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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 10639/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnata ordinanza, resa dal Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare, aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che aveva respinto l'istanza di autorizzazione al lavoro a norma dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., avanzata nell'interesse del ricorrente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Con atto scritto e trasmesso tramite pec nella cancelleria della Corte di cassazione il 23 gennaio scorso, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse alla relativa trattazione, essendo stata nelle more rilasciata la predetta autorizzazione.

3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità della stessa.

Qualora, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnata ordinanza, resa dal Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare, aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che aveva respinto l'istanza di autorizzazione al lavoro a norma dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., avanzata nell'interesse del ricorrente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Con atto scritto e trasmesso tramite pec nella cancelleria della Corte di cassazione il 23 gennaio scorso, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse alla relativa trattazione, essendo stata nelle more rilasciata la predetta autorizzazione. 3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità della stessa. Qualora, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024.
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