CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 36386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1486/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FIRENZE n. 1751/2021 depositata il25/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 1715/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 25 giugno 2021. 2 - [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso con ricorso incidentale condizionato in punto di regolamentazione delle spese processuali. 3 - Il Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente l'appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di pace di Firenze del 29 ottobre 2018 ed ha così condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 3.808,91, oltre rivalutazione ed interessi compensativi, atitolo di ingiustificato arricchimento. 3.1. - [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto dell'11 giugno 2010 la quota del 99% di un immobile per civile abitazione sito in Firenze, via L. Ximenes n. 20, divenendone, in seguito, unico proprietario in data 20 maggio 2013.L’unità immobiliare si trova all'interno di un condominio costituito da due corpi di fabbrica (“A” e “B”) con coperture distinte e alcune parti comuni. L’appartamento acquistato del [OSCURATO:PERSONA] di trova nel corpo “A”. I venditori nell’atto dell’11 giugno 2010 avevano dichiarato la libertà dell’immobile da garanzie reali, trascrizioni, vincoli ed oneri e non avevano fatto alcun riferimento all'esistenza di eventuali accordi o regolamenti condominiali. In data 29 febbraio 2016 l'assemblea condominiale aveva poi deliberato il rifacimento del tetto dell'edificio "B", ponendone le spese anche a carico dei condomini dell'edificio "A" in forza di un accordo sottoscritto dai condomini alcuni anni prima. Tale accordo prevedeva che le spese di rifacimento della copertura dell'edificio "A", allora in corso (i giudici del merito hanno accertato che si trattava dell’anno 2001) e quelle future relative al rifacimento del tetto dell'edificio "B", venissero indistintamente assunte dai condomini di entrambi gli edifici. Dell’esistenza di tale accordo i venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano messo al corrente il compratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva perciò domandato di essere da loro tenuto indenne rispetto alle pretese del Condominio, la cui assemblea in data 15 dicembre 2016 aveva poi approvato il consuntivo, ponendo a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 3.808,81 per gli interventi effettuati sul tetto di copertura dell'edificio "B". Considerata l’urgenza dei lavori, il [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato l’importo richiesto dal Condominio e poi agito dinanzi al Giudice di pace di Firenze per ottenere il rimborso della stessa somma dai propri danti causa, ai sensi degli artt. 1218, 1175 e 1375 c.c., oltre al risarcimento dei danni, ovvero, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il primo giudice respinse le domande. 3.2. - Il Tribunale è partito dal contenuto dell’accordo fatto risalire all’anno 2001, riportandone il testo: "I lavori straordinari eseguiti sul tetto di copertura degli appartamenti dei signori - Carmagnini - Brichieri - [OSCURATO:PERSONA] sono stati pagati da tutti i condomini. Pertanto, lo stesso criterio sarà adottato quando si riterrà necessaria la riparazione dell'altra porzione del tetto di copertura dei sig.ri: - Cellini - Giunti - Gualtieri - Picchi anche in tal caso tutti i condomini contribuiranno alle spese di riparazione. Questo criterio di riparazione non è modificabile se non all'unanimità dei condomini".Il Tribunale di Firenze ha quindi qualificato tale accordo sottoscritto dai sette condomini del Condominio di via Ximenes n. 20, posto a fondamento del riparto delle spese approvato nel 2016 per i lavori straordinari di rifacimento del tetto dell'edificio "B", come convenzione ex art. 1123, comma 1, c.c. in deroga al regime di suddivisione delle spese condominiali. La sentenza impugnata ha negato motivatamente che ad una siffatta convenzione potesse riconoscersiefficacia reale, con conseguente opponibilità anche nei confronti dei successori dei condomini originari, e ciò in forza dell’art. 1372 c.c.Il Tribunale ha peraltro escluso che fosse stata dedotta l'esistenza di una manifestazione di volontà del [OSCURATO:PERSONA] di adesione all'accordo in questione. Ancora, il giudice di appello ha smentito la configurabilità di oneri o diritti reali o personali non apparenti che diminuissero il libero godimento dell’immobile venduto, ai fini del risarcimento dei danni ex art.1489c.c., ed ha definito nuova e perciò inammissibile la domanda svolta in appello per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, escludendo in ogni caso la ravvisabilità della stessa in relazione alla mancata comunicazione al compratore dell'esistenza della convenzione in oggetto. Quanto, invece,alla domanda a titolo di arricchimento senza causa, il Tribunale di Firenze ha valutato se il pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 3.808,91, integrasse una ipotesi di adempimento di debito altrui. Sulla base della ravvisata efficacia obbligatoria del patto dedotto in lite, il giudice di appello ha allora concluso che lo stesso vincolasse [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva sottoscritto anche per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha così affermato che l’obbligo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] di provvedere in futuro a contribuire alle spese di riparazione dell'altra porzione del tetto di copertura degli immobili di proprietà dei condomini Cellini, Giunti, Gualtieri e Picchi fosse riconducibile ad un accollo (interno) di un debito futuro: tale debito sarebbe venuto ad esistenza allorquando, in data 15 dicembre 2016, l'assemblea condominiale aveva approvato il bilancio consuntivo relativo ai lavori straordinari di rifacimento del tetto dell'edificio "B", ripartendo la spesa sulla base di quell’accordo. [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato il debito del [OSCURATO:PERSONA] e ciò per il Tribunale aveva generato un indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore [OSCURATO:PERSONA], cui rimediare con l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento. 4 - Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in particolare degli artt. 1363, 1366 e 1371 c.c., in relazione alla scrittura di ripartizione delle spese dei lavori straordinari sul tetto del Condominio di via Ximenes n. 20. La censura critica la sentenza impugnata per aver dato “per scontato che si tratti di una convenzione derogativa ai sensi dell’art. 1123 comma 1 c.c., mentre alcun elemento interpretativo avalla la tesi che anche il contenuto della medesima sia configurabile come convenzione ex art. 1123 c.c. che deroga al regime legale di ripartizione delle spese”. Si dice che il [OSCURATO:PERSONA] abbia descritto nelle sue difese un edificio “A” e un edificio “B”, “mentre tale distinzione non esiste giuridicamente dal momento che non è stato sciolto il Condominio per il tetto e non sono stati costituiti due distinti Condomini legati da un rapporto di super condominio per le parti comuni”. Il secondo motivo di ricorso reca la rubrica: “Sulla qualificazione dell’accordo di ripartizione delle spese. Violazione delle norme e principi in materia di spese condominiali”. Si allude alla “incertezza giurisprudenziale in ordine all’efficacia della convenzione derogativa ex art. 1123 comma 1 c.c.”, giacché “secondo l’orientamento tradizionale, il vincolo sorto in forza dell’accordo sarebbe qualificabile come obligatio propter rem mentre, secondo l’orientamento più recente, tale qualifica sarebbe esclusa, sulla base dell’assunto che tali obbligazioni non possono sorgere da atti di autonomia privata”. La censura sostiene che “il patto del 2001 non contiene il criterio di ripartizione; tale criterio è stato definito nell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla presenza del condomino sig. [OSCURATO:PERSONA] prevendendo la ripartizione in base alle quote millesimali”. Si obietta che “in nessun grado di giudizio è stato dimostrato che, in assenza del patto del 2001, l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto contribuire alla manutenzione di una parte comune (tetto) inbase alle tabelle millesimali”. Il terzo motivo di ricorso si sofferma “sulla non applicabilità nel caso concreto dell’art. 1489 c.c. e sulle conseguenze applicative della norma”, nonché sulla “omessa valutazione dell’art. 1485 c.c.”. La considerazione del ricorrente è che “se si tratta di regolamento contrattuale di condominio efficace solo nei confronti dei firmatari non si è in presenza né di un onere (in quanto trattasi di obbligazione personale) né di un diritto reale né di un diritto personale di godimento”. Il quarto motivo di ricorso indica in rubrica la “non configurabilità dell’arricchimento ingiustificato” e la “erronea valutazione di fatti decisivi”. La censura è così argomentata: “Per quanto esposto nei paragrafi precedenti circa l’interpretazione del patto del 2001, il sig. [OSCURATO:PERSONA] nulla doveva al Condominio e il sig. [OSCURATO:PERSONA], al più, ha pagato un debito proprio. (… ) il Giudice di Appello, in contrasto con i fatti dedotti in causa dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ritiene che l’attuale resistente abbia adempiuto ex art. 1180 c.c., tuttavia tale ricostruzione non trova riscontro nella difesa svolta in due gradi di giudizio dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il quale a pag. 4 dell’atto di citazione in primo grado ha espressamente dichiarato che il patto del 2001 contiene un impegno che obbliga ora il successore a titolo particolare (l’attore acquirente) a sostenere le spese relative alla copertura dell’edificio B così come richiesto dal Condominio medesimo in forza dell’accordo”. Ed ancora: “il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso adempiere in luogo del terzo ex art. 1180 c.c. ma ha ritenuto di adempiere un obbligo proprio. Quindi, nel caso di specie non trova applicazione l’art. 2041 c.c. ma, al più, l’art. 2036 c.c. ovvero trattasi di indebito soggettivo”. Il quinto motivo di ricorso è rubricato “sulla modifica delle domande svolte dal signor [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e grado di appello”. Si allega la diversità delle domande svolte in appello dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle conclusioni rassegnate in primo grado e si “chiede conferma della sentenza del Tribunale di Firenze pag. 8” quanto alla novità della domanda per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. 