Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 33132/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ssazione ORDINANZA sul ricorso 13095-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per revocazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA]- GLIO, 33 - ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO, - intimata - per la revocazione dell'ordinanza n. 24614 del 2020 della Corte di cassazione, sezione quarta civile, depositata il 4 novembre 2020.

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. (2c [OSCURATO:PERSONA] 22_,

1. Con ordinanza n. 24614 del 2020, depositata il 4 novembre .idg 2 o 2020, questa Corte ha rigettato il ricorso principale proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], «Avvocato in servizio presso l'Avvocatura della Regione Abruzzo nella posizione giuridica D3», contro la decisione della Corte d'appello di L'Aquila n. 923 del 2014, che ha respinto le domande risarcitorie formulate nei confronti della Regione Abruzzo per il «non corretto svolgimento delle procedure di assegnazione di incarichi dirigenziali temporanei».

Questa Corte, in virtù del rigetto del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della Regione e ha regolato le spese del giudizio di legittimità in applicazione del principio della soccombenza (pagina 14, punto 54).

La ricorrente è stata condannata a rifondere alla Regione l'importo di Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle «spese prenotate a debito».

Per quel che in questa sede ancora rileva, l'ordinanza in esame ha scrutinato in via preliminare la questione della tempestività del controricorso contenente ricorso incidentale (pagina 6, punto 17) e ha osservato, a tale riguardo, che «dalla copia della notifica effettuata a mezzo del servizio postale alla Regione Abruzzo presso l'Avvocatura Generale dello Stato risulta che la procedura notificatoria attivata il 6 maggio 2015 si è conclusa 1'11 maggio 2015 e che la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale è stata avviata il 19 giugno 2015».

Poste tali premesse, l'ordinanza afferma che sono stati rispettati i termini prescritti dall'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. e che si deve dunque reputare tempestivo il controricorso della Regione Abruzzo, poi depositato in cancelleria il 9 luglio 2015.

Tempestività ribadita anche al punto 53 (pagina 14).

2. [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione l'ordinanza menzionata.

3. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

4. Con ordinanza n. 9573 del 2022, depositata il 24 marzo 2022, questa Corte ha rimesso alla sezione semplice la decisione sul ricorso, in quanto non ha ravvisato i presupposti di cui all'art. 391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. per la decisione da parte della sezione indicata nell'art. 376, primo comma, del codice di rito.

5. Il ricorso è stato quindi fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.

6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, formulato in relazione agli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, cod. proc. civ., la signora [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione dell'ordinanza n. 24614 del 2020.

La ricorrente imputa a questa Corte un'errata percezione degli atti di causa, per avere supposto come vera una circostanza - la mancanza di una preventiva notificazione del ricorso principale mediante PEC - smentita in maniera incontestabile dalle risultanze di causa.

In conseguenza del dedotto errore revocatorio, che non riguarderebbe l'attività interpretativa e valutativa del giudice e non cadrebbe su una circostanza controversa trattata nella pronuncia del giudice, l'ordinanza impugnata avrebbe reputato tempestivo il ricorso incidentale della Regione Abruzzo e avrebbe pertanto condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

2. Il ricorso è ammissibile.

2.1. In linea generale, si deve ribadire che l'istanza di revocazione di un provvedimento di questa Corte (art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ.) presuppone, ai fini della sua ammissibilità, la deduzione di un errore di fatto, sempre che la circostanza oggetto dell'erronea percezione non rappresenti un punto controverso, affrontato nella pronuncia del giudice.

L'errore revocatorio si sostanzia «in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale» (fra le molte, di recente, Cass., sez.

II, 30 maggio 2022, n. 17379).

In virtù dell'errore di fatto, si formano due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto: l'una emerge dalla decisione di questa Corte, impugnata per revocazione, e l'altra emerge dagli atti e dai documenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).

L'errore, per dar luogo alla revocazione, dev'essere essenziale e decisivo: senza l'errore, il giudice sarebbe giunto a conclusioni diverse e diverso sarebbero stato l'esito della lite.

L'errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, riverberandosi soltanto sulla pronuncia di questa Corte (Cass., sez.

I, 22 ottobre 2018, n. 26643).

L'errore, inoltre, dev'essere rilevabile ictu ocu/i, sulla scorta del raffronto tra la decisione impugnata e gli atti di causa, senza l'ausilio di più approfondite indagini ermeneutiche (Cass., sez.

VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3).

Non integra, invece, errore revocatorio l'errore che tragga origine da un giudizio o che investa la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali (Cass., sez.

III, 29 marzo 2022, n. 10040).

2.2. Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, si ravvisano i tratti distintivi dell'errore revocatorio.

Per una mera svista, che non implica alcun giudizio, la notificazione effettuata via PEC in data anteriore non è stata percepita.

