CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero ( [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 15 settembre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Urbino il 19 marzo 2019, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di più violazioni del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra il 2016 e il 2017, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ad alcuni capi di imputazione, cioè i capi nn. 49), 53) e 60) dell'editto, rispetto ai quali le prove di responsabilità sarebbero insufficienti e le motivazioni della decisione sarebbero illogiche e contraddittorie. In particolare, quanto al capo n. 49), si evidenzia trattarsi dell'unico episodio relativo a droga leggera (marijuana) e che l'imputato ha ammesso la cessione di diversa sostanza cioè di cocaina: difetterebbe, dunque, la confessione dell'imputato e non sarebbe stata verificata la attendibilità delle dichiarazioni rese al riguardo da [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso della sostanza stupefacente. Quanto al capo n. 53), i Giudici si sarebbero limitati a copiare la motivazione relativa al capo n. 49); inoltre, oltre alla erroneità della indicazione geografica (non Fabriano, ma Fossombrone), indice di superficialità nella lettura degli atti, si sarebbe trascurata la eventualità di un incontro casuale avvenuto in un paese di contenute dimensioni ed anche che coloro cui è stata sequestrata la droga, cioè Fantini e Remedia, hanno riferito di avere acquistato la sostanza da alcuni marocchini in discoteca. Non sarebbero state valutate le doglianze difensive di merito. In relazione al capo n. 60), insufficiente valore probatorio avrebbe la pretesa identità tra la fascetta metallica trovata nella borsetta di [OSCURATO:PERSONA] e quella a corredo di alcune dosi cedute dal ricorrente. Peraltro, simili fascette sarebbero diffuse ed inoltre la coppia Venanzetti-Nobilini acquistava droga anche da un altro coimputato. 2.2. Con il secondo motivo censura la mancata riqualificazione dei fatti nella violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificazione invocata in appello (pp. 4-6 dell'impugnazione di merito) e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione che si ritiene essere manifestamente illogica. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati contestati si prescriveranno non prima del 2041, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Il primo motivo, volto a contestare l'affermazione di responsabilità in relazione ad alcuni reati (capi nn. 49, 53 e 60) è strutturato in maniera vaga ed è meramente avversativo e privo del necessario confronto critico con la sentenza impugnata, da leggersi insieme a quella del Tribunale, spiegandosi da parte dei Giudici di merito in maniera logica e congrua quale sia il significato da attribuirsi alle plurime conversazioni intercettate e perché debba escludersi la finalizzazione della detenzione di droga al mero consumo personale. Nello specifico, quanto al capo n. 49), alle p. 4-5 della decisione si rinviene adeguata giustificazione circa la valenza generale della confessione dell'imputato, resa senza eccezione alcuna e in un momento in cui erano note al confitente tutte le contestazioni elevate e le fonti di prova raccolte; si sottolinea, in ogni caso, la significatività del contenuto delle intercettazioni telefoniche. In riferimento al capo n. 53), alle pp. 5-6 si è valorizzata non soltanto la confessione resa ma anche il fatto storico dell'avvenuto incontro tra acquirente e cedente, escludendone espressamente l'origine fortuita in ragione dei termini precedentemente programmati per telefono in dialoghi intercettati dagli inquirenti ed in un luogo di comune riferimento, mentre si è ritenuto essere le dichiarazioni di Fantini e Remedia estremamente vaghe e non verificabili. Quanto, poi, al capo n. 60, la sentenza, alle pp. 6-7 evidenzia sia l'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato sia una serie di incontri fugaci avvenuti tra acquirente e venditore sia la sovrapponibilità delle fascette metalliche, per come accertato dalla p.g., sottolineando anche che la circostanza che la coppia Venanzetti-Nobilini acquistasse da altri venditori non esclude logicamente l'acquisto -anche- da parte dell'imputato odierno ricorrente. 3.In relazione all'ulteriore motivo, la Corte territoriale, in realtà, ha spiegato adeguatamente perché i fatti non possano essere qualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando al riguardo, in maniera non illogica né incongrua, la reiterazione dei fatti, la non occasionalità degli stessi, il numero dei cessionari ed i quantitativi di droga coinvolti. 4.Entrambi i motivi, comunque, sono meramente reiterativi di questioni già poste con l'atto di appello e già adeguatamente risolte nella doppia conforme di merito: in definitiva, risultano aspecifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata della sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 5. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur