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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13120/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile - perché meramente reiterativa di altra precedente, già respinta - l'istanza dì [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla medesima Corte in data 6 giugno 2016 e quelli dalla Corte di appello già giudicati con sentenza 11 luglio 2018.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale mandato difensivo.

Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

A suo parere, la nuova istanza di continuazione faceva leva su presupposti di fatto diversi da quelli in precedenza apprezzati, che avrebbero senz'altro consentito di ritenere l'unicità di disegno criminoso tra le condotte di partecipazione alle compagini associative di stampo mafioso, in cognizione accertate.

Erano state allegate all'istanza le intercettazioni eseguite in carcere a carico del condannato, successive al febbraio 2007, che consentivano di ricostruire la sua originaria volontà di espandere le attività criminose del primo clan; le intercettazioni effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo arresto, avvenuto nel 2014; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pellegrino.

Si tratterebbe di elementi mai valutati, neppure per implicito, nella prima decisione.

All'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, inoltre, erano stati prodotti i verbali di interrogatorio e il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], mai acquisiti nei processi celebrati contro [OSCURATO:PERSONA] e costituenti elementi di assoluta novità.

Il giudice a quo li avrebbe semplicemente ignorati.

3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe.

La difesa del ricorrente ha depositato tempestiva memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e reiterativo di argomenti manifestamente infondati.2.

Il principio generale del ne bis in idem, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, è riferibile, in linea di principio, anche all'esecuzione penale.

In tale settore, esso trova, da un lato, ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni, a fronte di una determinazione giudiziale già assunta e non impugnata, ovvero impugnata con esito infruttuoso; e incontra, tuttavia, un temperamento, giacché il divieto di riproposizione riguarda esclusivamente il "dedotto", e non anche "il deducibile", ossia non riguarda le questioni che, pur proponibili, proposte non furono, non formando quindi oggetto di vaglio, neppure implicito, da parte del primo decidente (tra le molte, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01).

3. L'ordinanza impugnata si è attenuta fedelmente a questi principi, ineccepibilmente osservando che gli elementi allegati alla nuova istanza difensiva - ossia il contenuto di talune conversazioni ambientali in carcere e la deposizione del collaboratore di giustizia Pellegrino - non rivestivano alcun profilo di novità, trattandosi di prove dichiarative e documentali già poste a base delle sentenze di condanna, acquisite nel precedente procedimento esecutivo e valutate, almeno implicitamente, in detta sede.

Quanto ai verbali del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto ricordare che l'inammissibilità genetica della riproposta istanza di continuazione non poteva essere certamente sanata da produzioni difensive successive.

Sotto altra aspetto, l'odierno ricorso non illustra affatto quale sia il contenuto di tali dichiarazioni e perché la loro considerazione avrebbe potuto, in modo decisivo, orientare diversamente il giudizio.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile - perché meramente reiterativa di altra precedente, già respinta - l'istanza dì [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla medesima Corte in data 6 giugno 2016 e quelli dalla Corte di appello già giudicati con sentenza 11 luglio 2018. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale mandato difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. A suo parere, la nuova istanza di continuazione faceva leva su presupposti di fatto diversi da quelli in precedenza apprezzati, che avrebbero senz'altro consentito di ritenere l'unicità di disegno criminoso tra le condotte di partecipazione alle compagini associative di stampo mafioso, in cognizione accertate. Erano state allegate all'istanza le intercettazioni eseguite in carcere a carico del condannato, successive al febbraio 2007, che consentivano di ricostruire la sua originaria volontà di espandere le attività criminose del primo clan; le intercettazioni effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo arresto, avvenuto nel 2014; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pellegrino. Si tratterebbe di elementi mai valutati, neppure per implicito, nella prima decisione. All'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, inoltre, erano stati prodotti i verbali di interrogatorio e il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], mai acquisiti nei processi celebrati contro [OSCURATO:PERSONA] e costituenti elementi di assoluta novità. Il giudice a quo li avrebbe semplicemente ignorati. 3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe. La difesa del ricorrente ha depositato tempestiva memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e reiterativo di argomenti manifestamente infondati.2. Il principio generale del ne bis in idem, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, è riferibile, in linea di principio, anche all'esecuzione penale. In tale settore, esso trova, da un lato, ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni, a fronte di una determinazione giudiziale già assunta e non impugnata, ovvero impugnata con esito infruttuoso; e incontra, tuttavia, un temperamento, giacché il divieto di riproposizione riguarda esclusivamente il "dedotto", e non anche "il deducibile", ossia non riguarda le questioni che, pur proponibili, proposte non furono, non formando quindi oggetto di vaglio, neppure implicito, da parte del primo decidente (tra le molte, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01). 3. L'ordinanza impugnata si è attenuta fedelmente a questi principi, ineccepibilmente osservando che gli elementi allegati alla nuova istanza difensiva - ossia il contenuto di talune conversazioni ambientali in carcere e la deposizione del collaboratore di giustizia Pellegrino - non rivestivano alcun profilo di novità, trattandosi di prove dichiarative e documentali già poste a base delle sentenze di condanna, acquisite nel precedente procedimento esecutivo e valutate, almeno implicitamente, in detta sede. Quanto ai verbali del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto ricordare che l'inammissibilità genetica della riproposta istanza di continuazione non poteva essere certamente sanata da produzioni difensive successive. Sotto altra aspetto, l'odierno ricorso non illustra affatto quale sia il contenuto di tali dichiarazioni e perché la loro considerazione avrebbe potuto, in modo decisivo, orientare diversamente il giudizio. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de