Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 febbraio 1975

Cassazione n. 18898/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/2/1975 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 6/6/1953 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24/10/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di restituzione in termini per opporre il decreto penale di condanna n. 279/17, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione le due istanti, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.

Il provvedimento sarebbe sostenuto da argomento contraddittorio e manifestamente illogico, con il quale non si sarebbe fatto buon governo del principio secondo cui è in potere del giudice dell'esecuzione acquisire d'ufficio prove ed informazioni, compreso, dunque, l'accertamento - anche con perizia - della falsità delle firme poste in calce alla rinuncia all'opposizione al decreto penale.

L'ordinanza, peraltro, si sarebbe soffermata su questo requisito di falsità senza considerare il vero thema introdotto dalle istanti, ossia se quella rinuncia all'opposizione costituisse o meno ignoranza imprevedibile e grossolana - in capo all'allora difensore - della legge processuale penale, tale da integrare caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.; quell'iniziativa processuale - "inusitata, grottesca ed improvvida" - avrebbe dunque denotato assoluta sprovvedutezza del legale, nonché ignoranza della legge, tale da giustificare la restituzione in termini come da giurisprudenza richiamata. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.

4. Dal contenuto dell'ordinanza impugnata emerge che le istanti avevano chiesto di essere restituite in termini (per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 279/2017) sul presupposto che l'atto con il quale le stesse avevano rinunciato a proporre opposizione non fosse, invero, loro riferibile, perché recante la falsa sottoscrizione di entrambe e perché da attribuire ad una scelta processuale esclusiva dell'allora difensore, non condivisa con le sue assistite.

5. Ebbene, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta con motivazione del tutto adeguata, completa e priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile.

5.1. Per un verso, ha evidenziato che la dedotta falsità non aveva trovato alcun riscontro processuale, e riceveva sostegno soltanto da una consulenza grafologica di parte e da una denuncia sporta dalle ricorrenti nei confronti del loro difensore per il reato di falso in atto pubblico.

Per altro verso, ha sottolineato che non aveva trovato alcun riscontro la tesi secondo cui il precedente difensore non avrebbe comunicato alle imputate la strategia difensiva adottata, cosi da non potersi individuare alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

6. Tanto premesso, i ricorsi, innanzitutto, ribadiscono l'accusa di falsità delle sottoscrizioni, lamentando che il Giudice non avrebbe compiuto accertamenti al riguardo; di seguito, evidenziano che il vero oggetto della istanza di restituzione in termini concerneva l'analisi della rinuncia all'opposizione, ovvero se "costituisse o meno ignoranza imprevedibile e grossolana, da parte dell'allora difensore delle ricorrenti, della legge e dei meccanismi del processo penale, tale da integrare ipotesi di caso fortuito o forza maggiore." 7.Ebbene, entrambi i profili sono privi di ogni fondatezza.

7.1. Quanto al primo, non si specifica quale sia stato l'esito della denuncia sporta dalle ricorrenti nei confronti del legale, né se in sede di indagini sia stata disposta una consulenza grafologica; nessun elemento processualmente certo, dunque, è stato sottoposto al Giudice dell'esecuzione, così da non rendere necessaria alcuna verifica d'ufficio.

7.2. Con riguardo, poi, al thema decidendum che lo stesso Giudice non avrebbe "ben compreso", ossia la dedotta ignoranza "imprevedibile e grossolana" del difensore, il Collegio osserva che le ricorrenti non contestano affatto la motivazione dell'ordinanza nella parte, invero decisiva, in cui sostiene che nessun elemento consentiva di affermare che la rinuncia all'opposizione non fosse stata previamente comunicata alle imputate dal loro difensore, peraltro fiduciario.

Impregiudicato e non contestato questo elemento di fatto, non sindacabile dalla Corte di legittimità, i ricorsi risultano pertanto inammissibili, limitandosi a qualificare come "inusitata, grottesca, improvvida" quella scelta processuale, e richiamando la giurisprudenza in tema di rapporto tra ignoranza del difensore e restituzione in termini, senza alcun elemento specifico.

Analogamente, non è chiarito in che modo, ossia con quali strumenti processuali, il Giudice dell'esecuzione potesse accertare se la rinuncia medesima costituisse espressione di grave impreparazione del legale, non essendo indicato neppure un argomento al riguardo sottoposto nell'istanza di cui all'art. 175 cod. proc. pen., dal che l'ulteriore, evidente inammissibilità di entrambi i ricorsi.

7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/2/1975 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 6/6/1953 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24/10/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di restituzione in termini per opporre il decreto penale di condanna n. 279/17, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione le due istanti, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Il provvedimento sarebbe sostenuto da argomento contraddittorio e manifestamente illogico, con il quale non si sarebbe fatto buon governo del principio secondo cui è in potere del giudice dell'esecuzione acquisire d'ufficio prove ed informazioni, compreso, dunque, l'accertamento - anche con perizia - della falsità delle firme poste in calce alla rinuncia all'opposizione al decreto penale. L'ordinanza, peraltro, si sarebbe soffermata su questo requisito di falsità senza considerare il vero thema introdotto dalle istanti, ossia se quella rinuncia all'opposizione costituisse o meno ignoranza imprevedibile e grossolana - in capo all'allora difensore - della legge processuale penale, tale da integrare caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.; quell'iniziativa processuale - "inusitata, grottesca ed improvvida" - avrebbe dunque denotato assoluta sprovvedutezza del legale, nonché ignoranza della legge, tale da giustificare la restituzione in termini come da giurisprudenza richiamata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Dal contenuto dell'ordinanza impugnata emerge che le istanti avevano chiesto di essere restituite in termini (per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 279/2017) sul presupposto che l'atto con il quale le stesse avevano rinunciato a proporre opposizione non fosse, invero, loro riferibile, perché recante la falsa sottoscrizione di entrambe e perché da attribuire ad una scelta processuale esclusiva dell'allora difensore, non condivisa con le sue assistite. 5. Ebbene, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta con motivazione del tutto adeguata, completa e priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile. 5.1. Per un verso, ha evidenziato che la dedotta falsità non aveva trovato alcun riscontro processuale, e riceveva sostegno soltanto da una consulenza grafologica di parte e da una denuncia sporta dalle ricorrenti nei confronti del loro difensore per il reato di falso in atto pubblico. Per altro verso, ha sottolineato che non aveva trovato alcun riscontro la tesi secondo cui il precedente difensore non avrebbe comunicato alle imputate la strategia difensiva adottata, cosi da non potersi individuare alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. 6. Tanto premesso, i ricorsi, innanzitutto, ribadiscono l'accusa di falsità delle sottoscrizioni, lamentando che il Giudice non avrebbe compiuto accertamenti al riguardo; di seguito, evidenziano che il vero oggetto della istanza di restituzione in termini concerneva l'analisi della rinuncia all'opposizione, ovvero se "costituisse o meno ignoranza imprevedibile e grossolana, da parte dell'allora difensore delle ricorrenti, della legge e dei meccanismi del processo penale, tale da integrare ipotesi di caso fortuito o forza maggiore." 7.Ebbene, entrambi i profili sono privi di ogni fondatezza. 7.1. Quanto al primo, non si specifica quale sia stato l'esito della denuncia sporta dalle ricorrenti nei confronti del legale, né se in sede di indagini sia stata disposta una consulenza grafologica; nessun elemento processualmente certo, dunque, è stato sottoposto al Giudice dell'esecuzione, così da non rendere necessaria alcuna verifica d'ufficio. 7.2. Con riguardo, poi, al thema decidendum che lo stesso Giudice non avrebbe "ben compreso", ossia la dedotta ignoranza "imprevedibile e grossolana" del difensore, il Collegio osserva che le ricorrenti non contestano affatto la motivazione dell'ordinanza nella parte, invero decisiva, in cui sostiene che nessun elemento consentiva di affermare che la rinuncia all'opposizione non fosse stata previamente comunicata alle imputate dal loro difensore, peraltro fiduciario. Impregiudicato e non contestato questo elemento di fatto, non sindacabile dalla Corte di legittimità, i ricorsi risultano pertanto inammissibili, limitandosi a qualificare come "inusitata, grottesca, improvvida" quella scelta processuale, e richiamando la giurisprudenza in tema di rapporto tra ignoranza del difensore e restituzione in termini, senza alcun elemento specifico. Analogamente, non è chiarito in che modo, ossia con quali strumenti processuali, il Giudice dell'esecuzione potesse accertare se la rinuncia medesima costituisse espressione di grave impreparazione del legale, non essendo indicato neppure un argomento al riguardo sottoposto nell'istanza di cui all'art. 175 cod. proc. pen., dal che l'ulteriore, evidente inammissibilità di entrambi i ricorsi. 7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Decreto Cassazione n. 18898/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris