Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:618
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0442_RES
Causa T‑442/17 [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020
«Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Presupposti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in base all’età – Proporzionalità – Nozione di “coniuge”»
Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Comparabilità delle situazioni di cui trattasi – Criteri di valutazione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21, § 1)
(v. punti 64-68)
Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18 e 20)
(v. punto 70)
Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Durata minima del matrimonio – Disparità di trattamento dei coniugi superstiti in base alla data del matrimonio, precedente o successiva alla cessazione dal servizio del funzionario deceduto – Presupposto che comporta uno svantaggio per le persone che hanno contratto matrimonio dopo il pensionamento del funzionario – Disparità di trattamento fondata indirettamente sull’età dell’ex funzionario – Inammissibilità – Giustificazione – Lotta contro le frodi e salvaguardia dell’ equilibrio finanziario del regime pensionistico – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18 e 20)
(v. punti 72-85, 90-93, 96-100, 103-107, 110, 111)
Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Matrimonio – Nozione – Mantenimento della comunione di vita da parte di una coppia precedentemente sposata – Esclusione
[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1, comma 2, allegato VII, art. 1, § 2, c), e allegato VIII, artt. 17, comma 1, e 20]
(v. punti 117-123)
[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, RN, e il suo coniuge, funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, hanno vissuto come coppia a partire dal 1985. Nel 1988 hanno contratto un primo matrimonio. I coniugi hanno divorziato nel 1996. Nel 2012, la ricorrente si è risposata con il suo ex coniuge, dopo aver ripreso, dal 2002, a vivere insieme a quest’ultimo.
Il coniuge della ricorrente è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 ed è stato ammesso a far valere i suoi diritti pensionistici nel 2007. Egli è deceduto nel 2014.
A seguito del decesso del marito, la ricorrente, in qualità di coniuge superstite di un ex funzionario, ha presentato una domanda di concessione di una pensione di reversibilità ai sensi dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
[OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda con la motivazione, in particolare, che il secondo matrimonio, contratto dopo la cessazione dal servizio del funzionario, era durato meno di cinque anni. Di conseguenza, le condizioni previste dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto non erano soddisfatte, di modo che la ricorrente non poteva pretendere il beneficio di una pensione di reversibilità. [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del primo matrimonio, ritenendolo sciolto in forza di una sentenza di divorzio e quindi non più produttivo di effetti.
La ricorrente ha contestato tale decisione sollevando, in particolare, un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Essa ha fatto valere che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto prevede per coppie di persone di età più avanzata una costanza di matrimonio di almeno cinque anni affinché il coniuge superstite del funzionario in pensione possa beneficiare di una pensione di reversibilità, senza alcuna possibilità di deroga, mentre, per coppie più giovani al momento del matrimonio, contratto quando il coniuge funzionario era ancora in servizio, il coniuge superstite beneficia di un diritto alla pensione di reversibilità al termine di un solo anno di matrimonio sulla base dell’articolo 18 di tale allegato.
Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto è illegittimo in quanto viola il principio generale della parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base all’età. Di conseguenza, la decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata sulla base di tale disposizione, è priva di fondamento giuridico, di modo che occorre annullarla.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale ricorda, anzitutto, che, affinché si possa contestare al legislatore dell’Unione di aver violato il principio della parità di trattamento, occorre che esso abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe comportanti uno svantaggio per talune persone rispetto ad altre. Al riguardo, dopo aver precisato i criteri di valutazione per determinare se il trattamento delle situazioni da confrontare leda il principio della parità di trattamento, il Tribunale sottolinea che, affinché una differenza di trattamento possa essere compatibile con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione, essa deve essere giustificata sulla base di un criterio oggettivo e ragionevole e proporzionato rispetto allo scopo perseguito da tale differenziazione. In tale contesto, esso aggiunge che, al fine di contrastare gli abusi, il legislatore dell’Unione dispone di un margine di discrezionalità nella determinazione del diritto a una pensione di reversibilità. Il riconoscimento di un siffatto potere implica, tuttavia, la necessità di verificare se non appaia irragionevole che il legislatore ritenga la disparità di trattamento istituita appropriata e necessaria ai fini della realizzazione dell’obiettivo perseguito.
Il Tribunale constata poi che la situazione del coniuge superstite di un ex funzionario che si sia sposato con quest’ultimo prima della cessazione dal servizio di quest’ultimo non è diversa da quella del coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio con quest’ultimo dopo tale cessazione ai fini dell’attribuzione di una pensione di reversibilità in applicazione dell’articolo 18 o dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto.
Infatti, la natura giuridica dei vincoli che univano il coniuge superstite al funzionario deceduto è identica, a prescindere dal fatto che il matrimonio sia stato contratto prima o dopo la cessazione dal servizio di quest’ultimo. Tale natura giuridica non cambia a seconda che i funzionari esercitassero o meno un’attività professionale e a seconda dell’importo dei contributi al regime pensionistico dell’Unione che sono stati pagati o che siano ancora dovuti.
Di conseguenza, il Tribunale conclude dichiarando l’esistenza di una disparità di trattamento di situazioni analoghe in base alla data di celebrazione del matrimonio, dal momento che si tratta dell’unico elemento che determina l’applicazione dei diversi presupposti di durata minima del matrimonio ai sensi degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Tale disparità di trattamento comporta uno svantaggio per il coniuge superstite di un ex funzionario che si sia sposato con quest’ultimo dopo la cessazione di quest’ultimo dal servizio. Esiste altresì una disparità di trattamento di situazioni analoghe, indirettamente fondata sull’età dell’ex funzionario alla data in cui ha contratto matrimonio.
Infine, il Tribunale respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la condizione della durata minima del matrimonio in questione sarebbe diretta a prevenire le frodi e a salvaguardare l’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione.
Per quanto riguarda la prevenzione delle frodi, il Tribunale rileva che è irragionevole considerare che la condizione della durata minima di cinque anni di matrimonio prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, che è cinque volte più elevata di quella prevista dall’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, che trova applicazione qualora il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio del funzionario, e che non prevede alcuna eccezione che consenta di dimostrare l’assenza di frode, quali che siano gli elementi di prova oggettivi prodotti, possa essere necessaria ai fini della realizzazione dell’obiettivo di lotta contro la frode.
Per quanto riguarda la salvaguardia dell’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione, il Tribunale rileva che un obiettivo derivante da considerazioni di bilancio non può giustificare di per sé una deroga al principio generale della parità di trattamento. Al riguardo, dato che la condizione della durata minima del matrimonio prevista all’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto non può essere giustificata in base all’obiettivo della lotta contro la frode, la disparità di trattamento instaurata da tale disposizione non può essere giustificata dalla sola salvaguardia dell’equilibrio finanziario del regime pensionistico dell’Unione.