CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 36124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27645/2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 87; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliati presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Portuense n. 104;-controricorrenti- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n.385/2016, pubblicata il 22 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti psicologi inquadrati nel ruolo della dirigenza sanitaria dell’ex Azienda sanitaria n. 3 di Fano, oggi incorporata nell’[OSCURATO:SOCIETA], hanno chiesto, con separati ricorsi notificati il 15 febbraio 2003, di accertare il loro diritto ad ottenere dall’Azienda sanitaria la determinazione della giusta retribuzione di risultato e, per l’effetto,la corresponsione delle differenze retributive a partire dall’anno 1989, secondo il chiarimento intervenuto con la clausola di interpretazione autentica del 21 luglio 2001. Il Tribunale di Pesaro, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, con sentenza parziale n. 422/2014 e con sentenza definitiva n. 195 del 2015, in parziale accoglimento dei ricorsi, ha rideterminato in £ 488.037.588,50 il fondo dell’anno 1993 della ex USL di Fano e le quote storiche spettanti, aderendo all’interpretazione del calcolo del 5% a montante del pregresso periodo 85/89 ed a destinazione esclusiva dei dirigenti sanitari (ex gruppo b) tra cui gli psicologi. L’Azienda sanitaria ha proposto appello contro le due sentenze menzionate. La Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 385/2016, ha rigettato l’appello.L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono difesi con controricorso. L’[OSCURATO:SOCIETA] e i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., in relazione all ’ art . 61 del CCNL del 5 dicembre 1996 dell’area della Dirigenza sanitaria, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, come autenticamente interpretato in data 12luglio 2001. Censura l’interpretazione della previsione contrattuale posta a base della sentenza impugnata, deducendo, in sintesi,che: -la disposizione di interpretazione autentica non avrebbe potuto comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni sanitarie; - il fondo spettante a norma del d.P.R. n. 384 del 1990 sarebbe stato legittimamente determinato nella vigenza della normativa sul contenimento della spesa pubblica; -l’ammontare del fondo avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto delle determinazioni assunte dalla Regione in base all’art.5, comma 1, della legge n. 407del 1990. A sostegno del suo assunto la parte ricorrente richiama la sentenzadi questa Corte di cassazione n. 3304 del 2012 e contesta il riferimento, contenuto nella motivazione della decisione contestata, alla pronuncia della Corte d’appello di Ancona n. 967 del 2013. Con il secondo motivo parte ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.Essa deduce, in particolare, che: -le delibere adottate dalla Regione e da essa ASUR per la determinazione del fondodell’ex gruppo B non costitui rebbero un atto di gestione del rapporto di lavoro,ma sarebbero espressione di potestà autoritativa ; - la pronuncia del Consiglio di Stato richiamata nella sentenza impugnata si riferirebbe a provvedimenti della Regione Veneto tempestivamente impugnati davanti al giudice amministrativo; -sussisterebbe la legittimazione della contrattazione decentrata nella materia delle incentivazioni anche nella vigenza del d.P.R. n. 384del 1990; -ove si fosse ritenuto che l’ accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2001 intendeva annullare gli accordi intervenuti a livello regionale, il relativo onere di spesa sarebbe caduto a carico della medesimaASUR, in violazione delle previsioni dell’art. 6, comma 1, legge n. 724 del 1994. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la stretta connessione, meritano accoglimento. Innanzitutto, si rileva che la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 967 del 2013, posta dalla corte territoriale a fondamento della decisione del secondo motivo di appello dell’[OSCURATO:SOCIETA], è stata cassata da questa sezione della Corte di cassazionecon sentenza n. 12425 dell’11 maggio 2021 , preceduta di poco dallasentenza, di analogo contenuto, della stessa IV sezione, n. 9319 del 7 aprile 2021. Queste ultime due sentenze della S.C. hanno premesso che, nella prima tornata contrattuale, il CCNL 1994/1997 dell ’ Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, sottoscritto il 5 dicembre 1996, (in prosieguo: CCNL 1994/1997) introdusse il nuovo sistema incentivante della retribuzione di risultato, erogata in base al raggiungimento di obiettivi, finanziata da un apposito fondo. In particolare, l’art. 61, comma 2 , lett . a) , del CCNL 1994/1997 disciplinò la formazione del fondo, nei seguenti termini:«Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 -ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall’art.8, comma 3 della legge n. 537/93». Pacifica è l’applicazione della decurtazione finale del 30%, di cui al richiamato art.8, comma 3 , della legge n. 537 del 1993. La questione di causa attiene, invece, alla determinazione della base di partenza, ovvero della «somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90». Infatti, secondo le odierne parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] avrebbe illegittimamente ridotto tale somma complessiva e, decurtando le risorse, avrebbe liquidato ai dirigenti una retribuzione di risultato inadeguata. In sostanza, dalla illegittima determinazione del fondo all’atto della sua iniziale costituzione sarebbe derivato il parziale pagamento della retribuzione di risultato, anche negli anni successivi. Le sentenze della S.C. n.9319 del 7 aprile 2021 e n. 12425 dell’11 maggio 2021 ( poi seguite da Cass., Sez. L, n. 18379 del 27 giugno 2023, le cui conclusioni questo Collegio pure condivide) , hanno evidenziato che il nuovo fondo per la retribuzione di risultato era determinato in un importo pari alla somma dei precedenti fondi di produttività, come disciplinati, nel regime pubblicistico del rapporto di lavoro, dald.P.R. n. 384 del 1990. Tali fondi erano collegati al sistema delle «incentivazioni», introdotto dal d.P.R. n. 348 del 1983, in sostituzione dell’ex-istituto delle «compartecipazioni». Il detto d.P.R. n. 348 del 1983, artt. da 59 a 66, prevedeva la erogazione di «incentivazioni della produttività», al fine di un miglioramento generale della qualità del servizio e della sua economicità (riduzione della spesa esterna). L’istituto, in sintesi, era così articolato: - i compensi venivano corrisposti a fronte dello svolgimento da parte degli operatori sanitari di attività autorizzate oltre l’orario di lavoro (in plusorario); - il d.P.R. n. 348 del 1983 stabiliva tetti massimi settimanali di plusorario autorizzabile per ciascuna categoria di personale;- la quantificazione del compenso avveniva ripartendo l ’ apposito «fondo di incentivazione», costituito presso ciascuna USL, tra tre categorie di personale, secondo quote percentuali stabilite dal d.P.R.nr. 348 del 1983: medici (categoria A), personale sanitario (categoria B), restante personale (categoria C); - la liquidazione avveniva a consuntivo, essendo necessaria una fase di preventivo controllo sulla effettiva maggiore produttività ed una verifica delle disponibilità costituite dalle risorse affluite all’apposito fondo (per tutte: Consiglio di Stato,sez. III, n. 4994 dell’11 ottobre 2013). Il d.P.R.n. 228 del 1987 - di rinnovazione degli art t. 46, 63, 64 del d.P.R. n. 348 del 1983 - aumentava a quattro le categorie tra le quali ripartire il fondo, introducendo la categoria A2- biologici, chimici, fisici; tanto in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 308 del 28 aprile 1986, che aveva annullato, in parte qua, il d.P.R. n. 348 del 1983, evidenziando la necessità di dare un autonomo riconoscimento al personale non-medico laureato. Con il d.P.R. n.270 del 1987, accordo collettivo per il triennio 1985/1987, la categoria dei laureati non-medici veniva individuata come categoria B)- biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi. Il medesimod.P. R . n. 270 del 1987 – artt. 66 ss. (art t. 101 e seguenti per i medici) -prevedeva due forme di incentivazione della produttività, aggiungendo alla produttività ex artt. 59 ss. d.P.R. n. 348 del 1983, la produttività «per obiettivi», quest’ultima legata a singoli progetti e finanziata con un apposito fondo. La legge n. 407 del 1990, art. 5, stabilì la decadenza dal 1 ° febbraio 1991 dei provvedimenti disposti in applicazione degli istituti economici e normativi del d.P.R. n. 270 del 1987, tra l’ altro in relazione alle incentivazioni , e l ’ obbligo di applicare dalla stessa data i corrispondenti istituti del d.P.R. n. 384 del 1990, limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il d.P.R. n. 384/1990– art t. 57 ss. (nonché 123 ss. per i medici) - confermava la struttura del sistema incentivante: incentivazione (lettera a); produttività per obiettivi (lettera b).L’esposizione sin qui