5 - Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del solo quarto motivo, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. 6 - Va premes so che il ricorso non è stato intimato né notificato a [OSCURATO:PERSONA], parte dei pregressi gradi di merito, ma, trattandosi di coobbligata solidale rispetto al credito oggetto di lite, trova applicazione l’art. 332 c.p.c., essendo l’impugnazione ormai preclusa. 7 - Il terzo ed il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto attengono ai capi della sentenza relativi alle domande ex art. 1489 c.c. e per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, che sono state rigettate dal Tribunale di Firenze e in ordine alle quali perciò il [OSCURATO:PERSONA] non ha interesse ad impugnare. 8 - Il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché non superano lo scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. e perché propongono alla Corte di cassazione di sovvertire alcuni apprezzamenti di merito compiuti dal Tribunale di Firenze sulla base di diversi dati di fatto, senza neppure indicare, ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. "come" e "quando" tali dati siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti. 8.1. - È un dato di fatto dato per acquisito dai giudici del merito e non più sovvertibile in questa sede, se non nei limiti di cui all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., che l’immobile oggetto della compravendita intervenuta nel 2010 inter partes è compreso nel complesso condominiale di via L. Ximenes n. 20 in Firenze e si trova nel corpo di fabbrica “A”, il quale ha un tetto distinto da quello che copre il corpo di fabbrica “B”. 8.2. - Al fine di accertare l'obb ligo dei condomini di sostenere le spese di manutenzione di un bene, ovvero, come nella specie, di un tetto, la cui comune appartenenza si "presume", ex art. 1117 c.c., "se non risulta il contrario dal titolo", occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7 luglio 1993, n. 7449), in quanto avente funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti, e poi se sussista un titolo contrario alla "presunzione" di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Se un tetto, sulla base di apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito, svolge la sua funzione di copertura e protezione soltanto per una autonoma parte dell’intero complesso condominiale e non costituisce struttura essenziale ai fini dell'esistenza stessa dell’intero fabbricato unitariamente considerato, le relative spese di conservazione sono ripartite per legge ai sensi dell'art. 1123, terzo comma, c.c., e cioè restano a carico del solo gruppo dei condomini che ne trae utilità. Tale regime legale, come tutti quelli dettati nei tre commi dell’art.1123 c.c., sono derogabili mediante espressa convenzione sottoscritta all’unanimità da tutti i condomini, la quale è espressione di autonomia contrattuale. La sostanza di una "diversa convenzione", ex art. 1123, comma 1, c.c., è, dunque, quella di una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini programmano che la portata degli obblighi di contribuzione alle spese sia determinata in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118, 1123 e ss. c.c. e 68 disp. att. c.c. 8.3. - Il Tribunale di Firenze, accertando la volontà delle parti in relazione al contenuto dell’accordo del 2001 sottoscritto dai sette condomini del Condominio di via Ximenes n. 20 (sulla base di indagine di fatto che non denota alcuna violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ed alla quale il ricorrente si contrappone meramente proponendo una propria lettura alternativa del testo negoziale), è pervenuto al risultato ermeneutico di ravvisare una convenzione ex art. 1123 c.c. in deroga ai criteri legali di riparto. In quell’accordo si dava atto che “i lavori straordinari eseguiti sul tetto di copertura degli appartamenti dei signori - Carmagnini - Brichieri - [OSCURATO:PERSONA] sono st ati pagati da tutti i condomini” e ci si obbligava ad adottare “lo stesso criterio … quando si riterrà necessaria la riparazione dell'altra porzione del tetto di copertura dei sig.ri: Cellini -Giunti - Gualtieri – Picchi”, nel senso che “tutti i condominicontribuiranno alle spese di riparazione”. I contraenti ebbero anche l’attenzione di precisare che “questo criterio di riparazione non è modificabile se non all'unanimità dei condomini". 8.4. - Va qui riaffermato che l’efficacia di una convenzione con la quale, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., si deroga al regime legale di ripartizione delle spese è soggetta alle regola della relatività degli effetti del contratto, di cui all’art. 1372 c.c., sicché essa è limitata alle parti che la stipulano e non si estende ai loro aventi causa a titolo particolare, se non attraverso uno degli strumenti negoziali all'uopo predisposti dall'ordinamento (delegazione, espromissione, accollo e cessione del contratto). Occorre, altrimenti, che gli aventi causa abbiano preso conoscenza della preesistente convenzione ex art. 1123, comma 1, c.c. al momento dell’acquisto ed abbiano manifestato il loro consenso nei confronti degli altri condomini (e non quindi soltanto nei confronti di chi abbia loro alienato la proprietà dell’immobile) (cfr. Cass. 4 luglio 2022, n. 21086; Cass. 9 agosto 1996, n. 7353). Non è nemmeno ipotizzabile la trascrivibilità di una convenzione di deroga ai criteri legali delle spese condominiali: vi osta il principio di tassatività della trascrizione immobiliare, essendo l’opponibilità degli effetti conseguente alla trascrizione propria soltanto degli atti e delle sentenze specificamente indicati negli artt. 2643 e 2645 c.c. Funzione della trascrizione, del resto, è quella non di fornire notizie sulle vicende riguardanti il patrimonio immobiliare, ma di risolvere eventuali conflitti fra più aventi causa; e la tipicità degli effetti della trascrizione e dei diritti reali non fa acquisire carattere reale ad un’obbligazione solo perché essa sia stata annotata nei registri immobiliari. Non rileva neppure l’ancora diffusa qualificazione come propter rem degli obblighi posti dagli artt. 1104 e 1123 c.c. a carico di ciascun comunista o condomino. La considerazione che l'obbligo di pagare i contributi condominiali trova la sua ragione d'essere in un rapporto di carattere reale è cosa esatta, ma priva di conseguenze giuridiche: fa difetto alle spese condominiali quella ambulatorietà dal lato passivo che costituisce una delle caratteristiche essenziali delle obbligazioni propter rem. L’obbligo di pagamento delle spese condominiali non è affatto ambulatorio, in quanto la titolarità del diritto reale serve, in relazione ad esso, soltanto al fine di individuare chi sia debitore, di tal che, una volta sorta l'obbligazione, cessa ogni sua ambulatorietà. D’altro canto, il rapporto di connessione stabilito dal collegamento tra la titolarità di un rapporto obbligatorio ed una situazione di appartenenza deve sottostare alla stessa tipicità che domina i diritti reali, il che rileva anche al fine del problema della trascrivibilità delle obbligazioni ritenute propter rem . Appunto perché costitutive di figure legali tipiche, si ritiene che le obbligazioni reali possano sorgere per contratto solo nei casi e con il contenuto previsto dalla legge, ovvero quando una norma giuridica ammette che, in relazione ad un determinato diritto reale e in considerazione di esigenze permanenti di collaborazione e di tutela di interessi generali, il soggetto si obblighi ad una prestazione accessoria (si vedano, ad esempio, Cass. 15 ottobre 2018, n. 5673; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4572; Cass. 4 dicembre 2007, n. 25289; Cass. 20 agosto 1993, n. 8797; Cass. 7 settembre 1978, n. 4045). 8.5. – Va, pertanto, esente da censure il primo approdo cui è pervenuto il Tribunale di Firenze: l’accordo del 2001 sottoscritto da coloro che erano all’epoca i sette condomini del Condominio di via Ximenes n. 20, in forza del quale i medesimi signori Carmagnini, Brichieri e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e Cellini, Giunti, Gualtieri ePicchi, dall’altro, si obbligavano fra loro a contribuire ai lavori di manutenzione sia del tetto dell'edificio “A” che del tetto dell'edificio "B", prescindendo dall’art. 1123 comma 3 c.c., dava luogo adun rapporto meramente obbligatorio, attributivo in quanto tale di diritti e di obblighi a solo vantaggio e svantaggio delle persone indicate nel relativo atto costitutivo. 9. Può ora passarsi all’esame del quarto motivo di ricorso. 9.1. Questa Corte ha certamente affermato più volte il principio, richiamato dal Tribunale di Firenze, secondo cui l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art.1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, comma 3, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (così Cass. Sezioni Unite 29 aprile 2009, n. 9946; il principio è stato più volte ribadito di recente proprio in tema di pagamento di spese condominiali: Cass. 22 aprile 2022, n. 12926; Cass. 20 maggio 2019, n. 13505; Cass. 11 agosto 2017, n. 20073 ; Cass. 9 gennaio 2017, n. 199). 