CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'atto di impugnazione, articolato in due motivi, i quali contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., ovvero, in subordine, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ovvero, in ulteriore subordine, le statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, risulta sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e che, anche in caso di conversione o riqualificazione in ricorso per cassazione di un'impugnazione diretta al giudice del merito, la redazione della stessa da parte di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori determina la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente