CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 09630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito con argomentazioni che, per quanto sintetiche, si sono rilevate corrette e immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla configurabilità del reato contestato alla luce del ruolo della persona offesa e del luogo di realizzazione della condotta ( pagina 8, ultimo capoverso), sia in ordine alla esclusa applicabilità del disposto di cui all'alt 131 bis cod. pen. in ragione della gravità delle ripetute offese mosse in direzione della persona offesa ( pagina 9 primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore (ìl Presidente [OSCURATO:PERSONA] P