CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Torino per numerosi episodi di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, che contesta il vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StefAnp [OSCURATO:PERSONA]< '[.1