CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 30938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29652/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei legali rappresentanti pro - tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi anche in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio, tutti rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 17 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF- IVA-IRAP 2007/08 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1014/04/2016, depositata in data 22 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 22novembre 2012 e 25 gennaio 2013 venivano emessi, in relazione agli anni d'imposta 2007 e 2008, due distinti avvisi di accertamento a carico della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Fabbrizio C. S .n.c . (avvisi n. T65021203419/2012 e n. T65021200157/2013) cui facevanoseguito le notifi che di altrettanti avvisi a carico di ciascuno dei soci (avvisi n. 165011203424/2012 e n. T6S011200161/2013 a carico di [OSCURATO:PERSONA], avvisi n. 165011203420/2012 e n. T6S011200160/2013 a carico di [OSCURATO:PERSONA], avvisi n. T6S011203423/2012 e n. T6S011200164/2013 a carico di [OSCURATO:PERSONA], avviso n. T6S011203421/2012 per l’anno di imposta 2007, a carico di [OSCURATO:PERSONA] , avviso n. T6S011200162/2013 per l’anno di imposta 2008, a carico di [OSCURATO:PERSONA]). Il valore complessivo della verifica fiscale , per imposte, contributi INPS e sanzioni, ammontava per entrambe le annualità a € 57.049,00. Le contestazioni si fondavano sull a considerazione, svolta dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Padova e fatta propria dall'Agenzia delle Entrate – d irezione p rovinciale di Padova - secondo cui per tutti gli anni sottoposti al controllo la societ à avrebbe «acquistato beni dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di Treviso senza ricevere la fattura di acquisto e omettendo la regolarizzazione di tali operazioni», con conseguente cessione "in nero" da parte di [OSCURATO:PERSONA] s .n.c. dei predetti beni asseritamente acquistati senza fattura. 2. Avverso gli avvisi di accertamento, esperito un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la società contribuente e i soci proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. Padova; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., previa riunione, con sentenza n. 497/05/2015, rigettava i ricorsi, confermando gli atti impugnati. 4. Contro tale decisione proponevano appello la società contribuentee i soci dinanzi la C.t.r . del Veneto; si costituiva anche l’Ufficio finanziario, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della pronuncia di prime cure. 5. La C.t.r. adita, previa riunione, con sentenza n. 1014/04/2015 , depositata in data 22 settembre 201 6, respingeva i gravami, confermando l’operato del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad undici motivi. L’ufficio ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio de ll’11 ottobre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, co. 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 2967 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»la parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento seppur in difetto di prova in ordine all’esistenza di una valida delega alla sottoscrizione conferita dal Capo dell'Ufficio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546, in combinato disposto con l'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.» la parte ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una m otivazione apparente della decisione in ordine alla sottoscrizione, ritenuta regolare in ragione della documentazione allegata dall’ufficio. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 31 maggio 2010, n. 78, in combinato disposto con l'art. 480 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » la parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’ inidoneità degli avvisi di accertamento all'assolvimento della funzione di precetto, dato ildifetto dei requisiti prescritti dall'art. 480 c od. p roc . c iv . 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, lett. b) e c), d.l. n. 78 del 2010 in combinato disposto con gli artt. 5 e 7 L. 27 luglio 2000, n. 212e 480 cod. p roc . c iv . in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv . » la parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso rilevare il mancato riferimento, negli avvisi di accertamento, alla sospensione ex legedell’esecuzione forzata. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, lett. 8), d.l. n. 78 del 2010 in combinato disposto con l'art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. c iv . » la parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento, malgrado l’ omessa indicazione , in essi, dei soggetti responsabili della formazione del titolo esecutivo e del precetto. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 e degli artt.24 Cost., 2697 e 2709 cod. c iv . in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c od . p roc . c iv . » la parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento malgrado l’insussistenza dei presupposti per la contestazione dell'incompletezza, falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione. 1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 24 Cost., 2697, 2709 e 2729 c od . c iv . in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c od . p roc . c iv . » la parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento malgrado l’insussistenza di elementi atti a conferire il carattere della gravità, precisione e concordanza all'unico indizio di acquisto "in nero" reperito presso un soggetto terzo. 1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 111, comma VI, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»la parte ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha reso una motivazione apparente in relazione alla contabilità parallela rinvenuta presso la società JESSE e il valore probatorio della stessa. 1.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116, 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»la parte ricorrente lamenta l’ error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha operato un’illegittima inversione dell’onere probatorio, in assenza di indizi sufficienti ad affermare la sussistenza dell’obbligazione tributaria. 1.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, 115, 116 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»la parte ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha operato un’illegittima applicazione delle presunzioni di acquisto e cessione in “nero” in ipotesi di verifica fiscale disposta presso gli uffici della Guardia di Finanza, con conseguente difetto del presupposto della rilevazione fisica. 1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, 115, 116 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la partericorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha operato un illegittimo uso della doppia presunzione. 2. Va premesso che, con istanza del 26 novembre 2018, l’Avvocatura dello Stato faceva presente che, con nota dell’11 maggio 2018, la direzione provinciale di Roma dell’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che la società contribuente si era avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 provvedendo al pagamento di tutto quanto previsto per il buon esito della definizione; allegava documentazione ed instava per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 3. In conclusione, dato atto che tutti gli avvisi di accertamento, quindi anche quelli riguardanti i soci, sono stati oggetto di definizione agevolata con relativo pagamento di quanto dovuto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate. 4. Stante la definizione agevolata della controversia, in relazione al disposto dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’