Non si può dunque discorrere di un'erronea valutazione di risultanze processuali esattamente percepite nella loro oggettività.Sul fatto storico della preventiva notificazione del ricorso mediante PEC, che non forma oggetto di contrasto tra le parti, l'ordinanza impugnata non formula alcuna valutazione, neppure implicita, che prediliga consapevolmente l'una o l'altra delle posizioni che nel dibattito processuale si siano contrapposte.

L'errore denunciato con il ricorso ex art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. ha natura percettiva e traspare prima facie dal mero raffronto tra la motivazione dell'ordinanza impugnata, che considera avvenuta la sola notificazione con il servizio postale, e gli atti di causa, debitamente prodotti anche nel presente giudizio, che avvalorano l'antecedente notificazione via PEC.

Non appaiono indispensabili quelle più laboriose ricostruzioni ermeneutiche, che di per sé escludono la sussistenza di un errore di fatto.

Si deve ritenere, infine, ammissibile un ricorso che censuri la sola statuizione sulle spese di lite in favore della parte che non si sia ritualmente costituita (Cass., sez.

III, 28 giugno 2005, n. 13915): come ha già avuto occasione di puntualizzare questa Corte, ben può concentrarsi sul solo profilo delle spese processuali «l'interesse specifico della parte ricorrente, la quale non ha prospettato un ulteriore e diverso interesse ad una statuizione di accoglimento del precedente ricorso per cassazione» e a una più favorevole decisione sul merito della lite (Cass., sez.

III, 19 maggio 2021, n. 13599).

3. La domanda di revocazione è fondata.

Il ricorso per cassazione è stato notificato via PEC il 6 maggio 2015, con notificazione eseguita sia alla sede centrale che a quella distrettuale dell'Avvocatura dello Stato.

Con il ricorso per revocazione, è stata prodotta la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta, il 6 maggio 2015, il perfezionarsi del procedimento notificatorio.

Sicché non rileva la successiva notificazione mediante il servizio postale, della quale ha tenuto conto l'ordinanza impugnata, senza avvedersi della precedente notificazione mediante PEC.

Dall'ordinanza impugnata per revocazione emerge che il controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, è stato notificato il 19 giugno 2015 ed è stato quindi depositato in cancelleria il 9 luglio 2015.

Al caso di specie, così ricostruito alla luce della documentazione prodotta con il ricorso per revocazione e delle stesse affermazioni del provvedimento impugnato si attagliano i principi di diritto enunciati da questa Corte: «[I]l termine, di complessivi quaranta giorni, di cui all'art. 369 c.p.c. e art. 370 c.p.c., per la proposizione del controricorso decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica.

Ne consegue che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso» (Cass., S.U., 20 marzo 2020, n. 7454, punto 1.3.).

Il termine per la proposizione del controricorso è di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso (art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), a sua volta fissato in «venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto» (art. 369, primo comma, cod. proc. civ.) e, in particolare, dal perfezionamento della notificazione per il destinatario (Cass., 28 dicembre 2006, n. 27596).

Nel computo del termine indicato, occorre avere riguardo alla prima notificazione ritualmente eseguita, perfezionatasi il 6 maggio 2015.

La notificazione del controricorso, avviata il 19 giugno 2015, è dunque tardiva, assumendo come dies a quo per il decorso dei complessivi quaranta giorni prescritti dal codice di rito il 6 maggio 2015, data di perfezionamento della prima notifica anche nei confronti del destinatario.

Il controricorso inammissibile per tardività della notificazione non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nella liquidazione dei compensi (Cass., sez.

III, 2 novembre 2010, n. 22269).

L'ordinanza impugnata per revocazione ha pronunciato invece sulle spese di lite, sull'erroneo presupposto della tempestività del controricorso.

La falsa percezione si rivela, dunque, decisiva.

Conseguentemente, l'istanza dev'essere accolta.

Con il ricorso per revocazione, la Oddi si è limitata a chiedere l'esclusione delle spese relative alla costituzione in giudizio della Regione per il tramite di un atto difensivo tardivo.

In sede di giudizio rescissorio, dev'essere dunque revocata la statuizione sulle spese di lite relative al giudizio di legittimità.

Ne consegue che non sono dovute le spese del giudizio di cassazione relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila.

4. Nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese del presente giudizio.

La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può essere emessa a carico della parte soccombente anche d'ufficio, e anche in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima (Cass., sez.

II, 31 ottobre 2013, n. 24560; Cass., sez.

I, 22 ottobre 2007, n. 22106; Cass., sez.

II, 7 dicembre 1999, n. 13724).

Nella specie, la ricorrente ha chiesto a questa Corte di condannare la Regione Abruzzo alla rifusione delle spese del giudizio «nel caso di costituzione» (conclusioni a pagina 8).

Condizione che, tuttavia, in difetto di attività difensiva della parte resistente, non si è verificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, per l'effetto, revoca l'impugnata ordinanza, limitatamente alla statuizione di condanna di P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssazione ORDINANZA sul ricorso 13095-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per revocazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA]- GLIO, 33 - ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO, - intimata - per la revocazione dell'ordinanza n. 24614 del 2020 della Corte di cassazione, sezione quarta civile, depositata il 4 novembre 2020. Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. (2c [OSCURATO:PERSONA] 22_, 1. Con ordinanza n. 24614 del 2020, depositata il 4 novembre .idg 2 o 2020, questa Corte ha rigettato il ricorso principale proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], «Avvocato in servizio presso l'Avvocatura della Regione Abruzzo nella posizione giuridica D3», contro la decisione della Corte d'appello di L'Aquila n. 923 del 2014, che ha respinto le domande risarcitorie formulate nei confronti della Regione Abruzzo per il «non corretto svolgimento delle procedure di assegnazione di incarichi dirigenziali temporanei». Questa Corte, in virtù del rigetto del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della Regione e ha regolato le spese del giudizio di legittimità in applicazione del principio della soccombenza (pagina 14, punto 54). La ricorrente è stata condannata a rifondere alla Regione l'importo di Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle «spese prenotate a debito». Per quel che in questa sede ancora rileva, l'ordinanza in esame ha scrutinato in via preliminare la questione della tempestività del controricorso contenente ricorso incidentale (pagina 6, punto 17) e ha osservato, a tale riguardo, che «dalla copia della notifica effettuata a mezzo del servizio postale alla Regione Abruzzo presso l'Avvocatura Generale dello Stato risulta che la procedura notificatoria attivata il 6 maggio 2015 si è conclusa 1'11 maggio 2015 e che la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale è stata avviata il 19 giugno 2015». Poste tali premesse, l'ordinanza afferma che sono stati rispettati i termini prescritti dall'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. e che si deve dunque reputare tempestivo il controricorso della Regione Abruzzo, poi depositato in cancelleria il 9 luglio 2015. Tempestività ribadita anche al punto 53 (pagina 14). 2. [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione l'ordinanza menzionata. 3. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 4. Con ordinanza n. 9573 del 2022, depositata il 24 marzo 2022, questa Corte ha rimesso alla sezione semplice la decisione sul ricorso, in quanto non ha ravvisato i presupposti di cui all'art. 391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. per la decisione da parte della sezione indicata nell'art. 376, primo comma, del codice di rito. 5. Il ricorso è stato quindi fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, formulato in relazione agli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, cod. proc. civ., la signora [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione dell'ordinanza n. 24614 del 2020. La ricorrente imputa a questa Corte un'errata percezione degli atti di causa, per avere supposto come vera una circostanza - la mancanza di una preventiva notificazione del ricorso principale mediante PEC - smentita in maniera incontestabile dalle risultanze di causa. In conseguenza del dedotto errore revocatorio, che non riguarderebbe l'attività interpretativa e valutativa del giudice e non cadrebbe su una circostanza controversa trattata nella pronuncia del giudice, l'ordinanza impugnata avrebbe reputato tempestivo il ricorso incidentale della Regione Abruzzo e avrebbe pertanto condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. 2. Il ricorso è ammissibile. 2.1. In linea generale, si deve ribadire che l'istanza di revocazione di un provvedimento di questa Corte (art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ.) presuppone, ai fini della sua ammissibilità, la deduzione di un errore di fatto, sempre che la circostanza oggetto dell'erronea percezione non rappresenti un punto controverso, affrontato nella pronuncia del giudice. L'errore revocatorio si sostanzia «in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale» (fra le molte, di recente, Cass., sez. II, 30 maggio 2022, n. 17379). In virtù dell'errore di fatto, si formano due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto: l'una emerge dalla decisione di questa Corte, impugnata per revocazione, e l'altra emerge dagli atti e dai documenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). L'errore, per dar luogo alla revocazione, dev'essere essenziale e decisivo: senza l'errore, il giudice sarebbe giunto a conclusioni diverse e diverso sarebbero stato l'esito della lite. L'errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, riverberandosi soltanto sulla pronuncia di questa Corte (Cass., sez. I, 22 ottobre 2018, n. 26643). L'errore, inoltre, dev'essere rilevabile ictu ocu/i, sulla scorta del raffronto tra la decisione impugnata e gli atti di causa, senza l'ausilio di più approfondite indagini ermeneutiche (Cass., sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3). Non integra, invece, errore revocatorio l'errore che tragga origine da un giudizio o che investa la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali (Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040). 2.2. Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, si ravvisano i tratti distintivi dell'errore revocatorio. Per una mera svista, che non implica alcun giudizio, la notificazione effettuata via PEC in data anteriore non è stata percepita. Non si può dunque discorrere di un'erronea valutazione di risultanze processuali esattamente percepite nella loro oggettività.Sul fatto storico della preventiva notificazione del ricorso mediante PEC, che non forma oggetto di contrasto tra le parti, l'ordinanza impugnata non formula alcuna valutazione, neppure implicita, che prediliga consapevolmente l'una o l'altra delle posizioni che nel dibattito processuale si siano contrapposte. L'errore denunciato con il ricorso ex art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. ha natura percettiva e traspare prima facie dal mero raffronto tra la motivazione dell'ordinanza impugnata, che considera avvenuta la sola notificazione con il servizio postale, e gli atti di causa, debitamente prodotti anche nel presente giudizio, che avvalorano l'antecedente notificazione via PEC. Non appaiono indispensabili quelle più laboriose ricostruzioni ermeneutiche, che di per sé escludono la sussistenza di un errore di fatto. Si deve ritenere, infine, ammissibile un ricorso che censuri la sola statuizione sulle spese di lite in favore della parte che non si sia ritualmente costituita (Cass., sez. III, 28 giugno 2005, n. 13915): come ha già avuto occasione di puntualizzare questa Corte, ben può concentrarsi sul solo profilo delle spese processuali «l'interesse specifico della parte ricorrente, la quale non ha prospettato un ulteriore e diverso interesse ad una statuizione di accoglimento del precedente ricorso per cassazione» e a una più favorevole decisione sul merito della lite (Cass., sez. III, 19 maggio 2021, n. 13599). 3. La domanda di revocazione è fondata. Il ricorso per cassazione è stato notificato via PEC il 6 maggio 2015, con notificazione eseguita sia alla sede centrale che a quella distrettuale dell'Avvocatura dello Stato. Con il ricorso per revocazione, è stata prodotta la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta, il 6 maggio 2015, il perfezionarsi del procedimento notificatorio. Sicché non rileva la successiva notificazione mediante il servizio postale, della quale ha tenuto conto l'ordinanza impugnata, senza avvedersi della precedente notificazione mediante PEC. Dall'ordinanza impugnata per revocazione emerge che il controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, è stato notificato il 19 giugno 2015 ed è stato quindi depositato in cancelleria il 9 luglio 2015. Al caso di specie, così ricostruito alla luce della documentazione prodotta con il ricorso per revocazione e delle stesse affermazioni del provvedimento impugnato si attagliano i principi di diritto enunciati da questa Corte: «[I]l termine, di complessivi quaranta giorni, di cui all'art. 369 c.p.c. e art. 370 c.p.c., per la proposizione del controricorso decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica. Ne consegue che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso» (Cass., S.U., 20 marzo 2020, n. 7454, punto 1.3.). Il termine per la proposizione del controricorso è di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso (art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), a sua volta fissato in «venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto» (art. 369, primo comma, cod. proc. civ.) e, in particolare, dal perfezionamento della notificazione per il destinatario (Cass., 28 dicembre 2006, n. 27596). Nel computo del termine indicato, occorre avere riguardo alla prima notificazione ritualmente eseguita, perfezionatasi il 6 maggio 2015. La notificazione del controricorso, avviata il 19 giugno 2015, è dunque tardiva, assumendo come dies a quo per il decorso dei complessivi quaranta giorni prescritti dal codice di rito il 6 maggio 2015, data di perfezionamento della prima notifica anche nei confronti del destinatario. Il controricorso inammissibile per tardività della notificazione non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nella liquidazione dei compensi (Cass., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22269). L'ordinanza impugnata per revocazione ha pronunciato invece sulle spese di lite, sull'erroneo presupposto della tempestività del controricorso. La falsa percezione si rivela, dunque, decisiva. Conseguentemente, l'istanza dev'essere accolta. Con il ricorso per revocazione, la Oddi si è limitata a chiedere l'esclusione delle spese relative alla costituzione in giudizio della Regione per il tramite di un atto difensivo tardivo. In sede di giudizio rescissorio, dev'essere dunque revocata la statuizione sulle spese di lite relative al giudizio di legittimità. Ne consegue che non sono dovute le spese del giudizio di cassazione relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila. 4. Nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese del presente giudizio. La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può essere emessa a carico della parte soccombente anche d'ufficio, e anche in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima (Cass., sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24560; Cass., sez. I, 22 ottobre 2007, n. 22106; Cass., sez. II, 7 dicembre 1999, n. 13724). Nella specie, la ricorrente ha chiesto a questa Corte di condannare la Regione Abruzzo alla rifusione delle spese del giudizio «nel caso di costituzione» (conclusioni a pagina 8). Condizione che, tuttavia, in difetto di attività difensiva della parte resistente, non si è verificata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, per l'effetto, revoca l'impugnata ordinanza, limitatamente alla statuizione di condanna di P
Sentenza Cassazione n. 33132/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris