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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 14748/2026

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IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia e lesioni personali; - che, con separate memorie, depositate il 13 febbraio e il 10 marzo 2026, la parte civile costituita ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; - che la prima censura contenuta nell'unico motivo di ricorso - a mezzo della quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato al momento della decisione di secondo grado - non considera l'interruzione intervenuta con la lettura del dispositivo di primo grado (Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328), sicché, alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado, non era decorso né il termine di prescrizione ordinario (sei anni), né quello di prescrizione massima (sette anni e sei mesi); - che le ulteriori censure - che deducono violazione di legge, in relazione agli artt. 52, 62, 612 e 581 cod. pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie - sono, in questa sede, indeducibili, risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie e postulando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, esulando, com'è noto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944) ed avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dato atto della ritenuta infondatezza dell'assunto difensivo (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che, infine, non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata, per come detto in precedenza, nel deposito di due memorie difensive, una tempestiva, che, tuttavia, non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino), e una tardiva, in quanto, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi previsti dell'art. 611 cod. proc. pen.; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia e lesioni personali; - che, con separate memorie, depositate il 13 febbraio e il 10 marzo 2026, la parte civile costituita ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; - che la prima censura contenuta nell'unico motivo di ricorso - a mezzo della quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato al momento della decisione di secondo grado - non considera l'interruzione intervenuta con la lettura del dispositivo di primo grado (Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328), sicché, alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado, non era decorso né il termine di prescrizione ordinario (sei anni), né quello di prescrizione massima (sette anni e sei mesi); - che le ulteriori censure - che deducono violazione di legge, in relazione agli artt. 52, 62, 612 e 581 cod. pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie - sono, in questa sede, indeducibili, risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie e postulando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, esulando, com'è noto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944) ed avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dato atto della ritenuta infondatezza dell'assunto difensivo (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che, infine, non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata, per come detto in precedenza, nel deposito di due memorie difensive, una tempestiva, che, tuttavia, non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino), e una tardiva, in quanto, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi previsti dell'art. 611 cod. proc. pen.; 2 P.Q.M
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