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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 18036/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Messina in data 20/10/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20/10/2022 il Giudice per le indagini preliminari di Messina rigettava l'opposizione, presentata ai sensi dell'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui in data 4/10/2022 il pubblico ministero rigettava l'istanza di restituzione della somma di euro 11.515,00, sequestrata al ricorrente in data 19/07/2022 in esecuzione di decreto di perquisizione e sequestro del 13/07/2022 in relazione ad un procedimento penale (n. 1810/2021 DDA) che vede il Castorino indagato per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, con il ruolo, quanto al reato associativo, di promotore del sodalizio.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.

Lamenta in particolare, con l'unico motivo di ricorso, la violazione di legge in riferimento all'articolo 253 del codice penale, per avere omesso, il pubblico ministero, nel decreto di perquisizione e sequestro, l'indicazione delle esigenze probatorie che rendono necessaria l'apposizione del vincolo reale sul bene.

Sostiene, inoltre, l'insussistenza di qualsiasi vincolo di pertinenzialità tra il reato contestato e la somma sequestrata, di talchè il sequestro di quest'ultima avrebbe dovuto essere convalidato nei termini di legge quale sequestro di iniziativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Priva di pregio appare la censura secondo cui il sequestro avrebbe dovuto essere convalidato, in quanto il provvedimento emesso dal pubblico ministero in data 13 luglio 2022 conteneva espressa indicazione, tra le cose da ricercare e sottoporre a sequestro, del «denaro» che si supponeva costituire provento dei delitti contestati.

Il riferimento è ovviamente all'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti», rammentandosi che costituisce corpo del reato «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo», tra cui rientrano anche eventuali somme di denaro.

3. Fondata, al contrario, è la doglianza principale.

Per costante giurisprudenza della Corte, anche nella sua massima composizione (Sez.

U., Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711; n. 36072 del 19/04/2018, Puddori, Rv. 273548), «il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti».

Motivazione, aggiunge la Corte, in cui il «quantum» del compendio argomentativo dovrà essere più «sintetico» ovvero più «diffuso» in riferimento alla fase processuale in cui il provvedimento viene adottato (essendo ovviamente la fase delle indagini preliminari connotata da maggiore fluidità rispetto, ad esempio, alla fase cautelare o, ancor di più, a quella processuale).

Nel caso di specie, il decreto di perquisizione e sequestro conteneva una indicazione meramente apparente delle esigenze probatorie («di quanto ... in ogni caso ritenuto utile alle indagini»), neppure compiutamente espressa nel provvedimento di rigetto emesso in data 4 ottobre 2022, in cui si dà atto del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato e della qualifica di corpo del reato della somma ma, ancora una volta, si omette ogni valutazione sulla necessità di apporre il vincolo probatorio.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Messina in data 20/10/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/10/2022 il Giudice per le indagini preliminari di Messina rigettava l'opposizione, presentata ai sensi dell'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui in data 4/10/2022 il pubblico ministero rigettava l'istanza di restituzione della somma di euro 11.515,00, sequestrata al ricorrente in data 19/07/2022 in esecuzione di decreto di perquisizione e sequestro del 13/07/2022 in relazione ad un procedimento penale (n. 1810/2021 DDA) che vede il Castorino indagato per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, con il ruolo, quanto al reato associativo, di promotore del sodalizio. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamenta in particolare, con l'unico motivo di ricorso, la violazione di legge in riferimento all'articolo 253 del codice penale, per avere omesso, il pubblico ministero, nel decreto di perquisizione e sequestro, l'indicazione delle esigenze probatorie che rendono necessaria l'apposizione del vincolo reale sul bene. Sostiene, inoltre, l'insussistenza di qualsiasi vincolo di pertinenzialità tra il reato contestato e la somma sequestrata, di talchè il sequestro di quest'ultima avrebbe dovuto essere convalidato nei termini di legge quale sequestro di iniziativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Priva di pregio appare la censura secondo cui il sequestro avrebbe dovuto essere convalidato, in quanto il provvedimento emesso dal pubblico ministero in data 13 luglio 2022 conteneva espressa indicazione, tra le cose da ricercare e sottoporre a sequestro, del «denaro» che si supponeva costituire provento dei delitti contestati. Il riferimento è ovviamente all'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti», rammentandosi che costituisce corpo del reato «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo», tra cui rientrano anche eventuali somme di denaro. 3. Fondata, al contrario, è la doglianza principale. Per costante giurisprudenza della Corte, anche nella sua massima composizione (Sez. U., Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711; n. 36072 del 19/04/2018, Puddori, Rv. 273548), «il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti». Motivazione, aggiunge la Corte, in cui il «quantum» del compendio argomentativo dovrà essere più «sintetico» ovvero più «diffuso» in riferimento alla fase processuale in cui il provvedimento viene adottato (essendo ovviamente la fase delle indagini preliminari connotata da maggiore fluidità rispetto, ad esempio, alla fase cautelare o, ancor di più, a quella processuale). Nel caso di specie, il decreto di perquisizione e sequestro conteneva una indicazione meramente apparente delle esigenze probatorie («di quanto ... in ogni caso ritenuto utile alle indagini»), neppure compiutamente espressa nel provvedimento di rigetto emesso in data 4 ottobre 2022, in cui si dà atto del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato e della qualifica di corpo del reato della somma ma, ancora una volta, si omette ogni valutazione sulla necessità di apporre il vincolo probatorio. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al
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