per l'ulteriore corso P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Arezzo per l'ulteriore corso. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore 'dente