Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:T:2023:533
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0328_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 settembre 2023 –
Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME)
(causa T‑328/22) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME – Marchio nazionale denominativo anteriore HYDRABIO – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata dell’esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Formalità sostanziale
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 16, 17)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1)
(v. punto 23)
3.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti – Esame d’ufficio di una questione di diritto – Presupposto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 1; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 2)
(v. punti 24, 25)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)]
(v. punti 26, 27, 34, 35, 94-97)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, articolo 8, § 1, lettera b)]
(v. paragrafo 41)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME e denominativo HYDRABIO
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, articolo 8, § 1, lettera b)]
(v. punti 46, 68, 78, 88, 107, 108)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, articolo 8, § 1, lettera b)]
(v. punti 47, 56, 72, 74, 75, 82, 86)
8.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 106)
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2022 (procedimento R 1410/2021-5) è annullata.
2)
L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Korres AE – [OSCURATO:PERSONA].
3)
Naos si farà carico delle proprie spese.
(
1
)
GU C 303 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
.