9.2. - Tale principio è stato tuttavia applicato nel caso in esame, riconoscendo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA] l'indennizzo da ingiustificato arricchimento per aver pagato al Condominio di via L. Ximenes n. 20 la somma di € 3.808,81 relativa agli interventi effettuati sul tetto di copertura dell'edificio "B", importo posto a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel consuntivo condominiale approvato dall’assemblea in data 15 dicembre 2016. Così facendo, il [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia adempiuto spontaneamente ad un’obbligazione verso il Condominio effettivamente gravante sul [OSCURATO:PERSONA]. Per la stessa ricostruzione sposata dal Tribunale, dall’accordo sottoscritto nel 2001 nascevano obblighi personali tra i signori Carmagnini, Brichieri e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e i signori Cellini, Giunti, Gualtieri ePicchi, dall’altro, e non obblighi indistinti verso il Condominio di via L. Ximenes n. 20, quale che fossero i successivi mutamenti soggettivi della composizione della compagine condominiale. Dalla deliberazione dell’assemblea condominiale del 29 febbraio 2016, che approvò il rifacimento del tetto dell'edificio "B", e dalla deliberazione assembleare del 15 dicembre 2016, che approvò il bilancio consuntivo relativo ai lavori straordinari, non sorgeva alcun obbligo di contribuire alle spese in capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale non rivestiva più lo status di condomino, avendo alienato l’immobile con atti dell'11 giugno 2010 e del 20 maggio 2013. Le deliberazioni assembleari approvate nel 2016 avevano, piuttosto, valore costitutivo della obbligazione del condomino [OSCURATO:PERSONA] di con correre alle spese, per l’efficacia riconosciuta dall’art. 1137 c.c. Tali delibere potevano essere impugnate dal [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 n. 2 c.c., sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi svantaggiose per il singolo condomino, potendo tali deroghe conseguire soltanto da una convenzione cui egli abbia aderito (Cass. Sezioni Unite 5 maggio 1980, n. 2929). Pertanto, dal pagamento eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] al Condominio non derivava né l’estinzione di un debito di [OSCURATO:PERSONA] verso la gestione condominiale, né conseguentemente alcun vantaggio economico ricevuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 9.3. Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il [OSCURATO:PERSONA] ha, fra l’altro, dedotto che il rilievo che egli avrebbe “pagato un debito proprio (e non del venditore), avente origine dalle delibere condominiali del 2016” costituisce questione “del tutto nuova, mai affrontata nei precedenti gradi di giudizio e inammissibile in questa sede”. Sennonché, a fronte di domanda di chi sia subentrato nei diritti di un condomino volta a conseguire dall’alienante la ripetizione di quanto pagato al condominio a titolo di contribuzione alle spese per le parti comuni, l’allegazione che il convenuto non fosse tenuto ad adempiere tale debito verso la gestione condominiale costituisce oggetto di una mera difesa, o di eccezione in senso lato, e perciò, ove non necessiti di accertamenti di fatto, può essere svolta anche per la prima volta in cassazione. Nella stessa memoria del controricorrente sono anche illustrate le ragioni per cui egli non impugnò le deliberazioni assembleari del 2016, ovvero: l’incertezza giurisprudenziale dell’epoca sull’efficacia reale o obbligatoria di una convenzione di deroga al regime legale di ripartizione delle spese condominiali ed il correlato rischio di subire una soccombenza processuale, il mantenimento di “ottimi rapporti condominiali”, la necessità di consentire una tempestiva esecuzione degli urgenti interventi di rifacimento tetto. Tuttavia in tal modo il controricorrente sembra, piuttosto, prefigurare una sorta di tutela dell’affidamento incolpevole riposto in una data interpretazione giurisprudenziale delle norme di carattere sostanziale (per la cui irrilevanza si rinvia a Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11300; Cass. Sez. 6-1, 03/09/2013, 20172), il che non vale evidentemente a fondare un obbligo per il venditore di rimborsare al compratore i pagamenti da quest’ultimo effettuati al condominio prestando acquiescenza a quelle delibere. 10. L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale condizionato per violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di appello. La censura dedotta col ricorso incidentale condizionato è infatti diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è inevitabilmente destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio. 11. - Il quarto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] va perciò accolto, vanno dichiarati inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo dello stesso ricorso principale e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti della censura accolta, con rinvio al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Sulla domanda di restituzione delle somme versate proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c. deve pronunciare il giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.). P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili