CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 27249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] ALEXANDRUnato in Romania il 0 5 / 1 0/19 9 8 avversol’ordinanza del 23 / 04 / 2 0 2 5 d el TRIBUNALE di TRANI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delPubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procuratr ic e generale F lavia Alemi che ha chiesto l’a nnulla m e nto dell’ ordinanza impugnata limitatamente al trattore stradale marca Volvo e al semirimorchio marca Krone, con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trani ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida diperquisizione e sequestro probatorio , emesso dal P.M. con decreto del 04/04/2025, nell’ambito di un procedimento per ricettazione di una macchina agricola (marca [OSCURATO:PERSONA] – modello TM 190) di provenienza delittuosa e di altro materiale privo di documentazione attestante la legittima disponibilità. 2. Avverso l’ordinanza propon e ricorso per cassazione i l difensore di fiducia dell’indagato,eccependo con un unico motivo il difetto di motivazione in ordine al trattore stradale marca Volvo e del relativo semirimorchio marca Krone, la cui detenzione doveva ritenersi legittima alla stregua della documentazione in atti, con conseguente insussistenza della finalità probatoria del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso è fondato. Premesso che in tema di sequestro probatorio, la parte che, in sede di legittimità, deduce la nullità del decreto impositivo del vincolo per mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a dar prova di aver, in precedenza, investito della relativa questione il tribunale del riesame(Sez. 3, n. 16083 del 13/02/2025, Gobbi, Rv. 287873 – 01 ) ; nel caso in esame,il ricorrente aveva effettivamente eccepito in sede di riesame la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in relazione al trattore stradale marca Volvo modello FH 460, sottoposto a sequestro con relativo carico e semirimorchio marca Krone, affermandone la lecita provenienza, con riferimento anche all’attività svolta di autotrasportatore. 2. Va considerato, inoltre, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando oin procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (di recente, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 ). L’ordinanzadel Tribunale di Trani è del tutto priva di motivazione in ordine al trattore stradale marca Volvo e non contiene alcuna specifica menzione del semirimorchio marca Krone, così omettendo di pronunciarsi sull’unica questione sottoposta al suo esame, posto che l’istante non muoveva rilievi sul mezzo indicato nel capo di incolpazione provvisoria ossia sul sequestro della macchina agricola marca [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza fa altresì generico riferimento ad “altro materiale elencato nel decreto di sequestro – due rimorchi smontati, pneumatici, sponde in ferro per rimorchio, una carta di circolazione contraffatta e ulteriore documentazione – la cui disponibilità l’indagato non era in grado di giustificare” (pag. 1); trattasi , all’evidenza,di argomentazione che non riscontra la specifica circostanza dedotta dalla difesa, concernente la titolarità dei suddetti mezzida parte della società di cui il Ticosan è dipendente, con mansioni di autotrasportatore, in assenza di una denuncia di furto da parte del proprietario o di altri elementi da cui ravvisarne l’illecita provenienza, sì da giustificare il mantenimento del sequestro c on finalità probatoria. Infine, nell’ordinanza del riesame non risultano indicate circostanze da cui desumere unvincolo di pertinenzialità tra la macchina agricola marca [OSCURATO:PERSONA] (sul sequestro della quale non vi è contestazione) e i due beni oggetto di ricorso; lacuna che sussiste anche nell’originario decreto del P.M.ove la finalità probatoria del trattore stradale Volvo e del relativo semirimorchio è priva di una motivazione effettiva, ancorché sintetica, a fronte della sussistenza dei documenti giustificativi della detenzione (carta di circolazione, assicurazione – cfr. verbale di sequestro ) , dellapossibilità – rimasta inesplorata – dell’espletamento di una semplice indagine per verificare eventuali non corrispondenze nei registri dei beni mobili registrati, dell’uso diformule standardizzate contenuto n el modulo utilizzato dalla Procura , facente riferimento anche a capi di abbigliamento, beni del tutto estranei al sequestroin questione. In definitiva, si impone l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro in data 04/04/2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani; va disposto, di conseguenza , il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del trattore stradale marca Volvo e del semirimorchio marca Krone. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro de l 04/04/2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani; dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del trattore stradale marca Volvo e del semirimorchio marca Krone. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il3 luglio 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]