compiuta costituisce , per Cass, Sez. L, n. 12425 dell’11 maggio 2021, la premessa per una più chiara comprensione della norma di interpretazione autentica di cui al CCNL del 12luglio 2001. Ai fini della determinazione del fondo per la retribuzione di risultato, infatti, occorreva procedere alla ricognizione della quota dei precedenti fondi spettante al personale laureato non-medico ovvero alla ex-categoria B. Si trattava del personale che, con la privatizzazione , era confluito nell ’ area della dirigenza non-medica del comparto sanità, nel cui ambito era sottoscritto il CCNL 1994/1997. Con l’accordo di interpretazione autentica le parti sociali hanno precisato che il termine «quote storiche spettanti a ciascun ruolo», utilizzato dall’art. 61, comma 2,lett. a) , del CCNL 1994/1997, non è riferito a quanto «corrisposto» o «speso» dalle singole aziende nell’anno 1993, ma all’importo del fondo «spettante» a ciascun ruolo e,dunque, alle quote «originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema dellaretribuzione di risultato». Come si legge nella premessa dell’accordo di interpretazione autentica, la espressione «quote storiche spettanti» era ispirata dal fatto che il pagamento delle quote di produttività da parte delle aziende avveniva in epoca successiva all’anno di riferimento,sicché, se la formazione dei fondi si fosse fondata sulle risorse «spese» nell’anno 1993, anziché su quelle «spettanti» , ne sarebbe derivato un indiretto abbattimento del fondo, non prefigurato dalla norma pattizia. L’accordo di interpretazione autentica non ha risolto il contenzioso avviato dai dirigenti non medici; sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 30222 del 15 dicembre 2017, che ha superato il diverso orientamento in epoca precedente espresso dalla sezione lavoro (Cass., Sez. L, n. 18463 del 26 ottobre 2012; Cass., Sez. L, n. 3304 del 2 marzo 2012; Cass., Sez. L, n. 24248 del21 novembre 2007). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la «quota storica spettante» all’ex categoria B non deve essere determinata sulla base delle somme «virtuali» del precedente fondo di incentivazione delle attività svolte in plusorario, quali risultanti dalla applicazione del solo art.58 del d.P.R. n. 384 del 1990, ma sulla base del cd. massimo spendibile, ovvero tenendo conto: -da un lato, dei limiti massimi di plus orario settimanale (stabiliti dall’art. 61, comma 2, dello stesso d.P.R.in sette ore settimanali); - dall ’ altro, del numero dei laureati non medici in servizio presso le singole Aziende nell’anno 1993 (ciò sul rilievo che essi sono in numero molto più limitato dei medici sicché, a ragionare diversamente, avrebbero goduto di un trattamento superiore a questi ultimi, trascendendo di molto la logica perequativa che aveva condotto al riconoscimento della loro categoria). In definitiva, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, la «quota storica» va determinata: sulla base del valore unitario del plus orario, definito nell’art. 61, comma 7, d.P.R. n. 384 del 1990 , moltiplicato per il numero massimo delle ore di plus orario consentito (dall’art. 61, comma 2, cit ato ) e per le unità di personale impegnato nell’attività incentivata. Dal quadro sin qui tracciato, emerge l ’ errore commesso dalla sentenza qui impugnata (oltre che dalla precedente sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 967 del 2013) nell’affermare il valore decisivo - nel senso della fondatezza dell’originaria domanda dei dirigenti non medici– dell ’ accordo di interpretazione autentica. A volere attribuire rilevanza all’accordo di interpretazione autentica, esso deporrebbe, anzi, in senso opposto. Nella premessa, infatti, detto accordo fa salve le pattuizioni decentrate nel frattempo intervenute, nei seguenti termini: «che, pertanto, le parti ritengono che nel ricorso in atto si debba fare soprattutto riferimento all’accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell’azienda immediatamente prima dell’applicazione dell’art. 61 del CCNL». In sintesi, come osservato dalla sentenza della S.C. n. 12425 dell’11 maggio 2021 e dalla precedente Cass., Sez. L, n. 9319 del 7 aprile 2021: -dalla norma di interpretazione autentica risulta che le «quote storiche» non fanno riferimento a quanto «speso» dalle Aziende nell'anno 1993;-le Sezioni Unite hanno chiarito che la «quota storica» dell ’ ex gruppo B non deve essere determinata in misura astratta, ma secondo il criterio del «massimo spendibile» (id est: tenendo conto sia del limite di plusorario autorizzabile, pari a 7 ore settimanali, che del numero dei laureati non medici in servizio in ciascuna Azienda nell'anno 1993); - resta aperta la diversa questione della rilevanza degli accordi regionali intervenuti, negli anni 1990/1993, a ridurre l’importo del fondo, come nella fattispecie di causa. Sulla questione questa sezione della S.C. si è pronunciata , però, con le sentenze n. 12425 dell’11 maggio 2021 e n. 9319 del 7 aprile 2021 che, superando espressamente il contrario precedente rappresentato dall’ordinanza n. 3134 del1° dicembre 2019 (che aveva ritenut o l ’ inapplicabilità degli accordi regionali, in quanto la competenza ad intervenire sul fondo era riservata ai contratti collettivi nazionali di lavoro) hanno evidenziato come venisse in questione il rilievo di una contrattazione decentrata chenon riguardava i dirigenti già passati al regime della retribuzione di risultato- n é si era svolta in epoca successiva al 30 giugno 1997- ma che era intervenuta nel regime pubblicistico, in epoca anteriore al CCNL 1994/1997. Si trattava di stabilire , allora, se i fondi determinati per l ’ anno 1993 ai sensi deld.P.R. n. 384 del 1990 - ai quali rinviava l ’art. 61 , comma 2 , lett . a) , CCNL 1994/1997 - dovessero tenere conto (o meno) degli accordi regionali conclusi sino a quella data. Le sentenze appena citate hanno affermato che le parti collettive avevano inteso riferirsi anche a detti accordi regionali. Infatti, la norma contrattuale utilizza la espressione «quote storiche» ed il CCNL di interpretazione autentica del 12 luglio 2001 le definisce come quote «originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato». Si tratta di una tecnica regolativa già utilizzata dalle leggi intervenute a contenere l’importo dei fondi dopo il d.P.R. n.384 del 1990.Al riguardo, l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modif., dalla legge n. 359 del 1992 , disponeva che le somme relative ai fondi di incentivazione previsti dai singoli accordi di comparto non potessero essere attribuite in misura superiore ai corrispettivi «stanziamenti di bilancio» per l’anno finanziario 1991. L’anno successivo, l’art. 8, comma 3, della legge n. 537 del 1993, ha previsto che,per il comparto della sanità, a decorrere dal 10 gennaio 1994, l ’ importo dei fondi di incentivazione di cui agli artt.58 e 124 del d.P.R. n. 384 del 28 novembre 1990, non può eccedere il 70 per cento degli «stanziamenti» relativi all’anno 1991. Le disposizioni legislative hanno assunto, dunque, come riferimento il monte in precedenza «stanziato» in ciascuna azienda nell’anno 1991 ai fini del pagamento dell’emolumento. Con la medesima tecnica il CCNL 1994/1997 ha inteso fare riferimento a quanto assegnato a ciascun gruppo di personale sotto il profilo «storico» e, dunque, anche in attuazione degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda prima della applicazione dell’art.61. Una diversa interpretazione comporterebbe che, in base all’art. 61 del CCNL 1994/1997, si dovrebbe procedere, ora per allora, ad un nuovo calcolo delle somme da destinare ai fondi di cui agli artt. 57 ss. del d.P.R. n. 384 del 1990, con recupero ex post delle economie sino ad allora realizzate. Tale effetto è stato escluso dalle parti collettive appunto con il prevedere il riferimento alle quote «storiche». Anche dalla interpretazione autentica risulta, in premessa, il riferimento delle parti collettive «all’accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell’azienda immediatamente prima dell’applicazione dell’articolo 61 del CCNL»; si legge nel dispositivo che le quote storiche spettanti sono le quote «originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti DPR 384/1990, applicati prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato». Il riferimento è, dunque , all ’ applicazione degli artt. 57 ss. d.P.R. n. 384 del 1990,avvenuta immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema.2)Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata ècassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona , in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità,enunciando il seguente principio di diritto: «Con riferimento alla formazione del fondo per la retribuzione di risultato, di cui all’art. 61, comma 2 , lett . a) , CCNL 1994/1997 dell ’ area della D irigenza sanitaria, tecnica, professionale, amministrativa del comparto Sanità, per quote storiche spettanti a ciascun ruolo si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell’applicazione del suddetto art. 61». P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugna