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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21447/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale locale, è stato dichiarato estinto per prescrizione il [OSCURATO:REA] cod. pen. e rideterminata la pena in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, in data 2 ottobre 2014.

2. Rilevato che con i due motivi di ricorso è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione al possibile utilizzo dell'abitazione da parte di soggetto diverso dall'imputato, aduso a lasciare nei pressi della porta di ingresso le chiavi anche in sua assenza nonché in ordine alla mancata esclusione della recidiva.

3. Quanto al primo motivo va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e 1l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotaWdi .una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito .(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello e che la Corte in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, ha confutato a pag. 2 della motivazione.

4. Quanto alla recidiva, erra la difesa nell'affermare che la stessa sia stata applicata in virtù di un inammissibile automatismo: al contrario, la Corte territoriale ha espressamente valorizzato il curriculum criminale del ricorrente, dando conto della maggiore pericolosità espressa dall'agente con la nuova condotta, direttamente correlata alla circostanza che essa costituiva la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica, coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018, PG c/Franco, Rv. 274782; Sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez.

U. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale locale, è stato dichiarato estinto per prescrizione il [OSCURATO:REA] cod. pen. e rideterminata la pena in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, in data 2 ottobre 2014. 2. Rilevato che con i due motivi di ricorso è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione al possibile utilizzo dell'abitazione da parte di soggetto diverso dall'imputato, aduso a lasciare nei pressi della porta di ingresso le chiavi anche in sua assenza nonché in ordine alla mancata esclusione della recidiva. 3. Quanto al primo motivo va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e 1l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotaWdi .una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito .(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello e che la Corte in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, ha confutato a pag. 2 della motivazione. 4. Quanto alla recidiva, erra la difesa nell'affermare che la stessa sia stata applicata in virtù di un inammissibile automatismo: al contrario, la Corte territoriale ha espressamente valorizzato il curriculum criminale del ricorrente, dando conto della maggiore pericolosità espressa dall'agente con la nuova condotta, direttamente correlata alla circostanza che essa costituiva la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica, coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018, PG c/Franco, Rv. 274782; Sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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