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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18530/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma - sez.

I penale confermava la condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre alla confisca e devoluzione allo Stato dei beni in sequestro, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Frosinone in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, per avere omesso, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della F.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di presentare la dichiarazione IVA 2011 per l'anno di imposta 2010, per un importo superiore alla soglia di punibilità di euro 30.000,00 (IVA dovuta pari a euro 109.917,00).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo i vizi di nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione «a causa della mancata certezza della prova ex art. 192 c.p.p. e conseguente violazione del giusto processo ex art. 111 Cost.» ed ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 157 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione.

Affermano, nella motivazione della citata decisione, le Sezioni unite che «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».

Come osservato dal Supremo consesso di questa Corte, la parte non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte.2.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. a) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Per completezza argomentativa, si rileva che inammissibili sarebbero, comunque, anche i singoli motivi di gravame, in quanto manifestamente infondati, alieni da un effettivo confronto con le argomentate valutazioni del compendio motivazionale delle conformi decisioni di merito, nonché formulati in termini meramente generici ed assertivi.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma - sez. I penale confermava la condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre alla confisca e devoluzione allo Stato dei beni in sequestro, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Frosinone in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, per avere omesso, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della F.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di presentare la dichiarazione IVA 2011 per l'anno di imposta 2010, per un importo superiore alla soglia di punibilità di euro 30.000,00 (IVA dovuta pari a euro 109.917,00). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo i vizi di nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione «a causa della mancata certezza della prova ex art. 192 c.p.p. e conseguente violazione del giusto processo ex art. 111 Cost.» ed ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 157 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione. Affermano, nella motivazione della citata decisione, le Sezioni unite che «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». Come osservato dal Supremo consesso di questa Corte, la parte non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. a) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Per completezza argomentativa, si rileva che inammissibili sarebbero, comunque, anche i singoli motivi di gravame, in quanto manifestamente infondati, alieni da un effettivo confronto con le argomentate valutazioni del compendio motivazionale delle conformi decisioni di merito, nonché formulati in termini meramente generici ed assertivi. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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