CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2025
Cassazione n. 32587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controH.C. rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché controCORTE D'APPELLO BRESCIA PROCURA GENERALE-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1184/2024depositata il 19/12/2024.Oscuramento disposto Numero registro generale 3873/2025Numero sezionale 3350/2025Numero di raccolta generale 32587/2025Data pubblicazione 14/12/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria scritta della Procura generale in persona dellaSostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] :1. Il sig. X.D. impugna per cassazione la sentenza della Corte diappello di Brescia, n. 1184/2024, pubblicata il 19 dicembre 2024,notificata l’8 gennaio 2025 ed avente ad oggetto l’affidamento ed ilmantenimento della figlia V.E. (n.il Data_1 ) nata dallarelazione con la sig.ra H.C.2. Con ricorso depositato in data 11.4.2023 nei confronti del sig. X.D.al fine di conseguire le condizioni di affidamento e di mantenimento dellafiglia minore, la madre chiedeva l’attribuzione dell’esercizio super-esclusivo della responsabilità genitoriale, con il potere di adottare da solale decisioni di maggiore interesse per la minore e la condanna del padre alversamento a titolo di contributo di mantenimento della figlia della sommamensile di euro 200, oltre a rivalutazione Istat ed al rimborso del 50%delle spese straordinarie.3.All'udienza del 2 ottobre 2023 il resistente non si costituiva e previaverifica della regolarità della notifica veniva dichiarato contumacedall‘adito Tribunale di Brescia.4. All'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale erano svoltiaccertamenti ed acquisite le relazioni dei Servizi sociali, il Tribunaledisponeva l’affido esclusivo della figlia alla madre con residenza presso lastessa e regolamentazione dei tempi di visita con il padre nonché laprevisione di un contributo di mantenimento a carico di quest'ultimo dieuro 200 mensili come richiesto dalla ricorrente.Oscuramento disposto Numero registro generale 3873/2025Numero sezionale 3350/2025Numero di raccolta generale 32587/2025Data pubblicazione 14/12/20255.Avverso detta sentenza il sig. X.D. spiegava appello chiedendol'accertamento della nullità della notifica del ricorso introduttivo e diconseguenza la declaratoria di nullità della sentenza appellata conrimessione della causa avanti al primo giudice. Deduceva, in particolare,che l'addetto Unep della Corte d'appello di Sassari incaricato di provvederealla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado a manidell'appellante al suo indirizzo di residenza, attestava un’omessa notificaperché di fatto l'attuale appellante era domiciliato a Roma per motivi dilavoro provvedendo quindi ai sensi del terzo comma dell'articolo 139 cod.proc. civ. a spedire copia dell'atto a mezzo posta presso l'abitazione delvicino sig. M.C. Il plico veniva poi restituito al mittente in data 19 giugno2023 perché non ritirato dalla giacenza. Rispetto a tale procedura seguitaper la notificazione, l'appellante lamentava oltre che dell'assenza deldestinatario, la mancata indicazione delle ricerche vane delle altre personeche ai sensi del codice sono abilitate a ricevere l'atto nonché l'assenzanella notificazione dell’indicazione delle modalità con le quali l'ufficialegiudiziario aveva accertato l'identità del vicino e della relativacomunicazione al destinatario dell'atto mediante una lettera raccomandatainformativa; ancora si doleva della mancata accettazione espressa daparte del vicino di ricevere l'atto e da ultimo ribadiva di essere stato aconoscenza del procedimento di primo grado solo a seguito della notificadella copia autentica del provvedimento impugnato e del pedissequo attodi precetto in data 15 aprile 2024.6.Nel merito deduceva l'insussistenza dei presupposti per il dichiaratoaffido super esclusivo della figlia.7.Si costituiva nel giudizio d'appello la madre che contestava la fondatezzadel gravame osservando che dalla relata di notifica emergeva chiaramenteil consenso del vicino di casa a ricevere l'atto che veniva notificato anche amezzo posta presso il suo indirizzo.Oscuramento disposto Numero registro generale 3873/2025Numero sezionale 3350/2025Numero di raccolta generale 32587/2025Data pubblicazione 14/12/20257.1. Inoltre, l’appellata deduceva che l'appellante era perfettamente aconoscenza della pendenza del giudizio di primo grado ed avevaconsapevolmente deciso di non ritirare le notifiche degli atti così comeemergeva dal messaggio vocale whatsapp inviatole in data 7 settembre2023 nel quale faceva espresso riferimento alla prima udienza di ottobre2023 e come si evinceva dalla foto dell'avviso di giacenza datato 1.6.2023inviatole dal X.D. a gennaio 2024.8.La Corte territoriale respingeva l’appello e confermava la decisione diprimo grado con affido della figlia minore alla madre sul presuppostocomportamento pregiudizievole del padre emergente sia dalla mancatacontribuzione sia dalle difficoltà frapposte all’esercizio congiunto dellaresponsabilità genitoriale in quanto il padre risultava spesso difficilmenteraggiungibile.9.La cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 19.12.2024 enotificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è chiesta con ricorso notificato il 20/2/2025 edaffidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso,pure illustrato da memoria, H.C.10.Il P.M. ha chiesto l’accoglimento del primo motivo con assorbimentodel secondo.