Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 32048/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23559/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 12787/2023 depositata il 08/09/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2020 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale n. 09720140180517749000, notificata nel 2015, avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche riferite all’anno 2011.

A fondamento dell’opposizione eccepiva l’inesistenza del titolo esecutivo e la prescrizione del credito.

Si costituivano le parti convenute, che eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con ordinanza del 24 marzo 2021, dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario, in quanto la pretesa riguardava crediti di natura tributaria, con conseguente inammissibilità dell’opposizione proposta.

Avverso tale ordinanza, l’Esposito proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma.

A sostegno della sua pretesa, ribadiva la giurisdizione del giudice ordinario e la fondatezza dell’opposizione.

Le parti convenute si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e, in via subordinata, eccependo l’inammissibilità dell’appello per intervenuta estinzione del processo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12787/2023, riteneva l’appello ammissibile, in quanto proposto entro il termine di cui all’art.327 c.p.c. (avverso l’ordinanza con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace), ma infondato, in quanto, pur dovendosi qualificare la domanda proposta come opposizione all’esecuzione, il credito azionato (tassa automobilistica) aveva natura tributaria e parte opponente aveva sostanzialmente chiesto al giudice di pace di pronunciarsi sulla pretesa impositiva sottesa alla cartella, per cui correttamente il giudice di pace aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; e seguiva la condanna dell’appellante alle spese.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

Non ha svolto difese l’intimata Agenzia delle Entrate Riscossione.

È stata proposta la definizione anticipata del ricorso, ma il ricorrente ha chiesto la decisione Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Non sono state depositate memorie.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] articola il ricorso in un unico motivo,con il quale denuncia Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92 comma 2 c.p.c., 24 e 111 Cost., e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , nella parte in cui il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, lo ha condannato al pagamento delle spese in favore di Agenzia Entrate Riscossione e Regione [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione del contrasto giurisprudenziale.

Osserva che il suo appello era stato respinto sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 16986/2022, successiva all’iscrizione a ruolo del giudizio di appello; e che questa Corte, decidendo su altro ricorso, con ordinanza n. 1965/2023 ha così deciso: La circostanza dell’essere stato il ricorso notificato e depositato prima della richiamata sopravvenienza normativa , e del successivo intervento nomofilattico, rende sussistenti idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio .

2. Il motivo - violazione degli artt. 90, 91, 92 comma 2 c.p.c. (condanna alle spese e mancata compensazione) -è inammissibile (ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.), poiché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di disporre la compensazione delle spese di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.) a causa del contrasto giurisprudenziale (riguardo alla giurisdizione in materia di prescrizione di crediti tributari successiva alla notifica della cartella).

Senonché, come osservato nella proposta di definizione anticipata, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale o di un nuovo orientamento non genera un dovere di compensazione delle spese ex art. 92, co. 2, c.p.c., ma solo una facoltà per il giudice.

Occorre qui ribadire che la liquidazione delle spese processuali, se basata sul principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e se il giudice ha esercitato la facoltà (non l’obbligo) di compensazione (art. 92 c.p.c.), non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia affetta da vizi logici o giuridici gravi (non riscontrati qui, dato che il Tribunale ha liquidato le spese a favore dei soccombenti in base ai parametri).

La scelta di non disporre la compensazione rientra, quindi, nella insindacabile discrezionalità del giudice del merito.

3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, sostenute dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza della parte ricorrente e, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v.

Cass. Sez.

U. n. 10955/2024; e reputata equa la parametrazione della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. all’importo della condanna alle spese di lite), con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, considerati il valore della controversia e l’attività processuale espletata.

Infine, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente: a) alla rifusione, in favore di parte resistente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; b) al pagamento, in favore di parte resistente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma di euro 600, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’ulteriore somma di euro 5.000, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23559/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 12787/2023 depositata il 08/09/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2020 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale n. 09720140180517749000, notificata nel 2015, avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche riferite all’anno 2011. A fondamento dell’opposizione eccepiva l’inesistenza del titolo esecutivo e la prescrizione del credito. Si costituivano le parti convenute, che eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con ordinanza del 24 marzo 2021, dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario, in quanto la pretesa riguardava crediti di natura tributaria, con conseguente inammissibilità dell’opposizione proposta. Avverso tale ordinanza, l’Esposito proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma. A sostegno della sua pretesa, ribadiva la giurisdizione del giudice ordinario e la fondatezza dell’opposizione. Le parti convenute si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e, in via subordinata, eccependo l’inammissibilità dell’appello per intervenuta estinzione del processo. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12787/2023, riteneva l’appello ammissibile, in quanto proposto entro il termine di cui all’art.327 c.p.c. (avverso l’ordinanza con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace), ma infondato, in quanto, pur dovendosi qualificare la domanda proposta come opposizione all’esecuzione, il credito azionato (tassa automobilistica) aveva natura tributaria e parte opponente aveva sostanzialmente chiesto al giudice di pace di pronunciarsi sulla pretesa impositiva sottesa alla cartella, per cui correttamente il giudice di pace aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; e seguiva la condanna dell’appellante alle spese. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando in un unico motivo. Ha resistito con controricorso Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. Non ha svolto difese l’intimata Agenzia delle Entrate Riscossione. È stata proposta la definizione anticipata del ricorso, ma il ricorrente ha chiesto la decisione Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola il ricorso in un unico motivo,con il quale denuncia Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92 comma 2 c.p.c., 24 e 111 Cost., e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , nella parte in cui il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, lo ha condannato al pagamento delle spese in favore di Agenzia Entrate Riscossione e Regione [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione del contrasto giurisprudenziale. Osserva che il suo appello era stato respinto sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 16986/2022, successiva all’iscrizione a ruolo del giudizio di appello; e che questa Corte, decidendo su altro ricorso, con ordinanza n. 1965/2023 ha così deciso: La circostanza dell’essere stato il ricorso notificato e depositato prima della richiamata sopravvenienza normativa , e del successivo intervento nomofilattico, rende sussistenti idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio . 2. Il motivo - violazione degli artt. 90, 91, 92 comma 2 c.p.c. (condanna alle spese e mancata compensazione) -è inammissibile (ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.), poiché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di disporre la compensazione delle spese di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.) a causa del contrasto giurisprudenziale (riguardo alla giurisdizione in materia di prescrizione di crediti tributari successiva alla notifica della cartella). Senonché, come osservato nella proposta di definizione anticipata, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale o di un nuovo orientamento non genera un dovere di compensazione delle spese ex art. 92, co. 2, c.p.c., ma solo una facoltà per il giudice. Occorre qui ribadire che la liquidazione delle spese processuali, se basata sul principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e se il giudice ha esercitato la facoltà (non l’obbligo) di compensazione (art. 92 c.p.c.), non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia affetta da vizi logici o giuridici gravi (non riscontrati qui, dato che il Tribunale ha liquidato le spese a favore dei soccombenti in base ai parametri). La scelta di non disporre la compensazione rientra, quindi, nella insindacabile discrezionalità del giudice del merito. 3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite, sostenute dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza della parte ricorrente e, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024; e reputata equa la parametrazione della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. all’importo della condanna alle spese di lite), con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, considerati il valore della controversia e l’attività processuale espletata. Infine, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente: a) alla rifusione, in favore di parte resistente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; b) al pagamento, in favore di parte resistente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma di euro 600, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’ulteriore somma di euro 5.000, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a no
Sentenza Cassazione n. 32048/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris