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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 agosto 1995

Cassazione n. 08964/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1995 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 04/04/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- STE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito in via preliminare l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di remissione di querela, correlata procura speciale e accettazione dell'imputato; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che -preso atto della remissione della querela e della sua accettazione- ha concluso per l'annullamento senza rinvio per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 04/04/2023 della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza in data 01/06/2020 del Tribunale di Pordenone, che lo aveva condannato per il reato di truffa.

Deduce:

1. Violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non ha ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, celebrato all'udienza del 4 aprile 2023.

2. "Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all'esito di un giudizio svoltosi ai sensi del decreto legge n. 149 del 2020, art. 23, comma 4, senza che all'imputato fosse stato comunicato che l'udienza si sarebbe tenuta in presenza".

3. Sulla possibilità di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. alla luce della recente riforma Cartabia.

4. Successivamente, nel corso dell'udienza davanti a questa Corte, è stata depositata remissione di querela regolarmente accettata dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen..

2. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.

Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.

3. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 01 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1995 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 04/04/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- STE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito in via preliminare l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di remissione di querela, correlata procura speciale e accettazione dell'imputato; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che -preso atto della remissione della querela e della sua accettazione- ha concluso per l'annullamento senza rinvio per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 04/04/2023 della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza in data 01/06/2020 del Tribunale di Pordenone, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1. Violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non ha ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, celebrato all'udienza del 4 aprile 2023. 2. "Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all'esito di un giudizio svoltosi ai sensi del decreto legge n. 149 del 2020, art. 23, comma 4, senza che all'imputato fosse stato comunicato che l'udienza si sarebbe tenuta in presenza". 3. Sulla possibilità di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. alla luce della recente riforma Cartabia. 4. Successivamente, nel corso dell'udienza davanti a questa Corte, è stata depositata remissione di querela regolarmente accettata dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. 2. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. 3. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01 feb
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