[OSCURATO:PERSONA]:11.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3,cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 137,138,139e 149 cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 7 della l.890/1982 nonché, inrelazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza e del procedimento ex art. 160 e 354 cod. pro.civ. di legge peravere la Corte d’appello erroneamente ritenuto validamente perfezionatala notifica del ricorso introduttivo di primo grado avvenuta a mezzo postadel plico inviato al vicino di casa dal funzionario UNEP con la seguenteOscuramento disposto Numero registro generale 3873/2025Numero sezionale 3350/2025Numero di raccolta generale 32587/2025Data pubblicazione 14/12/2025mediante consegna nel suo domicilio sito in Luogo_4 c/ofamiglia M.C. .12. Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, comma 1,n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337 tere 337 quater cod. proc. civ. nonché , in relazione all’art. 360, comma 1,n.4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, comma 1, n.4, cod. proc.civ. e dell’art. 111 Cost, comma 6 Cost. - per avere la Corte d’appelloderogato all’ordinario regime di affidamento condiviso del minore previstodall’art. 337 ter c.c. e assente, insufficiente, contraddittoria ed illogicamotivazione non avendo il giudice del merito effettuato alcuna valutazionecritica delle allegazioni della madre e della relazione dei [OSCURATO:PERSONA]Sociali.13. Il primo motivo è fondato.14.E’ utile ricordare che la notificazione di un atto giudiziario ha lafunzione fondamentale di garantire il principio del contraddittorio e ildiritto di difesa (art. 24 Cost.). Essa assolve all’importante funzione, oltreche a far decorrere i termini processuali ed a costituire il rapportoprocessuale, di portare a conoscenza legale il contenuto dell’atto. A talfine non è necessario che il destinatario ne abbia conoscenza effettiva,ma che l’ordinamento consideri la notifica come idonea a rendere l’attoconoscibile. Tale conoscenza si realizza attraverso le presunzioni di leggeche si ricavano dal rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile(es. perfezionamento della notifica ex art. 149 c.p.c.).15. Gli elementi costitutivi essenziali della notificazione, secondo laconsolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un. n.14916/2016 e Cass. 26511/2022) sono a) l’attività di trasmissione svoltada soggetto qualificato (ufficiale giudiziario, avvocato nei casi consentiti,messo notificatore, ecc.), dotato per legge del potere di notificare cherende riconoscibile l’attività e b) la consegna dell’atto, con esclusione deiOscuramento disposto Numero registro generale 3873/2025Numero sezionale 3350/2025Numero di raccolta generale 32587/2025Data pubblicazione 14/12/2025casi in cui l’atto venga restituito al mittente senza alcun esito: in tal casola notificazione è omessa (inesistente).16. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene invece aglielementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché per consolidatoorientamento i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso siriveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono semprenell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc,o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parteintimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o inconseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuataspontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art.291 c.p.c. (cfr. Cass. 5663/2018; id. 26544/2024). Adempimenti (es.comparsa di risposta).17. La disciplina della notificazione per i procedimenti civili prevede comestabilito dal combinato disposto degli artt. 138, 139 cod. proc. civ.,secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/22, come modificatodalla l. n. 197/22, che l'ufficiale giudiziario esegua la notificazione aldestinatario ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficiogiudiziario al quale è addetto. Se ciò non è possibile la notificazione deveessere fatta nel comune di residenza del destinatario, da ricercare nellacasa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, la notifica avvienecon consegna di copia dell'atto, da parte dell'ufficiale giudiziario, a unapersona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all'azienda, purché nonminore di quattordici anni o non palesemente incapace. Infine inmancanza di dette persone la copia è consegnata al portiere dello stabiledove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca,a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se la copia è consegnata alportiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione dinotificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertatoOscuramento disposto Numero registro generale 3873/2025Numero sezionale 3350/2025Numero di raccolta generale 32587/2025Data pubblicazione 14/12/2025l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, amezzo di lettera raccomandata. La disciplina, anche dopo la modifica del2022, non autorizza comunque l’ufficiale giudiziario a inviare per posta alvicino di casa la copia dell’atto da consegnare e non al destinatario; èrimasta immodificata infatti la previsione secondo la quale la copiadell’atto debba essere “consegnata” al vicino che la accetti e che di ciò siadato atto nella relata, con specificazione dell’identità del consegnatario; iltenore della norma non autorizza la scissione dei due momenti ovveroquello della consegna a chi si qualifichi come vincino e quellodell’identificazione del medesimo accompagnata dall’accettazione dellaconsegna dell’atto; è infine previsto l’invio al destinatario conraccomandata dell’avviso dell’avvenuta consegna. La previsione di cuiall’art. 139 cit. non consente dunque la notifica mediante invio, a mezzoposta, al vicino del destinatario.18. Ciò posto, nel caso di specie la controricorrente riferisce che ilfunzionario Unep, dott.ssa D.M. , recatasi all’indirizzo diresidenza del sig. X.D. verbalizzava quanto segue: “Anzi omessanotifica perché di fatto domiciliato a Roma per motivi di lavoro. Dainformazioni assunte il Sig. X.D. rientrerà a Lg_2 solo nel mese diluglio 2023 per cui si spedisce la copia dell’atto a mezzo posta pressol’abitazione del vicino Sig. M.C. Luogo_4 . Lg_2 . Lg_231.05.2023”, attestando altresì che “Sassari, lì 31 MAGG. 2023 A richiestacome in atti, io sottoscritto Aiut. [OSCURATO:PERSONA] della Corte d’[OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Sassari, [OSCURATO:PERSONA], honotificato copia del presente atto al sig. X.D. mediante consegnanel domicilio sito in Lg_2 Luogo_4 c/o FAMIGLIA M.C. .19. Così accertato il procedimento notificatorio occorre rilevare che essonon risulta conforme alla previsione dell’art. 139 cod. proc. civ. perchédalla relata di notifica prodotta in atti - ed esaminabile dal giudice attesoil carattere processuale del vizio dedotto - risulta che l’ufficiale giudiziarioOscuramento disposto Numero registro generale 3873/2025Numero sezionale 3350/2025Numero di raccolta generale 32587/2025Data pubblicazione 14/12/2025recatosi in luogo benché abbia accertato l’esistenza di un domicilio difatto del destinatario in un luogo diverso per ragioni di lavoro (nel caso dispecie a Roma) ha proceduto con la consegna di copia dell’atto al vicinosig. M.C. attestando il domicilio del destinatario c/o il medesimo M.C.senza alcun riscontro, tuttavia, della circostanza, e ha, altresì, dichiaratodi procedere ( anche) con la notifica a mezzo posta dello stesso atto amezzo raccomandata inviata al medesimo vicino.20.Tale modus operandi non è legittimo con riguardo ad entrambe lemodalità impiegate. Una volta accertato che il destinatario non era lìdomiciliato non ricorrevano i presupposti né per procedere alla consegnaal vicino quale domiciliatario ex art. 139 commi 3 e 4 cod. proc. civ., né,tanto meno, per procedere con la notifica a mezzo posta direttamente alvicino in quanto l’adempimento richiesto dall’art. 139, quarto comma,c.p.c.La notifica ex art. 139 c.p.c. è una tipologia di notifica a mani. Perchépossa procedersi alla consegna alle persone abilitate indicate nel terzo equarto comma della norma, l’adempimento deve svolgersi nel comune diresidenza e nei luoghi indicati dalla norma. Nella specie l’Ufficialegiudiziario dà atto che il destinatario è proprio domiciliato di fatto altrove,non si tratta cioè di un’assenza dovuta a temporaneo allontanamento maall’attestazione di una modifica con carattere di relativa stabilità.L’applicabilità dell’art. 139 cod. proc. civ., in mancanza di indicazioni piùprecise sulla relata (ove è solo indicato che il destinatario è domiciliatoaltrove, fuori del Comune di residenza) è messa radicalmente in dubbio daquesta attestazione e dal successivo invio di raccomandata a soggettodiverso del destinatario. In questa ipotesi si ravvisa un duplice profilo dinullità, dal momento che alla certezza del domicilio fuori del Comune diresidenza e del luogo di abitazione ove si è proceduto a notificare, si èaccompagnata l’invio di raccomandata a luogo diverso dal destinatario cosìOscuramento disposto Numero registro generale 3873/2025Numero sezionale 3350/2025Numero di raccolta generale 32587/2025Data pubblicazione 14/12/2025da escludere la sanabilità della fase procedimentale precedente con l’inviocorretto dell’avviso.21. La nullità, nella specie non può essere sanata con il contenuto dimessaggi telefonici che comproverebbero la conoscenza del procedimento.Invero a fronte di notificazioni nulle la sanatoria per raggiungimento delloscopo può intervenire solo con la costituzione in giudizio del destinatario(operando in tal caso ex tunc) ovvero a seguito di rinnovazione dellanotifica nel termine fissato dal giudice.22. Non essendosi verificata nessuna delle due forme di sanatoria,l’accoglimento del primo motivo sulla nullità della notificazione dell’attointroduttivo del giudizio comporta, oltre all’assorbimento del secondomotivo, la cassazione della sentenza impugnata e ai sensi dell’art. 354cod. proc. civ. la rimessione della causa al primo giudice e cioè alTribunale di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alTribunale di Brescia anche per le spese del giudizio di legittimità.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi di X.D. H.C. e V.E. iviriportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/10/2025.La PresidenteMARIA ACIERNO