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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 23806/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 26/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per il reato contestatole, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, nella quale i giudici del gravame hanno dato correttamente conto del granitico compendio probatorio a suo carico (si veda, in particolare, pagg. 4-7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e con riguardo alla dosimetria della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito con l'atto di appello; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è ammesso dalla legge in sede di legittimità poiché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, priva di illogicità e coerente con gli elementi processuali acquisiti, la quale, a pag. 10 della motivazione, ha evidenziato le ragioni per cui è stata respinta la doglianza difensiva, ostandovi "l'abitualità della condotta della prevenuta ed il profitto del reato" in tal modo correttamente escludendo la particolare tenuità richiesta dalla norma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammpnde.

Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il colglier Estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 26/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per il reato contestatole, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, nella quale i giudici del gravame hanno dato correttamente conto del granitico compendio probatorio a suo carico (si veda, in particolare, pagg. 4-7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e con riguardo alla dosimetria della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito con l'atto di appello; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è ammesso dalla legge in sede di legittimità poiché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, priva di illogicità e coerente con gli elementi processuali acquisiti, la quale, a pag. 10 della motivazione, ha evidenziato le ragioni per cui è stata respinta la doglianza difensiva, ostandovi "l'abitualità della condotta della prevenuta ed il profitto del reato" in tal modo correttamente escludendo la particolare tenuità richiesta dalla norma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammpnde. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il colglier Estenso
Sentenza Cassazione n. 23806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris