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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39123/2022

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to la seguente SENTEN7A sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 98/11/1971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30/09/1064 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame del 17 febbraio 2022 visti Oli atti; il provvedimento impugnato ed í ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, per Vinammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -T L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame di Napoli, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di benevento che aveva applicato alla De qimnrpe a misura rAnb.!ArP F2l7arrIn quella rIP!! custodia in carcere ritenendoli entrambi gravemente indiziati dei reati di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti e, con riferimento cind SUld DC Simone, dilLhe di autoriciclaggio.

2. Gli indagati hanno proposto, a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorsi per cassazione formulando doglianze in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari.

J. difensore dei ricorrenti, avv.to [OSCURATO:PERSONA], munito di '..n-ocure speciali, ha presentato, nelle more della celebrazione dell'udienza odierna, formali rinunzie (entrambe dettiti luglio 2022) ai ricorsi i quali, pertanto, devono ritenersi inammissibili.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ai pagamento dpliís cnpcp prorper ;Ali e Al versamento riPlIA cnrnma di Puro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e LUIlddIlnd i ricorrenti di pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTEN7A sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 98/11/1971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30/09/1064 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame del 17 febbraio 2022 visti Oli atti; il provvedimento impugnato ed í ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, per Vinammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -T L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame di Napoli, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di benevento che aveva applicato alla De qimnrpe a misura rAnb.!ArP F2l7arrIn quella rIP!! custodia in carcere ritenendoli entrambi gravemente indiziati dei reati di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti e, con riferimento cind SUld DC Simone, dilLhe di autoriciclaggio. 2. Gli indagati hanno proposto, a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorsi per cassazione formulando doglianze in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari. J. difensore dei ricorrenti, avv.to [OSCURATO:PERSONA], munito di '..n-ocure speciali, ha presentato, nelle more della celebrazione dell'udienza odierna, formali rinunzie (entrambe dettiti luglio 2022) ai ricorsi i quali, pertanto, devono ritenersi inammissibili. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ai pagamento dpliís cnpcp prorper ;Ali e Al versamento riPlIA cnrnma di Puro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e LUIlddIlnd i ricorrenti di pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in