CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 08796/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3139-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 597/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 445/2016; Oggetto R.G.N.3139/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 3139/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.7.18 n. 597 , l a Corte d’appello di Messina respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da quest’ultima nei confronti dell’Inps, volta a conseguire il riconoscimento, quale bracciante agricolo, del proprio diritto all’iscrizione, per gli anni dal 2002 al 2005, nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune competente, previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di cancellazione comunicatile dall’Inps. Chiedeva, altresì, l’annullamento del provvedimento di revoca della pensione di vecchiaia, sul presupposto della intervenuta cancellazione per gli anni suindicati, nonché la declaratoria di illegittimità della procedura di recupero dei ratei pensionistici ritenuti dall’Inps illegittimamente corrisposti per il periodo dal 1.5.2007 al 30.11.2012, per l’importo di € 32.864,031. Chiedeva, in subordine, il risarcimento del danno arrecatole dall’Inps per inadempimento degli obblighi inerenti l’esatta certificazione della situazione contributiva, che quantificava in € 20.000,00. Il tribunale dichiarava l’irripetibilità dei ratei pensionistici per il periodo dal 1.5.2007 al 30.11.2012 e rigettava la domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia, in quanto a suo avviso, il Crisafulli non aveva fornito la prova di aver lavorato in regime di subordinazione in agricoltura, nei periodi indicati in ricorso, non avendo i testi riferito circostanze indicative del rapporto di lavoro subordinato. Il medesimo tribunale riteneva, invece, sufficiente la documentazione allegata agli atti dall’Inps consistente nei verbali ispettivi, al fine di comprovare l’insussistenza del dedotto rapporto lavorativo instaurato con la ditta datrice.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, rilevando come fosse stato provato dall’Istituto previdenziale, attraverso l’attività ispettiva sia il difetto di redditività dei terreni (che rendevano antieconomico l’instaurazione del rapporto di lavoro) che l’omesso pagamento dei contributi. Veniva, invece, accolto l’appello incidentale dell’Inps in merito alla restituzione dei ratei pensionistici per il periodo dal maggio 2007 al novembre 2012, in quanto la somma erogata era frutto non già di errore dell’Inps, ma della condotta dolosa del Crisafulli, volta a simulare la sussistenza di un rapporto di lavoro in agricoltura, per gli anni indicati. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché sulla base di una erronea ricostruzione in fatto, la Corte territoriale aveva ritenuto che la prova del rapporto di lavoro fosse risultata insufficiente, perché generica con conseguente revoca della pensione di vecchiaia (oggetto di giudizio) sulla base di un provvedimento di cancellazione che non le era stato neppure notificato e senza che la Corte d’appello avesse tenuto in considerazione che la pensione di vecchiaia non è neppure revocabile. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 54 della legge n. 88/89, dell’art. 7 della legge n. 241/90, dell’art. 1 comma 136 della legge n. 311/04, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva considerato che non poteva trovare applicazione il principio generale dell’annullamento in autotutela della pensione, essendo stato l’accertamento della carenza del requisito contributivo, per la concessionedella pensione, tardivo, cioè emesso oltre i tre anni dall’iniziale riconoscimento della stessa pensione, secondo le norme di cui in rubrica. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1362, 1363, 1218, 1175 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, per avere omesso di valutare gli atti e i documenti di causa, aveva ricostruito la fattispecie del dolo della ricorrente, al fine di giustificare il provvedimento di annullamento della pensione, senza sottoporre a vaglio il comportamento negligente dell’Inps, al quale poteva correlarsi una responsabilità risarcitoria, perché in un primo momento era stato riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia e dopo aver impiegato cinque anni e mezzo per chiudere l’indagine ispettiva, aveva deciso di revocare la predetta pensione, annullando precedenti anni di contribuzione. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 80 terzo comma del RD 1422/24, dell’art. 13 della legge 412/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto ripetibili le somme erogate, benché la loro erogazione fosse frutto di errore dell’Inps. Il primo motivo, in disparte i profili d’inammissibilità e di non autosufficienza, è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ L'atto di concessione della pensione è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurata che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (Cass. n. 14295/11).Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che la prova offerta dalla ricorrente della sussistenza dei presupposti fattuali e giudici del dedotto rapporto di lavoro, fosse stata insufficiente. Il secondo motivo è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” (Cass. n. 20604/14). Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, in difetto della prova della sussistenza dei presupposti fattuali del rapporto di lavoro subordinato, non potesse fondarsi la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale, pur in presenza di disfunzioni procedimentali addebitabili all’Istituto. Il terzo motivo, in disparte i profili d’inammissibilità della censura perché relativa al merito della decisione, è infondato. Infatti, questa Corte di cassazione, ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonchè anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014). Il quarto motivo è inammissibile; infatti, la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello fondata sull’accertamento di fatto della sussistenza del dolo in capo alla ricorrente, circostanza che aveva determinato l’erronea corresponsione in suo favore ei ratei pensionistici da parte dell’Istituto previdenziale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti del versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a t