CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 aprile 2025
Cassazione n. 22448/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2024 il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui in data 23 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziata dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 110, 81 cpv. cod. pen., 23, commi 1 e 3, I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B); 110 cod. pen., 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo C); 110, 81 cpv. cod. pen., 2 I. n. 895 del 1967 (capo D). 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, sotto vari profili: 1) violazione di legge per errata valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 2) vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagata; 3) erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in merito alle esigenze cautelari; 4) mancata considerazione delle condizioni di salute della Fronteddu; 5) mancata valutazione di misure cautelari meno afflittive. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva come, nelle more della trattazione del giudizio, sia pervenuto in data 28 aprile 2025 un atto del difensore della Fronteddu, munito di procura speciale, con cui la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. 2. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.3. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 16